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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito U Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato gli appelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, le ordinanze emesse in data 15 giugno 2022 e 21/22 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli con le quali erano state rigettate le istanze volte ad ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ai predetti con ordinanza emessa in data 26.3.2020 ed eseguita il 9.6.2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan Puca operante in S. Antimo e artt. 512-bis, 416-bis.1. cod. pen. per aver assunto fittiziamente la titolarità della società [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del predetto clan al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale e favorire la commissione di delitti di riciclaggio e simili.

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico atto inosservanza degli artt. 125 e 275, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle deduzioni in appello a fondamento del superamento della presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo i ricorrenti, rispetto alla complessa piattaforma dei nova devoluta con l'appello cautelare ( richiamata a pg. 3 e ss. dell'atto di corso) la ordinanza ha espresso, secondo una ottica suggestiva, una ampia rievocazione degli elementi posti a base della ordinanza genetica sovrapponendo il profilo indiziario - non investito dalla domanda cautelare - a quello delle esigenze cautelari, relegando l'oggetto del devoluto ad un rilievo residuale.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha omesso di argomentare l'inidoneità delle allegazioni difensive rispetto alla peculiare figura del concorrente esterno, rispetto alla quale, secondo la sentenza costituzionale n. 48/2015, il parame9tro per superare la presunzione è diverso e meno severo rispetto a quello dell'associato.

Il motivo è declinato partitamente rispetto:

2.1. Al significato e alla portata sia del contrasto tra esponenti del clan Puca e i Cesaro sia dell'apertura collaborativo/investigativa avuta da questi con [OSCURATO:PERSONA]Agosto, al quale il Tribunale ha opposto una valutazione tutta sbilanciata sul non richiesto piano dell'apprezzamento indiziario degli elementi d'accusa che si connota per la contraddittorietà con le informazioni disponibili e con gli argomenti utilizzabili, ove si consideri il carattere effettivo - e non, invece, artificioso e subdolo - del contrasto tra i Cesaro e la famiglia Puca laddove questo trova riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riportate nello stesso provvedimento, illogicamente considerata anche rispetto alle dichiarazioni del D'Agosto, essendo tali dichiarazioni successive di ben due anni agli incontri del Cesaro con il D'Agosto.

2.2. Alla valenza sintomatica dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], latore di avvertimenti per conto del clan Puca, rispetto alla quale è viziata la conclusione del Tribunale circa il carattere astratto e generico dell'elemento messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]Agosto, che non avrebbe consentito di identificare l'interlocutore.

Del pari censurabile è l'assunto dello stesso Tribunale circa la genericità della denuncia facendosi testualmente richiamo per ben nove volte alla familglia Puca, additati dal Maggio come i soggetti dai quali i Cesaro si sarebbero dovuti guardare.

2.3. Alla consegna da parte di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] al Col.

D'Agosto della pennetta usb contenente filmati della sorveglianza del [OSCURATO:PERSONA] che ritraevano [OSCURATO:PERSONA], figlio di Pasquale, con fare minaccioso nell'area di parcheggio, avendo omesso il Tribunale qualsiasi considerazione a riguardo della dedotta specificità delle accuse mosse dai fratelli Cesaro nei confronti del Puca a conferma della incompatibilità della collaborazione con l'asserita perdurante contiguità al clan. 2.4.

Alle implicazioni che l'esame del [OSCURATO:PERSONA]Agosto nel dibattimento del 30 giugno 2022 sulla presunzione delle esigenze cautelari, la cui mancata indicazione da parte del Tribunale nella premessa riepilogativa dei motivi proposti corrisponde alla mancata risposta a riguardo.

2.5. Alla censurata sovrapposizione da parte del primo Giudice delle posizioni di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] a quella del germano Antimo, avendo il Tribunale omesso qualsiasi risposta al rilievo che la deposizione del Col.

