Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27660/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 6161, cod. proc. pen.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'appello proposto dalla parte civile PELLEGRINI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Pistoia aveva assolto GRAFOVA Elena dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., per insussistenza del fatto, ha rigettato il gravame.

In particolare, si era contestato alla GRAFOVA di avere, per colpa, anche in violazione dell'art. 140 codice strada, cagionato all'appellante le lesioni meglio descritte in imputazione, omettendo di rispettare lo stop imposto dalle staffette in motocicletta, di servizio durante un evento ciclistico, così cagionando un incidente con il velocipede condotto dal PELLEGRINI.

2. La difesa del PELLEGRINI ha proposto ricorso agli effetti civili, formulando due motivi.

Con un primo motivo, ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive, mediante rinnovazione della istruttoria, con violazione del diritto al contraddittorio e di difesa e vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Il giudice di primo grado non aveva disposto perizia sulla dinamica del sinistro e per la ricostruzione dei fatti e, in quel grado, la difesa della parte civile aveva prodotto consulenza intesa a ricostruire i fatti in modo da "gettare ombre" sulla decisione del primo giudice che non si era pronunciato sulla richiesta di perizia e sulla escussione dei consulenti di parte e/o testi esperti indicati dalla parte civile nella propria lista.

Il giudice del gravame, dal canto suo, respingeva le relative doglianze, rinviando a un arresto giurisprudenziale, tuttavia non considerando l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità con le quali il giudice d'appello può giungere a una riforma della sentenza impugnata.

Il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria, traendo argomenti da una consulenza di parte non assunta in contraddittorio, ritenendo che quella prodotta dalla difesa della parte civile fosse solo una memoria a norma dell'art. 121, cod. proc. pen., e che le prove richieste non avrebbero potuto determinare una diversa conclusione del processo, assunto del quale il ricorrente denuncia la mancanza di giustificazione.

Con un secondo motivo, deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti, oltre a vizio di omessa e contraddittoria motivazione, questa volta con riferimento alla valutazione della condotta contestata all'imputata, avuto riguardo all'art. 140 codice strada, non avendo i giudici territoriali considerato la testimonianza ROSELLINI sulla condotta tenuta dalla GRAFOVA, né la circostanza che sul percorso dei ciclisti, oltre al gruppo di testa, ve ne erano altri distanziati e che, considerata la esigua lunghezza del percorso, i tempi di riapertura del percorso per il passaggio dei velocipedi, erano ridotti a pochi minuti.

L'imputata, nella specie, secondo gli assunti del ricorrente, si sarebbe immessa nel circuito di gara, contravvenendo alle indicazioni del personale addetto alla scorta e alle disposizioni dell'ordinanza prefettizia, ponendosi sulla traiettoria del gruppo dei ciclisti, con conseguente decisività del mezzo di prova richiesto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel corso di un evento ciclistico, uno dei partecipanti, odierno ricorrente, era stato coinvolto in un impatto con una Smart condotta da GRAFOVA Elena; l'istruttoria aveva consentito di accertare che il provvedimento prefettizio che aveva autorizzato la gara non prevedeva la chiusura del tracciato, ma solo la sospensione della circolazione per il tempo necessario al transito dei concorrenti in corsa (segnatamente, dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica"); concretamente, durante la manifestazione, le vetture presenti lungo il circuito venivano intercettate dalle staffette e fatte fermare sul lato destro della strada fino al completo deflusso dei ciclisti.

Proprio in uno di tali intervalli era accaduto che la GRAFOVA era stata fatta fermare, insieme ad altri automobilisti, sul lato destro rispetto alla propria direzione di marcia, opposta a quella dei concorrenti, nelle immediate adiacenze di una cunetta che separava la sede stradale da un manto erboso.

Tuttavia, non era stato dimostrato che la donna avesse ripreso la marcia nonostante l'alt impartitole dallo staffettista, ciò che anzi era contraddetto dalla posizione delle ruote del mezzo e dal contenuto delle testimonianze acquisite.

Di qui la ritenuta insussistenza dell'addebito colposo.

Il giudice del gravame ha condiviso tale conclusione, fornendo riposta alle doglianze veicolate dalla parte civile con l'appello, sia quanto all'elaborato a firma dell'ing.

RAFANELLI, acquisito a norma dell'art. 121, cod. proc. pen., senza escussione del tecnico, valutato l'elaborato quale memoria a contenuto tecnico e non come consulenza di parte.

Nella specie, il redattore del documento aveva espresso, da un lato, valutazioni prive di pregio tecnico (affermando che non era stato confermato che le staffette avevano fatto sostare la GRAFOVA a bordo della strada), dall'altro proprie convinzioni sulla capacità degli organizzatori dell'evento di garantire la sicurezza dei ciclisti, pur in perfetta adesione all'ordinanza prefettizia.

Tali argomenti sono stati, pertanto, ritenuti del tutto ininfluenti sulla decisione.

Quanto invece, all'unica asserzione di contenuto tecnico (quella per la quale l'auto della GRAFOVA sarebbe stata marciante al momento dell'impatto), il Tribunale ne ha stigmatizzato la non univocità, non avendo il tecnico escluso alcuna delle ipotesi vagliate, con conseguente impossibilità di rispondere al quesito relativo alla condizione statica o dinamica del mezzo condotto dalla GRAFOVA.

In altri termini, il tecnico aveva introdotto solo elementi dubitativi, in difetto di altri persuasivi, sì che non poteva prospettarsi la necessità di un accertamento peritale, alla luce della preannunciata impossibilità di risolvere il quesito all'esame.

Di contro, molte acquisizioni avevano confermato l'ipotesi che il mezzo fosse fermo (il rinvio è alle deposizioni testimoniali, alla posizione dell'auto in maniera perfettamente parallela rispetto al bordo della strada, alla assenza di tracce di frenata), esclusa la capacità invalidante della testimonianza [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a descrivere la condotta della GRAFOVA nelle fasi antecedenti l'impatto, fasi neppure temporalmente circostanziate, senza nulla riferire in ordine alla condotta della donna al momento del sinistro, con conseguente apparenza dell'asserita discrasia.

Quanto, poi, alla audizione dei consulenti di parte civile, il Tribunale ha ritenuto che l'avvenuta acquisizione della memoria e dei relativi allegati avesse garantito l'apporto conoscitivo ivi contenuto, ritenendo superfluo procedere all'escussione dei redattori di tali elaborati.

Infine, quel giudice ha ritenuto privo di pregio anche il motivo inerente alla presunta sussistenza dell'addebito colposo (violazione dell'art. 140 codice strada): la assenza di una prova certa che la GRAFOVA non avesse rispettato lo stop imposto dalle staffette in motocicletta aveva reso superfluo verificare la violazione della specifica norma cautelare, tenuto conto che il giudice penale, anche quando è chiamato a tale vaglio ai soli effetti civili, come nella specie, deve procedere applicando i canoni ermeneutici propri del rito penale, tra cui l'art. 533, cod. proc. pen., che impone l'assoluzione in ogni caso in cui il dato probatorio non sia certo, in termini di alta credibilità razionale, lasciando fuori solo ricostruzioni del tutto astratte, la cui effettiva realizzazione risulti priva del ben che minimo riscontro.

Ciò che la parte civile appellante avrebbe preteso con il gravame, avendo ritenuto che l'affermazione di responsabilità potesse essere raggiunta sulla scorta di valutazioni di tipo probabilistico e meramente congetturali.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Intanto, va ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Inoltre, stante il tenore del secondo motivo, va precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dalla

I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; sez. 5 n. 39048 del 25/9/2007, Rv. 238215; sez. 6 n. 27429 del 4/7/2006, Rv. 234559).

4. Ciò posto, quanto alla rinnovazione della istruzione, la relativa richiesta è stata sorretta da un assunto, invero rimasto del tutto indimostrato, secondo il quale la istruzione dibattimentale sarebbe stata nella specie incompleta e il compendio probatorio contraddittorio.

La difesa ha riproposto tale premessa anche in ricorso, senza tuttavia confrontarsi con quanto affermato dai giudici territoriali a proposito dei criteri di valutazione propri del processo penale, a mente dei quali la insuperabilità del quesito relativo alla condizione statica o dinamica dell'auto della GRAFOVA (che neppure il parere tecnico di parte era idoneo a superare), aveva lasciato irrisolta una questione fattuale che non consentiva di ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'addebito colposo in capo alla GRAFOVA (segnatamente, quello di avere ripreso la marcia, nonostante lo stop delle staffette in motocicletta).

Tale passaggio è stato ritenuto fondamentale, in base a un ragionamento in fatto, in questa sede insindacabile, per valutare la eventuale violazione della regola cautelare da parte dell'agente.

Con specifico riferimento, poi, ai presupposti della rinnovazione istruttoria, deve anche osservarsi che esso è istituto di natura eccezionale - attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado - al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Infatti, alla rinnovazione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., può ricorrersi solo ove il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità solo se i dati probatori già acquisiti siano incerti, oppure l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che esso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (sez. 6 n. 20095 del 26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228; sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230).

