CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 36204/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha riformato la decisione di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, resa in primo grado in rito abbreviato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di cui agli artt 615 ter e 494 cp, assolvendolo dalla seconda imputazione, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronunzia. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando un solo motivo relativo all'errata applicazione della pena. Sotto un primo profilo la difesa evidenzia che la Corte di Appello, dopo aver assolto l'imputato dall'addebito di cui al capo a), non ha operato l'eliminazione della pena relativa, pur avendone dato atto nella motivazione. Sotto un secondo profilo la Corte territoriale nella determinazione della pena per il solo reato residuo, non avrebbe eliminato l'effetto dell'aggravante del nesso teleologico che circostanziava il reato per cui vi è stata assoluzione. Nè sarebbe chiara la motivazione quanto al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, sulle aggravanti Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per entrambe le doglianze formulate. 1.Invero,la Corte territoriale, dopo aver assolto l'imputato dal delitto di cui al capo a), art 494 cp aggravato dalla circostanza ex art 61 nr 2 cp, nesso teleologico per la finalizzazione del reato a commettere quello di cui al capo b), ha dato atto , in motivazione, della necessità di diminuire la pena per la quota inerente l'imputazione eliminata, indicata in un mese di reclusione. Tuttavia in dispositivo ha applicato la pena di mesi otto di reclusione, superiore alla pena complessivamente inflitta dal Tribunale di mesi sei di reclusione, già ridotta per il rito. Si tratta dì un'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, che nel caso in esame, va risolto nel senso indicato dalla motivazione, dalla quale emerge con chiarezza inequivocabile la volontà del Giudice di ridurre la pena in coerenza con l'assoluzione dal reato di cui all'ad 494 cp. Secondo l'orientamento del tutto maggioritario espresso da questa Corte regolatrice, infatti,la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 3 , Sentenza n. 3969 del 25/09/2018 Ud. (dep. 28/01/2019 ) Rv. 275690 . Massime precedenti conformi: N. 23343 del 2016 Rv. 267082 - 01, N. 24157 del 2018 Rv. 273269 - 01, N. 43419 del 2015 Rv. 264909 - 01, N. 47576 del 2014 Rv. 261402 - 01, N. 13904 del 2016 Rv. 266660 2.11 secondo profilo del ricorso pure segnala fondatamente un errore relativo al giudizio di bilanciamento ex art 69 cp, ed anche sotto la forma dell'omessa motivazione. Infatti, il Giudice di appello ha confermato nel resto la sentenza impugnata, quindi anche riguardo al giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la residua aggravante della contestata recidiva, tuttavia non risulta effettuata alcuna valutazione circa l'effetto che l'eliminazione dell'aggravante del nesso teleologico, afferente al delitto ex art 494 cp, per cui vi è stata assoluzione, avrebbe potuto comportare sul giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, essendo residuata la sola aggravante della recidiva. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. PQM Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Deciso il 7.6.2022 [OSCURATO:PERSONA]