D'Agosto aveva avuto pressocchè esclusivamente ad oggetto i fratelli Aniello e [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Al valore della intervenuta assoluzione dei Cesaro con formula "perché il fatto non sussiste" nella vicenda cautelare relativa al Piano di insediamento produttivo di Marano, nonché in ordine alla complessiva vicenda cautelare, alla quale il Tribunale ha risposto in modo meramente apparante.

2.7. Alla questione sulla proporzione della complessiva durata della custodia cautelare eseguita, in relazione alla quale il Tribunale ha apoditticamente fatto riferimento alla pena irroganda.

3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono complessivamente infondati, lambendo l'inammissibilità quando fanno leva su una alternativa valutazione probatoria, e devono essere rigettati.

2. Secondo questo Collegio è decisamente infondata la censura dei ricorrenti che stigmatizza come suggestiva la sovraesposizione del profilo indiziarlo delle condotte rispetto al devoluto involgente la sola questione delle esigenze cautela ri.

Il Tribunale, dopo aver dato conto della rinuncia al riesame degli attuali ricorrenti e della formazione del giudicato cautelare a riguardo delle emergenze poste a base della ordinanza genetica, ha ritenuto imprescindibile - ai fini della devoluta questione sulle esigenze cautelari - richiamare il quadro indiziario a carico degli appellanti attuali ricorrenti sul quale detto giudicato si era formato (v. pg. 4 e ss. della ordinanza).

Ebbene, l'approccio del Tribunale al tema sulle esigenze devoluto è del tutto ad esso consono, considerando la accusa di concorso esterno in associazione mafiosa che coinvolge i ricorrenti, e pertinente alle questioni di fatto proposte in sede di appello.

Invero, è consolidato principio secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809); ancora, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibílità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano,Rv. 272900).

A Cosicchè del tutto correttamente il Tribunale ha valutato e correlato le vicende allegate dalla difesa alla conformazione della condotta concorsuale associativa assunta concretamente dai ricorrenti.

Ha quindi considerato l'accertamento di merito secondo il quale i Cesaro hanno favorito il clan Puca attraverso la costante disponibilità ad intestarsi attività imprenditoriali al fine di "mascherare" la reale titolarità, essendo determinante a tal fine la figura dell'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], quale garante degli accordi esistenti tra il clan Puca e gli altri membri della famiglia Cesaro (Aniello e Raffaele) e di referente del sistema clientelare instaurato all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] di Sant'Antimo (v. pg. 13 della ordinanza), nondimeno in un contesto di rapporti che hanno conosciuto - come dire, del tutto fisiologicamente - periodi ed occasioni di contrasto, da ultimo quelli determinati dall'interruzione dei pagamenti verso il socio occulto, nel frattempo detenuto, che erano sfociati nelle ritorsioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], figlio del predetto capoclan, tra cui l'attentato al centro Igea (v. pg. 10 e sg. della ordinanza in relazione alle captate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]), mantenendosi il coinvolgimento negli interessi del clan fino al novembre 2018 (v. pg.14 della ordinanza).

3. Incensurabile, secondo tale corretta ottica valutativa, è la disamina da parte del Tribunale delle deduzioni difensive in appello.

Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici ha proceduto ad esaminare le deduzioni proposte concludendo per la loro inkidenza sulle esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva tenuto conto delle perduranti cointeressenze dei Cesaro con il clan Puca all'epoca in cui erano poste in essere le vicende allegate dalla difesa - come emerse nel corso del dibattimento - ed anche all'esito della pronuncia assolutoria in altro procedimento e sulla proporzionalità del periodo della restrizione cautelare. il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il sopravvenuto accertamento dibattimentale non incideva né ai fini di un arretramento del tempus commissi delicti né di un allontanamento degli imputati dal contesto illecito di criminalità organizzata, non consentendo di riformulare la prognosi cautelare nei confronti degli attuali ricorrenti.