Peraltro, non è assolutamente pertinente il rinvio all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che, nella specie, non vi è stato alcun ribaltamento dell'esito del primo grado di giudizio, ma una pronuncia assolutoria ad esso conforme.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 6161, cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pistoia, quale giudice dell'appello proposto dalla parte civile PELLEGRINI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Pistoia aveva assolto GRAFOVA Elena dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., per insussistenza del fatto, ha rigettato il gravame. In particolare, si era contestato alla GRAFOVA di avere, per colpa, anche in violazione dell'art. 140 codice strada, cagionato all'appellante le lesioni meglio descritte in imputazione, omettendo di rispettare lo stop imposto dalle staffette in motocicletta, di servizio durante un evento ciclistico, così cagionando un incidente con il velocipede condotto dal PELLEGRINI. 2. La difesa del PELLEGRINI ha proposto ricorso agli effetti civili, formulando due motivi. Con un primo motivo, ha dedotto la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive, mediante rinnovazione della istruttoria, con violazione del diritto al contraddittorio e di difesa e vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il giudice di primo grado non aveva disposto perizia sulla dinamica del sinistro e per la ricostruzione dei fatti e, in quel grado, la difesa della parte civile aveva prodotto consulenza intesa a ricostruire i fatti in modo da "gettare ombre" sulla decisione del primo giudice che non si era pronunciato sulla richiesta di perizia e sulla escussione dei consulenti di parte e/o testi esperti indicati dalla parte civile nella propria lista. Il giudice del gravame, dal canto suo, respingeva le relative doglianze, rinviando a un arresto giurisprudenziale, tuttavia non considerando l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che disciplina le modalità con le quali il giudice d'appello può giungere a una riforma della sentenza impugnata. Il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione istruttoria, traendo argomenti da una consulenza di parte non assunta in contraddittorio, ritenendo che quella prodotta dalla difesa della parte civile fosse solo una memoria a norma dell'art. 121, cod. proc. pen., e che le prove richieste non avrebbero potuto determinare una diversa conclusione del processo, assunto del quale il ricorrente denuncia la mancanza di giustificazione. Con un secondo motivo, deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti, oltre a vizio di omessa e contraddittoria motivazione, questa volta con riferimento alla valutazione della condotta contestata all'imputata, avuto riguardo all'art. 140 codice strada, non avendo i giudici territoriali considerato la testimonianza ROSELLINI sulla condotta tenuta dalla GRAFOVA, né la circostanza che sul percorso dei ciclisti, oltre al gruppo di testa, ve ne erano altri distanziati e che, considerata la esigua lunghezza del percorso, i tempi di riapertura del percorso per il passaggio dei velocipedi, erano ridotti a pochi minuti. L'imputata, nella specie, secondo gli assunti del ricorrente, si sarebbe immessa nel circuito di gara, contravvenendo alle indicazioni del personale addetto alla scorta e alle disposizioni dell'ordinanza prefettizia, ponendosi sulla traiettoria del gruppo dei ciclisti, con conseguente decisività del mezzo di prova richiesto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel corso di un evento ciclistico, uno dei partecipanti, odierno ricorrente, era stato coinvolto in un impatto con una Smart condotta da GRAFOVA Elena; l'istruttoria aveva consentito di accertare che il provvedimento prefettizio che aveva autorizzato la gara non prevedeva la chiusura del tracciato, ma solo la sospensione della circolazione per il tempo necessario al transito dei concorrenti in corsa (segnatamente, dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica"); concretamente, durante la manifestazione, le vetture presenti lungo il circuito venivano intercettate dalle staffette e fatte fermare sul lato destro della strada fino al completo deflusso dei ciclisti. Proprio in uno di tali intervalli era accaduto che la GRAFOVA era stata fatta fermare, insieme ad altri automobilisti, sul lato destro rispetto alla propria direzione di marcia, opposta a quella dei concorrenti, nelle immediate adiacenze di una cunetta che separava la sede stradale da un manto erboso. Tuttavia, non era stato dimostrato che la donna avesse ripreso la marcia nonostante l'alt impartitole dallo staffettista, ciò che anzi era contraddetto dalla posizione delle ruote del mezzo e dal contenuto delle testimonianze acquisite. Di qui la ritenuta insussistenza dell'addebito colposo. Il giudice del gravame ha condiviso tale conclusione, fornendo riposta alle doglianze veicolate dalla parte civile con l'appello, sia quanto all'elaborato a firma dell'ing. RAFANELLI, acquisito a norma dell'art. 121, cod. proc. pen., senza escussione del tecnico, valutato l'elaborato quale memoria a contenuto tecnico e non come consulenza di parte. Nella specie, il redattore del documento aveva espresso, da un lato, valutazioni prive di pregio tecnico (affermando che non era stato confermato che le staffette avevano fatto sostare la GRAFOVA a bordo della strada), dall'altro proprie convinzioni sulla capacità degli organizzatori dell'evento di garantire la sicurezza dei ciclisti, pur in perfetta adesione all'ordinanza prefettizia. Tali argomenti sono stati, pertanto, ritenuti del tutto ininfluenti sulla decisione. Quanto invece, all'unica asserzione di contenuto tecnico (quella per la quale l'auto della GRAFOVA sarebbe stata marciante al momento dell'impatto), il Tribunale ne ha stigmatizzato la non univocità, non avendo il tecnico escluso alcuna delle ipotesi vagliate, con conseguente impossibilità di rispondere al quesito relativo alla condizione statica o dinamica del mezzo condotto dalla GRAFOVA. In altri termini, il tecnico aveva introdotto solo elementi dubitativi, in difetto di altri persuasivi, sì che non poteva prospettarsi la necessità di un accertamento peritale, alla luce della preannunciata impossibilità di risolvere il quesito all'esame. Di contro, molte acquisizioni avevano confermato l'ipotesi che il mezzo fosse fermo (il rinvio è alle deposizioni testimoniali, alla posizione dell'auto in maniera perfettamente parallela rispetto al bordo della strada, alla assenza di tracce di frenata), esclusa la capacità invalidante della testimonianza [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a descrivere la condotta della GRAFOVA nelle fasi antecedenti l'impatto, fasi neppure temporalmente circostanziate, senza nulla riferire in ordine alla condotta della donna al momento del sinistro, con conseguente apparenza dell'asserita discrasia. Quanto, poi, alla audizione dei consulenti di parte civile, il Tribunale ha ritenuto che l'avvenuta acquisizione della memoria e dei relativi allegati avesse garantito l'apporto conoscitivo ivi contenuto, ritenendo superfluo procedere all'escussione dei redattori di tali elaborati. Infine, quel giudice ha ritenuto privo di pregio anche il motivo inerente alla presunta sussistenza dell'addebito colposo (violazione dell'art. 140 codice strada): la assenza di una prova certa che la GRAFOVA non avesse rispettato lo stop imposto dalle staffette in motocicletta aveva reso superfluo verificare la violazione della specifica norma cautelare, tenuto conto che il giudice penale, anche quando è chiamato a tale vaglio ai soli effetti civili, come nella specie, deve procedere applicando i canoni ermeneutici propri del rito penale, tra cui l'art. 533, cod. proc. pen., che impone l'assoluzione in ogni caso in cui il dato probatorio non sia certo, in termini di alta credibilità razionale, lasciando fuori solo ricostruzioni del tutto astratte, la cui effettiva realizzazione risulti priva del ben che minimo riscontro. Ciò che la parte civile appellante avrebbe preteso con il gravame, avendo ritenuto che l'affermazione di responsabilità potesse essere raggiunta sulla scorta di valutazioni di tipo probabilistico e meramente congetturali. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Intanto, va ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). Inoltre, stante il tenore del secondo motivo, va precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; sez. 5 n. 39048 del 25/9/2007, Rv. 238215; sez. 6 n. 27429 del 4/7/2006, Rv. 234559). 4. Ciò posto, quanto alla rinnovazione della istruzione, la relativa richiesta è stata sorretta da un assunto, invero rimasto del tutto indimostrato, secondo il quale la istruzione dibattimentale sarebbe stata nella specie incompleta e il compendio probatorio contraddittorio. La difesa ha riproposto tale premessa anche in ricorso, senza tuttavia confrontarsi con quanto affermato dai giudici territoriali a proposito dei criteri di valutazione propri del processo penale, a mente dei quali la insuperabilità del quesito relativo alla condizione statica o dinamica dell'auto della GRAFOVA (che neppure il parere tecnico di parte era idoneo a superare), aveva lasciato irrisolta una questione fattuale che non consentiva di ritenere dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'addebito colposo in capo alla GRAFOVA (segnatamente, quello di avere ripreso la marcia, nonostante lo stop delle staffette in motocicletta). Tale passaggio è stato ritenuto fondamentale, in base a un ragionamento in fatto, in questa sede insindacabile, per valutare la eventuale violazione della regola cautelare da parte dell'agente. Con specifico riferimento, poi, ai presupposti della rinnovazione istruttoria, deve anche osservarsi che esso è istituto di natura eccezionale - attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado - al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Infatti, alla rinnovazione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., può ricorrersi solo ove il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità solo se i dati probatori già acquisiti siano incerti, oppure l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che esso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (sez. 6 n. 20095 del 26/2/2013, Ferrara, Rv. 256228; sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230). Peraltro, non è assolutamente pertinente il rinvio all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che, nella specie, non vi è stato alcun ribaltamento dell'esito del primo grado di giudizio, ma una pronuncia assolutoria ad esso conforme. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 27660/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris