CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 aprile 2021
Cassazione n. 46773/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; controllata la ritualità delle notifiche; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/04/2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 16/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. ed avente ad oggetto somma di denaro. 1.1. Nel corso di un controllo i carabinieri fermavano l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e nel corso della perquisizione rinvenivano, in una scatola di cartone, la somma in contanti di euro 98.800 euro; nell'ufficio del Peri veniva trovato, nascosto in un divano, altro denaro in contante per euro 11.000 nonché un biglietto con un codice. [OSCURATO:PERSONA], titolare di due società, non era in grado di fornire giustificazione alcuna al riguardo. 1.2. Il pubblico ministero dapprima emetteva decreto di sequestro probatorio del denaro e poi chiedeva al giudice per le indagini preliminari la conversione dello stesso in sequestro preventivo, ipotizzando che il denaro costituisse oggetto di un'operazione di riciclaggio realizzata mediante circolazione di denaro su conti esteri, asserendo che la disponibilità del denaro avrebbe comportato un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato, con conseguente difficoltà di accertare la provenienza delittuosa del denaro. 1.3. Con decreto in data 16/03/2021, il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro del denaro osservando come la mancanza di indicazioni alternative circa la sua provenienza da parte del detentore, giustificasse l'apprensione in via preventiva della somma. 1.4. La difesa chiedeva al Tribunale del riesame l'annullamento del decreto, contestando la sussistenza del fumus delicti commissi, alla stregua della conclusione di un contratto di prestazione d'opera intervenuto in data 10/02/2021 fra l'indagato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cremona, nell'esecuzione del quale, quest'ultimo avrebbe conferito al Peri l'importo di euro 100.000 per il finanziamento dell'Associazione in memoria del [OSCURATO:PERSONA]; evidenziava altresì che la somma di 11.000 euro proveniva da prelievi eseguiti dal Peri dal proprio conto corrente. 2. Avverso l'ordinanza reiettiva del proposto gravame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente, quale formale motivo unico, violazione di legge in relazione agli artt. 321, 253 cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Si assume come il provvedimento impugnato si basi su supposizioni e sospetti, non riuscendo ad individuare né il reato presupposto del contestato riciclaggio né la condotta posta in essere dall'indagato in cui si sostanzierebbe il riciclaggio medesimo. Invero, il mero possesso di una pur ingente somma di denaro, non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all'esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo. Inoltre, totale assenza di motivazione si registra con riferimento alle ragioni di esclusione della clausola di riserva di cui all'art. 648 bis cod. pen., non rinvenendosi alcuna specifica indicazione circa l'esclusione della condotta dell'indagato nell'ipotesi di concorso nel reato presupposto. 3. All'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio rinviava la decisione all'odierna udienza ordinando l'acquisizione presso il giudice a quo della richiesta di misura cautelare reale del pubblico ministero nonché dell'ordinanza applicativa del vincolo reale disposta dal giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta meritevole di accoglimento. 2. Va evidenziato in premessa che, con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del reato su cui si fonda il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (cfr., Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). i 3 3. Il ricorrente evidenzia come il Tribunale non abbia fornito indicazioni di alcun genere, quanto alla tipologia del reato presupposto ipotizzato con la contestazione cautelare; né il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni per le quali doveva escludersi che il ricorrente avesse concorso nella realizzazione del reato presupposto, condizione necessaria per la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis cod. pen.; infine, si osserva che nessuna specificazione è stata operata quanto alla condotta tipica del delitto di riciclaggio, non potendo essere considerata tale quella del mero possesso di denaro, inidonea ad integrare l'attività diretta alla "sostituzione, al trasferimento, o ad altre operazioni" dirette a occultare la provenienza delittuosa del denaro. Le censure così individuate mettono in luce l'assenza delle necessarie valutazioni che caratterizza il provvedimento del Tribunale il quale, limitandosi a evidenziare le peculiarità della disponibilità delle somme sequestrate (in capo a soggetto che non è stato in grado di giustificare adeguatamente la provenienza di somme di rilevante importo), non ha poi offerto alcun elemento di utile considerazione quanto al delitto presupposto; se, infatti, è corretto il richiamo alla giurisprudenza che non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, ciò non esonera dall'individuare quale tipologia di delitto costituisca l'origine delle cose da sottoporre a sequestro, in quanto appunto di provenienza delittuosa (cfr., Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). La motivazione del provvedimento non fornisce elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro, risultando insufficiente l'affermazione che il denaro detenuto e trasportato dall'indagato dovesse necessariamente essere provento di attività delittuose, potendosi in alternativa ipotizzare una serie di differenti causali a base della disponibilità del denaro (di cui, peraltro, è stata offerta allegazione), ma di cui - al contempo - non è stata individuata la possibile provenienza delittuosa intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera asserzione d'ingiustificato possesso del denaro (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non nnassimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massinnata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata; per un'analoga fattispecie in tema di sequestro di denaro ritenuto genericamente di provenienza delittuosa, v. Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742). Analogamente, è del tutto mancante la motivazione relativa all'individuazione deli elementi di fatti in grado di rappresentare a quale delle condotte tipiche indicate dall'art. 648 bis cod. pen. sia riconducibile il comportamento tenuto dall'indagato, come accertato in sede di indagini.4. Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 16/03/2021, con ordine di restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del G.I.P. in data 16/03/2021 e dispone la restituzione del denaro in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23/11/2021.