4. La conclusione è resa a seguito di un puntuale confronto con le deduzioni difensive, manifestandosi - da un lato - infondata la censura di omessa risposta al riguardo e - dall'altro palesandosi la proposizione di ragioni di fatto nella interpretazione delle vicende che non può trovare accesso in questa sede in presenza di una valutazione esente da vizi logici e giuridici.

Incensurabile, invero, è il rigetto della deduzione difensiva secondo cui avrebbe un impatto sul quadro delle esigenze cautelari l'assoluzione dei ricorrenti dall'accusa di concorso esterno nel procedimento n.2272/13 dove si contestavano ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele rapporti con il clan Polverino per la realizzazione del'area industriale - P.I.P., del tutto correttamente ritenuta ininfluente - annota il Tribunale, sin dalla decisione in sede di riesame - /,,,,C-M- rWrc-aMI o per l'assenza di connessione con il presente procedimento, riguardando i due procedimenti fatti del tutto distinti e afferenti a contesti geo - criminali assolutamente indipendenti.

Quanto alla dedotta valenza della deposizione testimoniale del [OSCURATO:PERSONA]Agosto in merito ai contatti avuti con i Cesaro in relazione ad atti di intimidazione ai loro danni da parte della criminalità organizzata, il Tribunale del riesame evidenzia le ragioni per le quali non possa attribuirsi a quella condotta il significato di "contributo collaborativo", richiamando i tentativi dei Cesaro di accreditarsi come imprenditori vittime del clan Puca sporgendo denuncia per gli attentati subiti "facendosi passare come vittime" (v. dich. collaboratore Lamino, pg. 8 della ordinanza) così fornendo agli inquirenti una lettura deviata degli attentati di cui sono stati vittime, viceversa, diversamente ricostruiti grazie alle dichiarazioni dei collaboratori intranei al clan e delle intercettazioni telefoniche risalenti al 2017.

Giudizio che, evidentemente, assorbe il profilo che la difesa indica facendo leva sull'irritazione provocata nella difesa dei Puca dalla stessa deposizione del D'Agosto nell'ambito del processo che vede coimputati i Puca.

Ancora, quanto alla dedotta rilevanza della pen drive USB contenente riproduzioni audio-visive che gli odierni ricorrenti ebbero a consegnare al D'Agosto, lo stesso Tribunale spiega come detta produzione, allegata alla denuncia, sporta dai Cesaro in data 15.7.2016, si iscriva in quel piano di lucida e ambigua strategia, ordito da questi ultimi, per contenere le azioni giudiziarie a loro carico, dal momento che non fornisce alcuna precisa indicazione su iniziative illecite riconducibili alla famiglia Puca:emergendo piuttosto che sono i Cesaro a t sollecitare l'ignoto interlocutore a disvelare chi sarebbero i soggetti coinvolti nel raid progettato ma non ancora posto in essere ;sembra (ottenendo da quello soltanto un generico consiglio di "riguardarsi dai Puca".

Giudizio che non è disarticolato dalla questione sulla identificazione o meno del "Pasquale" con il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a colloquiare, in relazione alla quale - peraltro - la difesa si limita a rinviare alla allegazione della intera deposizione del D'Agosto all'atto di ricorso; nè dal numero di riferimenti alla famiglia Puca nel corso del colloquio registrato tra Raffaele e Pasquale; né, infine, dalla pretesa concludenza della ripresa video non vista dal D'Agosto per questioni tecniche; come pure, infine, dalla indicazione della data delle dichiarazioni del Lamino riportate dalla ordinanza impugnata, senza considerare le ben precedenti dichiarazioni dei colloboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/3/2016) a carico dei Cesaro;

5. Con riguardo alla proporzione della durata della misura cautelare in atto è, infine, in parte generica ed in parte infondata la doglianza difensiva rispetto alla complessiva valutazione operata dal Tribunale che - rispetto alla dedotta rilevanza del decorso del tempo sia dalla applicazione della misura che dall'epoca di commissione dei fatti, oltre che del rispetto delle prescrizioni - ha escluso l'affievolimento delle esigenze cautelari, non potendosi valorizzare il solo decorso di due anni e quattro mesi dall'inizio della esecuzione della misura.

