Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10643/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/2025, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acerra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 24/11/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 24/11/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10/04/2025, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre di reclusione ed euro 2.666 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 416-bis. 1 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per denunciare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 10643/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris