CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19452/2022Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 15167/2026Data pubblicazione 20/05/2026SA.[OSCURATO:SOCIETA]., NOTARO Michele e NOTARO Salvatore– intimati –avverso la sentenza n. 782/3/2022 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreNotaro impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diCatanzaro, con distinti ricorsi e ciascuno per quanto di rispettivointeresse, gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrateaveva determinato nei confronti della società un maggior redditod’impresa relativo all’anno 2005 sulla base della rideterminazione delprezzo di vendita di alcuni immobili ceduti.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse i ricorsi riuniti.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dei contribuenti, accolse il gravame, evidenziando che glielementi indiziari addotti dall’Ufficio per dimostrare che il prezzo divendita degli immobili era superiore di quello dichiarato non fosseroidonei sorreggere il contestato accertamento del maggior reddito.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. – La [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreNotaro sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39d.P.R. n. 600 del 1073, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degliNumero registro generale 19452/2022Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 15167/2026Data pubblicazione 20/05/2026artt. 2697 e 2729 c.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteannullato gli avvisi di accertamento per cui è causa, pur essendo questifondati su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti che non eranostati adeguatamente contraddetti dai contribuenti. La ricorrente sostiene,in particolare, che, a seguito della modifica degli artt. 54, comma 3, d.P.R.n. 633 del 1972 e 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 per effetto dell’art.35 d.l. n. 223 del 2006, il valore normale degli immobili è un elementoutilizzabile dall’amministrazione finanziaria per determinare il realecorrispettivo contrattuale delle transazioni immobiliari; che, in forza dellapresunzione legale (sia pure relativa) di cui all’art. 35, comma 23-bis, d.l.n. 223 del 2006, il valore normale dell’immobile trasferito ed acquistatomediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, non può essere inferioreall’ammontare del mutuo o finanziamento erogato; e che talepresunzione, utilizzabile nel caso di specie essendo stati i trasferimentimobiliari finanziati mediante mutui, non era stata in alcun modo superatadai contribuenti, cui spettava la prova contraria.2. – Il motivo è infondato.Deve premettersi che le presunzioni legali relative previste dagli art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, d.P.R. n.633 del 1972, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad oggetto beniimmobili, l’importo dei ricavi, ai fini delle imposte dirette, o l’ammontaredelle operazioni imponibili, ai fini Iva, si presumono corrispondenti alvalore normale del bene immobile ceduto, determinato, rispettivamente,ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.14 d.P.R. n. 633 del1972, sono state soppresse dall’art. 24 legge n. 88 del 2009 (LeggeComunitaria 2008), peraltro con effetto retroattivo, stante la finalità diadeguamento al diritto unionale (Cass. n. 9453/2019).Inoltre, dette presunzioni legali relative, introdotte dal d.l. n. 223 del2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, non hanno mai avutoefficacia per gli anni pregressi in forza dell’art. 1, comma 265, legge n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19452/2022Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 15167/2026Data pubblicazione 20/05/2026244 del 2007, che ha delimitato temporalmente l’ambito applicativo dellepresunzioni legali in oggetto, stabilendo che, per gli atti formatianteriormente al 4 luglio 2006, esse non hanno valore presuntivo legale,ma valgono quali presunzioni semplici, a norma dell’art. 2729 c.c.Nella specie è incontroverso che gli atti di compravendita oggetto diaccertamento sono stati conclusi nell’anno d’imposta 2005.Sicché lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valorenormale degli immobili ceduti, desunto da informazioni acquisite pressoagenzie immobiliari di zona e acquirenti di altre unità del medesimofabbricato nonché dall’entità del mutuo concesso agli acquirenti, noncostituisce una presunzione legale (relativa) di percezione di un maggiorcorrispettivo, ma una presunzione semplice, da valutare secondo iparametri della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. n.31027/2017; Cass. n. 33261/2018).Va poi rilevato che la valutazione delle prove raccolte, compresa laricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall’art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 1216/2006) e l’idoneitàdegli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo ilcriterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n.12002/2017), costituisce attività riservata in via esclusivaall’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. n.27266/2023).Nel caso di specie, la CTR, nell’esercizio dei suoi poteri di liberoapprezzamento dei fatti, ha ritenuto che gli indizi posti dall’Ufficio a basedell’accertamento non fossero «connotati dai requisiti della precisione edella concordanza». In particolare, il Giudice d’appello, nel prendere inesame ciascuno degli elementi indiziari che venivano nella specie inrilievo, ha osservato che:-) il fatto che l’importo del mutuo contratto dagli acquirenti fossesuperiore al prezzo di vendita degli immobili non costituiva un idoneo datoNumero registro generale 19452/2022Numero sezionale 3236/2026Numero di raccolta generale 15167/2026Data pubblicazione 20/05/2026indiziario giacché detti immobili erano stati ceduti non ancora terminati, edunque il finanziamento concesso era presumibilmente volto a sosteneregli esborsi relativi ai lavori di completamento dei beni;-) le indagini di mercato che l’Ufficio assumeva di aver compiuto nonerano supportate da documentazione che dimostrasse le modalità diricerca e l’omogeneità dei beni comparati;-) le informazioni assunte dai condomini del medesimo fabbricatoerano altresì inadeguate poiché l’Agenzia non aveva prodottodocumentazione che comprovasse il contenuto delle dichiarazioni rese datali soggetti, ciò che tra l’altro impediva, anche in questo caso, di verificarel’effettiva omogeneità dei beni posti a confronto.Alla luce di quanto chiarito, la censura formulata con il motivo inesame è con tutta evidenza infondata, e ciò sia perché l’Agenzia assumeerroneamente che lo scostamento del prezzo dichiarato dal valorenormale dell’immobile costituisca una presunzione legale, quando invecetrattasi di una presunzione semplice, sia perché la ricorrente tenta insostanza di ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie,che però non è consentito nella presente sede di legittimità, essendo taleapprezzamento rimesso in via esclusiva al giudice del merito.3. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Il Presidente