Quanto alla distanza temporale dai fatti va ribadito l'orientamento secondo il quale in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590); quanto al decorso dalla applicazione della misura, va richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura cautelare, il mero decorso di un pur lungo periodo di detenzione, quand'anche accompagnato dalla puntuale osservanza delle relative prescrizioni, non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n.19818 del 23/3/2018 rv.273139).

Infine, costituisce jus receptum che in tema di misure cautelari, gli artt. 275, secondo comma e 299, secondo comma cod. proc. pen. - in attuazione della direttiva impartita dall'art. 2 n. 59 della legge delega n. 81/1987 - stabiliscono che il giudice valuti la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà, in relazione al prevedibile risultato finale del processo.

Il giudice, cioè, è richiesto di fare innanzitutto una previsione, provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna.

In secondo luogo, egli deve valutare se, tenuto conto della presumibile decisione finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia proporzionato (quindi ragionevole) il protrarsi della stessa (Sez. 6, n. 1227 del 29/03/1995, Ragaglia, Rv. 201200); ancora, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758); che, infine, l'applicazione del principio di proporzionalità nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, t9 né può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della misura (Sez. 5, n. 21195 del 12/02/2009, Occhipinti, Rv. 243936).

Cosicchè incensurabile è la richiamata conclusione sulla base delle argomentazioni che hanno escluso l'incidenza del dedotto difensivo sulla prognosi cautelare sostenendo la perdurante adeguatezza della misura in corso, tenuto conto anche della proporzione dell'imposto regime cautelare con la pena i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito U Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato gli appelli proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso, rispettivamente, le ordinanze emesse in data 15 giugno 2022 e 21/22 luglio 2022 dal Tribunale di Napoli con le quali erano state rigettate le istanze volte ad ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ai predetti con ordinanza emessa in data 26.3.2020 ed eseguita il 9.6.2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. per concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan Puca operante in S. Antimo e artt. 512-bis, 416-bis.1. cod. pen. per aver assunto fittiziamente la titolarità della società [OSCURATO:PERSONA], di fatto riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale del predetto clan al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale e favorire la commissione di delitti di riciclaggio e simili. 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico atto inosservanza degli artt. 125 e 275, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto alle deduzioni in appello a fondamento del superamento della presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, rispetto alla complessa piattaforma dei nova devoluta con l'appello cautelare ( richiamata a pg. 3 e ss. dell'atto di corso) la ordinanza ha espresso, secondo una ottica suggestiva, una ampia rievocazione degli elementi posti a base della ordinanza genetica sovrapponendo il profilo indiziario - non investito dalla domanda cautelare - a quello delle esigenze cautelari, relegando l'oggetto del devoluto ad un rilievo residuale. In particolare, l'ordinanza impugnata ha omesso di argomentare l'inidoneità delle allegazioni difensive rispetto alla peculiare figura del concorrente esterno, rispetto alla quale, secondo la sentenza costituzionale n. 48/2015, il parame9tro per superare la presunzione è diverso e meno severo rispetto a quello dell'associato. Il motivo è declinato partitamente rispetto: 2.1. Al significato e alla portata sia del contrasto tra esponenti del clan Puca e i Cesaro sia dell'apertura collaborativo/investigativa avuta da questi con [OSCURATO:PERSONA]Agosto, al quale il Tribunale ha opposto una valutazione tutta sbilanciata sul non richiesto piano dell'apprezzamento indiziario degli elementi d'accusa che si connota per la contraddittorietà con le informazioni disponibili e con gli argomenti utilizzabili, ove si consideri il carattere effettivo - e non, invece, artificioso e subdolo - del contrasto tra i Cesaro e la famiglia Puca laddove questo trova riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riportate nello stesso provvedimento, illogicamente considerata anche rispetto alle dichiarazioni del D'Agosto, essendo tali dichiarazioni successive di ben due anni agli incontri del Cesaro con il D'Agosto. 2.2. Alla valenza sintomatica dell'incontro di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], latore di avvertimenti per conto del clan Puca, rispetto alla quale è viziata la conclusione del Tribunale circa il carattere astratto e generico dell'elemento messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]Agosto, che non avrebbe consentito di identificare l'interlocutore. Del pari censurabile è l'assunto dello stesso Tribunale circa la genericità della denuncia facendosi testualmente richiamo per ben nove volte alla familglia Puca, additati dal Maggio come i soggetti dai quali i Cesaro si sarebbero dovuti guardare. 2.3. Alla consegna da parte di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] al Col. D'Agosto della pennetta usb contenente filmati della sorveglianza del [OSCURATO:PERSONA] che ritraevano [OSCURATO:PERSONA], figlio di Pasquale, con fare minaccioso nell'area di parcheggio, avendo omesso il Tribunale qualsiasi considerazione a riguardo della dedotta specificità delle accuse mosse dai fratelli Cesaro nei confronti del Puca a conferma della incompatibilità della collaborazione con l'asserita perdurante contiguità al clan. 2.4. Alle implicazioni che l'esame del [OSCURATO:PERSONA]Agosto nel dibattimento del 30 giugno 2022 sulla presunzione delle esigenze cautelari, la cui mancata indicazione da parte del Tribunale nella premessa riepilogativa dei motivi proposti corrisponde alla mancata risposta a riguardo. 2.5. Alla censurata sovrapposizione da parte del primo Giudice delle posizioni di Aniello e [OSCURATO:PERSONA] a quella del germano Antimo, avendo il Tribunale omesso qualsiasi risposta al rilievo che la deposizione del Col. D'Agosto aveva avuto pressocchè esclusivamente ad oggetto i fratelli Aniello e [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Al valore della intervenuta assoluzione dei Cesaro con formula "perché il fatto non sussiste" nella vicenda cautelare relativa al Piano di insediamento produttivo di Marano, nonché in ordine alla complessiva vicenda cautelare, alla quale il Tribunale ha risposto in modo meramente apparante. 2.7. Alla questione sulla proporzione della complessiva durata della custodia cautelare eseguita, in relazione alla quale il Tribunale ha apoditticamente fatto riferimento alla pena irroganda. 3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno del rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente infondati, lambendo l'inammissibilità quando fanno leva su una alternativa valutazione probatoria, e devono essere rigettati. 2. Secondo questo Collegio è decisamente infondata la censura dei ricorrenti che stigmatizza come suggestiva la sovraesposizione del profilo indiziarlo delle condotte rispetto al devoluto involgente la sola questione delle esigenze cautela ri. Il Tribunale, dopo aver dato conto della rinuncia al riesame degli attuali ricorrenti e della formazione del giudicato cautelare a riguardo delle emergenze poste a base della ordinanza genetica, ha ritenuto imprescindibile - ai fini della devoluta questione sulle esigenze cautelari - richiamare il quadro indiziario a carico degli appellanti attuali ricorrenti sul quale detto giudicato si era formato (v. pg. 4 e ss. della ordinanza). Ebbene, l'approccio del Tribunale al tema sulle esigenze devoluto è del tutto ad esso consono, considerando la accusa di concorso esterno in associazione mafiosa che coinvolge i ricorrenti, e pertinente alle questioni di fatto proposte in sede di appello. Invero, è consolidato principio secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui é contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809); ancora, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibílità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano,Rv. 272900). A Cosicchè del tutto correttamente il Tribunale ha valutato e correlato le vicende allegate dalla difesa alla conformazione della condotta concorsuale associativa assunta concretamente dai ricorrenti. Ha quindi considerato l'accertamento di merito secondo il quale i Cesaro hanno favorito il clan Puca attraverso la costante disponibilità ad intestarsi attività imprenditoriali al fine di "mascherare" la reale titolarità, essendo determinante a tal fine la figura dell'altro fratello, [OSCURATO:PERSONA], quale garante degli accordi esistenti tra il clan Puca e gli altri membri della famiglia Cesaro (Aniello e Raffaele) e di referente del sistema clientelare instaurato all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] di Sant'Antimo (v. pg. 13 della ordinanza), nondimeno in un contesto di rapporti che hanno conosciuto - come dire, del tutto fisiologicamente - periodi ed occasioni di contrasto, da ultimo quelli determinati dall'interruzione dei pagamenti verso il socio occulto, nel frattempo detenuto, che erano sfociati nelle ritorsioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], figlio del predetto capoclan, tra cui l'attentato al centro Igea (v. pg. 10 e sg. della ordinanza in relazione alle captate affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA]), mantenendosi il coinvolgimento negli interessi del clan fino al novembre 2018 (v. pg.14 della ordinanza). 3. Incensurabile, secondo tale corretta ottica valutativa, è la disamina da parte del Tribunale delle deduzioni difensive in appello. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici ha proceduto ad esaminare le deduzioni proposte concludendo per la loro inkidenza sulle esigenze cautelari poste a base della misura restrittiva tenuto conto delle perduranti cointeressenze dei Cesaro con il clan Puca all'epoca in cui erano poste in essere le vicende allegate dalla difesa - come emerse nel corso del dibattimento - ed anche all'esito della pronuncia assolutoria in altro procedimento e sulla proporzionalità del periodo della restrizione cautelare. il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il sopravvenuto accertamento dibattimentale non incideva né ai fini di un arretramento del tempus commissi delicti né di un allontanamento degli imputati dal contesto illecito di criminalità organizzata, non consentendo di riformulare la prognosi cautelare nei confronti degli attuali ricorrenti. 4. La conclusione è resa a seguito di un puntuale confronto con le deduzioni difensive, manifestandosi - da un lato - infondata la censura di omessa risposta al riguardo e - dall'altro palesandosi la proposizione di ragioni di fatto nella interpretazione delle vicende che non può trovare accesso in questa sede in presenza di una valutazione esente da vizi logici e giuridici. Incensurabile, invero, è il rigetto della deduzione difensiva secondo cui avrebbe un impatto sul quadro delle esigenze cautelari l'assoluzione dei ricorrenti dall'accusa di concorso esterno nel procedimento n.2272/13 dove si contestavano ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele rapporti con il clan Polverino per la realizzazione del'area industriale - P.I.P., del tutto correttamente ritenuta ininfluente - annota il Tribunale, sin dalla decisione in sede di riesame - /,,,,C-M- rWrc-aMI o per l'assenza di connessione con il presente procedimento, riguardando i due procedimenti fatti del tutto distinti e afferenti a contesti geo - criminali assolutamente indipendenti. Quanto alla dedotta valenza della deposizione testimoniale del [OSCURATO:PERSONA]Agosto in merito ai contatti avuti con i Cesaro in relazione ad atti di intimidazione ai loro danni da parte della criminalità organizzata, il Tribunale del riesame evidenzia le ragioni per le quali non possa attribuirsi a quella condotta il significato di "contributo collaborativo", richiamando i tentativi dei Cesaro di accreditarsi come imprenditori vittime del clan Puca sporgendo denuncia per gli attentati subiti "facendosi passare come vittime" (v. dich. collaboratore Lamino, pg. 8 della ordinanza) così fornendo agli inquirenti una lettura deviata degli attentati di cui sono stati vittime, viceversa, diversamente ricostruiti grazie alle dichiarazioni dei collaboratori intranei al clan e delle intercettazioni telefoniche risalenti al 2017. Giudizio che, evidentemente, assorbe il profilo che la difesa indica facendo