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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03487/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di ricettazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CROCIATA Francesco, con l'[OSCURATO:PERSONA] GIAMBRUNO.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per effetto della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione posto che il dies a quo avrebbe dovuto essere considerato quello della denuncia di smarrimento dell'assegno e quindi il 27 ottobre 2005.

Ciò avrebbe comportato che il termine decennale di prescrizione sarebbe decorso ancor prima della pronuncia di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per effetto del mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 (oggi quarto comma) cod pen in considerazione del lieve danno patrimoniale cagionato alla persona offesa e della personalità dell'imputato, trattandosi di soggetto incensurato cui è stata riconosciuta anche sospensione condizionale della pena.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio di diritto più volte affermato da questa Corte per cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 44322 del 15/10/2021 Rv. 282307 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31946 del 09/06/2016 Rv. 267480 - 01).

Nel caso di specie, il delitto presupposto risulta risalire al 2005 il che rende palese, applicando il principio sopra indicato, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.3.

Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così decis in oma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] t (Vincen o Tutinelli) (Sergi (7AZ i Paola) cANCEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 dicembre 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione a fattispecie di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CROCIATA Francesco, con l'[OSCURATO:PERSONA] GIAMBRUNO. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per effetto della mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione posto che il dies a quo avrebbe dovuto essere considerato quello della denuncia di smarrimento dell'assegno e quindi il 27 ottobre 2005. Ciò avrebbe comportato che il termine decennale di prescrizione sarebbe decorso ancor prima della pronuncia di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per effetto del mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 (oggi quarto comma) cod pen in considerazione del lieve danno patrimoniale cagionato alla persona offesa e della personalità dell'imputato, trattandosi di soggetto incensurato cui è stata riconosciuta anche sospensione condizionale della pena. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio di diritto più volte affermato da questa Corte per cui, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 44322 del 15/10/2021 Rv. 282307 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31946 del 09/06/2016 Rv. 267480 - 01). Nel caso di specie, il delitto presupposto risulta risalire al 2005 il che rende palese, applicando il principio sopra indicato, l'intervenuto decorso del termine prescrizionale.3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così decis in oma, il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] t (Vincen o Tutinelli) (Sergi (7AZ i Paola) cANCEL
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