CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti con un unico atto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIA; Visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi, rassegnati in un unico atto; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria in data 8 febbraio 2022 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, nella qualità di difensori di fiducia di HAGAN George, KAMARA Dauda e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso cumulativo per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale del Riesame di Venezia rigettava il ricorso ex art.309 cod. proc. pen. e confermava l'ordinanza custodiale emessa nei confronti dei predetti dal giudice per le indagini preliminari di Venezia il 6 agosto 2021, affidandosi a due motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale ritiene che la gravità dei fatti e la negativa personalità degli indagati sostengano l'applicazione della misura massimamente afflittiva, senza tenere in considerazione lo sviluppo dell'intera vicenda in cui la loro condotta si inscrive. La prognosi di pericolosità per soggetti, come gli indagati, di giovane età ed incensurati deve essere particolarmente cauta. Erra il Tribunale nel ricavare la radicale inaffidabilità degli indagati dalla loro ritenuta pericolosità, poiché dal fascicolo emerge - al contrario - un ben diverso loro profilo. Inoltre gli invocati arresti domiciliari dovrebbero essere eseguiti in un luogo lontano da quello di svolgimento dei fatti. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per erronea qualificazione del reato di cui all'art. 630 cod. pen. Erra il Tribunale nel ritenere sussistente il reato di cui all'art. 630 cod. pen., poiché, se il prezzo della liberazione è collegato ad una prestazione di servizi, ancorché di natura illecita, si configurano gli estremi di altre ipotesi di reato. Invero il reato di cui all'art. 630 cod. pen. presuppone che l'autore agisca in assenza di una causa preesistente, al fine di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, siccome cumulativamente proposti, sono inammissibili per una pluralità di concorrenti ragioni. 2. In primo luogo, deve osservarsi come l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta verifiche di cancelleria, non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Con riferimento all'avv. [OSCURATO:PERSONA], abilitate?, al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non figura tra gli atti trasmessi a questa Suprema Corte nomina fiduciaria in suo favore. 3. In secondo luogo, l'atto di ricorso consta essere stato trasmesso giovedì 30 settembre 2021 alle ore 12:00 via posta elettronica certificata (dall'indirizzo del suddetto difensore, "[OSCURATO:EMAIL]", all'indirizzo "[OSCURATO:EMAIL] ") come allegato alla mail accompagnatoria in formato ".pdf" riproducente il testo a stampa del file, con in calce le apparenti sottoscrizioni di entrambi i difensori degli indagati, ossia, oltre a quella del predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Come attestato dalla cancelleria del Tribunale, il ricorso è privo della firma digitale. 3.1. Alla stregua di quanto già rilevato da questa Suprema Corte in un caso analogo [cfr. Sez. 2, n. 2874 del 17.11.2021 (dep. 2022), Ruzzi, n.m.], siffatta consistenza del file inviato via pec alla cancelleria consente di escludere, in difetto di ulteriori emergenze, che si tratti, tecnicamente, di un atto corrispondente alle caratteristiche indicate, oltreché dal comma 6-bis dell'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al precedente comma 4, al quale il comma 6-bis rinvia. 3.2. Leggesi, invero, all'art. 3, comma 1, del provvedimento del Direttore generale emesso in data 9 novembre 2020, che "l'atto del procedimento in forma di documento informatico [categoria nella quale evidentemente è sussumibile "l'atto" d'impugnazione "in forma di documento informatico" di cui ragiona il comma 6-bis dell'art. 24 citato], da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". La circostanza che debba trattarsi di un atto generato attraverso "una trasformazione di un documento testuale" rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente 'tecnica' ("non è pertanto ammessa ...") della pura e semplice "scansione di immagini". Infatti, nel caso della scansione di immagini, che corrisponde alla descrizione delle operazioni compiute dal difensore (secondo quanto i ricorrenti riportano), il file che ne risulta non contiene il 'testo' del documento, ma solo una sua 'riproduzione' (o meglio 'rappresentazione') grafica, quand'anche, eventualmente, incorporata in un file con estensione '.pdr. Il fraintendimento in ordine al procedimento di produzione dell'atto d'impugnazione "in forma di documento informatico" - che, se correttamente seguito, esclude di per sé che detta forma possa consistere in una "scansione di immagini" - costituisce l'antecedente logico dell'equivoco - di cui pare affetta l'impostazione seguita dai ricorrenti - relativo ad una possibile, ma in realtà inesistente, rilevanza di alcuna sottoscrizione manuale dell'atto. Invero, l'equivoco non dovrebbe a priori - sul piano 'tecnico' - avere ragion d'essere, proprio perché la "scansione di immagini" non è "ammessa" in relazione agli atti del procedimento: questi, in quanto, nel disegno normativo, giust'appunto privi di sottoscrizione analogica (nel senso indicato dall'art. 1, comma 1, lett. p-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in breve: cod. amm. dig., secondo cui "analogico" è il "documento" contenente "la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), debbono essere 'completati' esclusivamente con l'apposizione della firma digitale, che non è una firma elettronica qualsiasi, bensì (giusta la lett. s del predetto art. 1, comma 1), "un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche", avente la specifica attitudine "di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". Ciò marca una netta differenza tra gli atti del procedimento e gli "allegati" agli stessi (ossia - in buona sostanza - gli ordinari 'documenti'), i quali soltanto, essendo precostituiti, possono essere "trasmessi in copia informatica per immagine" (previa, dunque scansione), pur sempre "sottoscritta digitalmente dal difensore", ma questa volta "per conformità all'originale". 3.3. Le superiori considerazioni rendono dunque conto dell'inammissibilità in sé e per sé di un atto del procedimento, qual è l'atto d'impugnazione, non sottoscritto con firma digitale. Siffatto principio si conforma a quanto già ritenuto da un'ormai discreta serie di pronunce di questa Suprema Corte intese a dichiarare l'inammissibilità di atti d'impugnazione inviati dal pubblico ministero a mezzo di posta elettronica certificata, non solo in quanto tale modalità di deposito è consentita alle sole parti private, ma anche in quanto detti atti devono essere necessariamente sottoscritti con firma digitale, strumento attualmente non in disponibilità degli uffici di procura (Sez. 6, n. 29199 del 11/05/2021, P.M. c. Adamo, in attesa di massimazione; Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, P.M. c. Sinatra, Rv. 281529-01; Sez. 1, n. 12007 del 20 gennaio 2021, P.M. c. Koburova, n.m.). Di recente, pur senza specifica motivazione sul punto, è stata parimenti ritenuta inammissibile una memoria difensiva nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 26313 del 03/06/2021, E., Rv. 281537-01). L'inammissibilità, invero, è presidio giuridico della necessaria funzionalizzazione 'tecnica' dell'atto ad un procedimento interamente telematico (tra l'altro liberamente scelto, al posto del tradizionale, da chi tale atto redige e deposita). Detto procedimento esibisce la caratteristica consustanziale di essere rivolto al perfezionamento, non già, riduttivamente, di un mero invio alla Cancelleria dell'atto stesso sotto forma di un allegato qualsiasi (quand'anche consistente in un file.pdf) mediante posta elettronica sia pure certificata, ma di un invio di un atto che di per sé deve possedere non irragionevoli caratteristiche, tra cui la firma digitale, affinché possa ritenersene compiuto il deposito, realizzato esso pure in modalità telematica, ossia dematerializzata, da parte di sistemi comunicativi non relazionali, in luogo della tradizionale modalità reale, ossia materiale, da parte di persone contestualmente presenti ed interagenti in un luogo fisico. 3.4. Le conclusioni esposte non muterebbero anche qualora si ipotizzasse, sulla scorta delle descritte diverse modalità di invio riguardanti "atti del procedimento" ed "allegati", che, nella specie, il file trasmesso dal difensore dell'imputato alla cancelleria lo sia stato erroneamente come allegato e non come atto. Comunque, infatti, difetterebbe l'apposizione della firma digitale, indefettibilmente prevista per attestare, questa volta, la conformità di quanto trasmesso all'originale. Peraltro, ancor prima di tale dirimente considerazione, a venire in rilievo sarebbe l'intrinseca diversità 'concettuale' tra atti del procedimento ed allegati, non interscambiabili, giacché gli uni entrano nel procedimento telematico come originali a tutti gli effetti, mentre gli altri solo come copie conformi ad originali che, in quanto analogici, sono ontologicamente a detto procedimento estranei. La conferma di ciò si ha, avuto riguardo al caso di specie, osservando come l'originale dell'atto d'appello - ossia l'unico atto materialmente redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato - non è mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso che la Cancelleria - che l'ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità - non l'avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi fosse stata: l'originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l'ha trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di dominio.3.5. Ciò detto, per completezza, osservasi che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso di cui si discute, non varrebbe opporre alcuna pretesa deformalizzazione delle impugnazioni penali, a beneficio del raggiungimento dello scopo. Invero, il file allegato al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso alla cancelleria del Tribunale dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non abilitato, come detto, al patrocinio dinanzi a questa Suprema Corte, riguardato dal punto di vista della consistenza tecnico-informatica, non offre alcuna garanzia, proprio per la mancata osservanza delle procedure prescritte, né che consista in un atto 'del' (e non - come un allegato qualsiasi - 'precostituito' rispetto 'al') procedimento, né che provenga da coloro che ne appaiono gli autori ed in particolare dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale unico difensore peraltro solo 'astrattamente' abilitato a presentare ricorso, siccome iscritto all'albo speciale, ma in concreto privo di legittimazione, stante, come anticipato, il difetto di nomina rilasciata dagli indagati in suo favore. 3.6. In considerazione di quanto precede, per vero, finanche a prescindere dal difetto della nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il suddetto messaggio sia stato spedito dall'indirizzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato, comunque esclude in radice la possibilità di apprezzare alcun concreto elemento dal quale evincere, viepiù con certezza, che l'atto riprodotto nell'allegata copia-immagine sia stato redatto e sottoscritto, e dunque promani, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. In definitiva, i ricorsi, come cumulativamente proposti, devono essere dichiarati inammissibili. 4.1. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 4.2. A detta declaratoria conseguono gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c