leva sull'irritazione provocata nella difesa dei Puca dalla stessa deposizione del D'Agosto nell'ambito del processo che vede coimputati i Puca. Ancora, quanto alla dedotta rilevanza della pen drive USB contenente riproduzioni audio-visive che gli odierni ricorrenti ebbero a consegnare al D'Agosto, lo stesso Tribunale spiega come detta produzione, allegata alla denuncia, sporta dai Cesaro in data 15.7.2016, si iscriva in quel piano di lucida e ambigua strategia, ordito da questi ultimi, per contenere le azioni giudiziarie a loro carico, dal momento che non fornisce alcuna precisa indicazione su iniziative illecite riconducibili alla famiglia Puca:emergendo piuttosto che sono i Cesaro a t sollecitare l'ignoto interlocutore a disvelare chi sarebbero i soggetti coinvolti nel raid progettato ma non ancora posto in essere ;sembra (ottenendo da quello soltanto un generico consiglio di "riguardarsi dai Puca". Giudizio che non è disarticolato dalla questione sulla identificazione o meno del "Pasquale" con il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a colloquiare, in relazione alla quale - peraltro - la difesa si limita a rinviare alla allegazione della intera deposizione del D'Agosto all'atto di ricorso; nè dal numero di riferimenti alla famiglia Puca nel corso del colloquio registrato tra Raffaele e Pasquale; né, infine, dalla pretesa concludenza della ripresa video non vista dal D'Agosto per questioni tecniche; come pure, infine, dalla indicazione della data delle dichiarazioni del Lamino riportate dalla ordinanza impugnata, senza considerare le ben precedenti dichiarazioni dei colloboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA] e 30/3/2016) a carico dei Cesaro; 5. Con riguardo alla proporzione della durata della misura cautelare in atto è, infine, in parte generica ed in parte infondata la doglianza difensiva rispetto alla complessiva valutazione operata dal Tribunale che - rispetto alla dedotta rilevanza del decorso del tempo sia dalla applicazione della misura che dall'epoca di commissione dei fatti, oltre che del rispetto delle prescrizioni - ha escluso l'affievolimento delle esigenze cautelari, non potendosi valorizzare il solo decorso di due anni e quattro mesi dall'inizio della esecuzione della misura. Quanto alla distanza temporale dai fatti va ribadito l'orientamento secondo il quale in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590); quanto al decorso dalla applicazione della misura, va richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura cautelare, il mero decorso di un pur lungo periodo di detenzione, quand'anche accompagnato dalla puntuale osservanza delle relative prescrizioni, non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez.1, n.19818 del 23/3/2018 rv.273139). Infine, costituisce jus receptum che in tema di misure cautelari, gli artt. 275, secondo comma e 299, secondo comma cod. proc. pen. - in attuazione della direttiva impartita dall'art. 2 n. 59 della legge delega n. 81/1987 - stabiliscono che il giudice valuti la ragionevolezza del permanere della limitazione della libertà, in relazione al prevedibile risultato finale del processo. Il giudice, cioè, è richiesto di fare innanzitutto una previsione, provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla sanzione che potrà essere inflitta in caso di condanna. In secondo luogo, egli deve valutare se, tenuto conto della presumibile decisione finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia proporzionato (quindi ragionevole) il protrarsi della stessa (Sez. 6, n. 1227 del 29/03/1995, Ragaglia, Rv. 201200); ancora, che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758); che, infine, l'applicazione del principio di proporzionalità nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, t9 né può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della misura (Sez. 5, n. 21195 del 12/02/2009, Occhipinti, Rv. 243936). Cosicchè incensurabile è la richiamata conclusione sulla base delle argomentazioni che hanno escluso l'incidenza del dedotto difensivo sulla prognosi cautelare sostenendo la perdurante adeguatezza della misura in corso, tenuto conto anche della proporzione dell'imposto regime cautelare con la pena i
Sentenza Cassazione n. 14252/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris