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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12427/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03REUMB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GQ5L8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che pertanto che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03REUMB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GQ5L8) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZO Ldato avviso alle parti; , 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ivi compreso il bilanciamento ex art. 69 cod.pen. (Tarik) e il vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità e sul diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non nella massima estensione (Laafou) e non hanno posto a sostegno de176 ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estenso
Sentenza Cassazione n. 12427/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris