CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 28313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 8/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di affidamento proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione in istituto. Nonostante la relazione positiva dell'équipe penitenziaria, il Collegio ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti penali molto gravi (in particolare, truffe per 250.000,00 euro); ha carichi pendenti per reati commessi in epoca prossima al suo ingresso in carcere; ha minimizzato, in sede di udienza, i propri agiti criminosi e non ha manifestato alcuna volontà di risarcire il danno. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale pervenuto sia a una conclusione opposta rispetto al giudizio espresso dall'équipe penitenziaria all'esito di tre anni di osservazione inframuraria, senza tenere conto della circostanza, riportata nella relazione di sintesi, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una persona «con un blocco emotivo», la quale, dunque, potrebbe avere condizionato l'esito dell'interlocuzione avuta con il Tribunale di sorveglianza nel corso dell'udienza. Quanto, poi, al profilo risarcitorio, la stessa relazione di sintesi avrebbe riportato che il condannato si era reso disponibile a «effettuare attività di servizio gratuito in favore della collettività». 3. In data 13/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sebbene il ricorrente abbia segnalato elementi di sicura valenza positiva, il Tribunale, con valutazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, ha rappresentato la necessità di un percorso graduale di fruizione di benefici premiali prima di ammettere il condannato alla misura alternativa [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato successivamente a tali fatti, essendo indispensabile l'esame . .R.c'h"e dei comportamenti dal medesimo tenuti anche attualmente, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174-01; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602-01). La mancata maturazione di un atteggiamento autenticamente autocritico può pertanto autorizzare, nella prospettiva del giudice di merito, un approccio ispirato a giustificata cautela nell'accesso a un beneficio di così ampia portata, in specie se ,32J- correlato a condotte di indubbia gravità (Sez. 1, n. 7925 del 1/02/2023, non massimata). E se non può richiedersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, può nondimeno richiedersi che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Rv. 258402-01). A tal fine, si è affermato che il tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226-01). 2.2 Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno della misura alternativa in discorso a realizzare gli obiettivi di risocializzazione e di prevenzione della recidiva, ad essa sottostanti (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01); e la relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 3 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375- 01). 3. Ciò premesso, nel caso di specie, nessuno dei principi indicati risulta violato né la decisione reiettiva risulta inficiata dai vizi dedotti dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha valorizzato, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali: la gravità dei reati commessi, comprovata dall'ingente danno patrimoniale dagli stessi arrecato; la circostanza che i procedimenti pendenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] concernano reati commessi in tempi prossimi all'ingresso in carcere; l'assenza di una sicura consapevolezza del condannato in termini autocritici; l'assenza di una manifestazione di volontà di risarcire il danno recato alle persone offese, non potendo ritenersi equivalente l'attività a sfondo riparatorio prospettata nel ricorso. 'In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale né profili di contrasto con il dato normativo o con la relazione di sintesi. Quest'ultima, infatti, se di certo evidenzia una personalità in positiva evoluzione, non esaurisce la necessità di una gradualità nell'accesso ai benefici extra-murari evidenziata dal Tribunale. Sul punto, va, infatti, ribadito che il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213-01).09--)\ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C