CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 10862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17289-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 55 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 3/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo richiesto al Presidente del Tribunale di Crotone dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, per il pagamento dell’importo pari ad € 339.122,00. A sostegno della propria domanda, la società ricorrente dedusse di essere creditore nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per avere prestato in favore di detta società delle forniture di merce; [OSCURATO:SOCIETA]. le aveva ceduto il credito che vantava nei confronti diArea [OSCURATO:SOCIETA]; l’attrice dedusse che la cessione era stata notificata alla società debitrice con due diverse comunicazioni, nelle date del 29.10.2007 e del 7.11.2007. Emesso il decreto, propose opposizione l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sollevando eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competenti, in via alternativa, il Tribunale di Padova (ex art. 19 c.p.c.) o il Tribunale di Brescia (ex 20 c.p.c.), dovendosi avere riguardo al luogo in cui va eseguita l'obbligazione, secondo le regole dettate dall'art. 1182 co. 3 c.c. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Crotone rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo emesso. Impugnò il provvedimento innanzi alla Corte di appello di Catanzaro la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e, in via preliminare, ripropose l’eccezione di incompetenza territoriale già sollevata in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. si costituì per resistere al gravame. La Corte di appello di Catanzaro rigettò l’appello. Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, che in questa sede rileva, la Corte di merito ritenne che la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, sia applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente. Secondo la Corte di appello, tale condizione di eccessivo aggravio non era ravvisabile, non potendosi ritenere tale la necessità di trattazione della controversia in un luogo distante dalla sede della società debitrice, atteso che l'aggravio cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1182 c.c. è il pagamento in quanto tale e non quello derivante dalle eventuali controversie insorte tra il debitore ceduto ed il creditore cessionario. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e 3 c.p.c., per avere la Corte di appello di Catanzaro erroneamente ritenuto la competenza del Tribunale di Crotone sotto diversi profili. Sostiene la società ricorrente che la cessione del credito può riguardare un debito non scaduto o un debito scaduto ma solo nel primo caso si determinerebbe lo spostamento della competenza, ai sensi dell’art.1182 , comma 3 c.p.c.. In caso di debito scaduto, infatti, proprio in virtù del disposto dell’art. 1182 c.c., il luogo di adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedent e al momento della scadenza, ovvero Brescia. La Corte di merito non avrebbe accertato la situazione dell’obbligazione ceduta, ai fini della determinazione della competenza. Sotto altro profilo, la Corte d’appello non avrebbe considerato che il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l era fondato su fatture commerciali, unilateralmente predisposte e prive di valore contrattuale anche in relazione al termine di pagamento e, come tali, inidonee a determinare lo spostamento della competenza. In secondo luogo, l a Corte avrebbe restrittivamente interpretato la nozione di “eccessivo aggravio”, escludendo le ulteriori attività imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, quali, in particolare, la necessità di affrontare un giudizio in un ambiente estraneo alla sfera di quotidiana operatività. Il motivo è fondato. L’art.1182, comma 3 c.c. prevede che l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio èdiverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Al fine di stabilire il luogo di adempimentodi un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art 1182, terzo comma, cod civ, deve quindi aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorchè sorse l'obbligazione. Ulteriore presupposto, oltre alla conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento, è la mancanza di aggravio per il debitore ceduto (Cass. Civ., Sez. III, 22.11.2001, n.14852; Cass. Civ., Sez. III, 15.9.1970, n.1441) La cessione del creditoè idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se lacessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che ilcredito sia venuto a scadenza; in caso contrario lacessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento (Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n.2591). La Corte d’appello ha ritenuto che ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l era stata comunicata la cessione del credito e che non vi fosse alcun aggravio in relazione allo spostamento del luogo di adempimento. Mentre in relazione alla comunicazione della cessione del credito non vi sono contestazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA].r.l., la critica della ricorrente investe la prova che il debito non fosse scaduto e che la cessione non aggravasse la posizione della ricorrente ( Cass. Civ., Sez VI, 14/10/2022, n.30309). Nel caso di specie, la Corte di merito non ha accertato se, al momento della cessione, il debito non fosse scaduto perché, in caso contrario, in virtù del disposto dell’art. 1182 c.c., il luogo di adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ovvero presso il [OSCURATO:PERSONA]. Va, infatti osservato che il termine di pagamento previsto nelle fatture commerciali, unilateralmente predisposte, è inidoneo a determinare lo spostamento della competenza. Sotto questo profilo, va data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art.2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorioex art.1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile esclusivamente dall'esistenza di una fattura (Cassazione civile sez. VI, 14/10/2022, n.30309). Non è, inoltre condivisibile la motivazione della Corte d’appello in relazione all’assenza dell’eccessivo aggravio per il debitore derivante dallo spostamento del luogo dell’adempimento, da Brescia a Crotone. La Corte di merito si è limitata ad affermare che la distanza delle due località era ininfluente rispetto all’obbligazione di pagamento, trascurando che la ratio dell’art.1182 c .c. risiede nel principio generale che esonera il debitore da ogni apprezzabile aggravio della prestazione derivante dal fatto del creditore. L’art.1182 comma 3 c.c. , infatti, dopo aver stabilito che l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, prevede l’ipotesi in cui il domicilio – anche per effetto della cessione - possa essere diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione; in tal caso il debitore, se il mutamento del domicilio renda più gravoso l’adempimento, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire l’obbligazione al proprio domicilio. L’eccessivo aggravio doveva essere valutato, nel caso di specie, con riferimento alle attività imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, come la necessità di affrontare un giudizio in un ambiente completamente estraneo alla sua sfera di operatività quotidiana, avulso dal tessuto professionale ed imprenditoriale in cui normalmente opera e tenendo conto delle ulteriori spese per la gestione del contenzioso. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Crotone è fondata. Alla declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione consegue automaticamente la caducazione del decreto, di cui va dichiarata la nullità, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché il giudizio di opposizione non poteva essere proseguito. Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità vanno poste a carico diBalzano Elio e vanno liquidate in dispositivo. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché l’opposizione non poteva essere proseguita. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese dei gradi di merito che liquida in € 9000,00, di cui €6000,00 per onorari ed € 300,00 per diritti per il giudizio di primo grado, in € 8500,00 per il giudizio d’appello oltre rimborso spese generali, Iva e cpa. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 10.773,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]