CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, Piazza d'Italia, 26 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Cavour, 305 -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari, n. 503/2017 pubblicata il 20-22.12.2017 non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. conveniva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. davanti al Tribunale di Sassari. La ricorrente premetteva che in data 25.8.2011 [OSCURATO:PERSONA] le concedeva un finanziamento di C 98.250,00 a valere sul c/c n. 1000/9617 intestato alla società. In data 16.9.2011, senza alcuna richiesta o autorizzazione della correntista veniva effettuata un'operazione di giroconto, prelevando la somma di C 95.000,00 dal suddetto c/c n. 100)996e riversandola sul c/c 1000/9638 intestato a [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., quale pagamento dello scoperto in essere su tale conto. L'operazione determinava, così, che il c/c n. 1000/9638 - sul quale a far data dal marzo 2007 era stata concessa un'autorizzazione allo scoperto per anticipazione sulle fatture emesse nell'ambito del rapporto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Faro - diventasse attivo e il c/c 1000/9617, che era privo di alcuna autorizzazione allo scoperto, diventasse passivo e, pertanto, la ricorrente "sarebbe passata in sofferenza". Sulla base di quanto precede, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione della somma indebitamente stornata dal c/c n. 9617 e il risarcimento dei danni connessi ai presunti atti arbitrari posti in essere. Il Tribunale di Sassari, rigettate tutte le istanze istruttorie, con sentenza n. 1194/2015 del 4.8.2015 respingeva la domanda attorea. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari che rigettava l'impugnativa di [OSCURATO:PERSONA] e la condannava alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha presentato ricorso con quattro motivi e ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. L' intimata ha prodotto controricorso. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente deduce: 1. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 112,166 e 167 c.p.c. La Corte avrebbe rigettato l'eccezione circa l'inammissibilità nelle deduzioni difensive della comparsa di costituzione violando gli artt. 166 e 167 c.p.c. Secondo la ricorrente la parte aveva eccepito di aver agito correttamente sulla base della clausola contrattuale che derogava all'art. 1853 c.c. e, pertanto, non poteva essere considerata era difesa perché finalizzata a paralizzare la domanda proposta ed assumerebbe la dimensione di vera e propria eccezione che deve essere formulata entro i termini previsti dagli articoli citati e non può essere rilevata di ufficio. 1.1 La censura è infondata. Sia la Corte d'appello che già il Tribunale riconoscevano che la convenuta si era costituita oltre il termine dell'art. 167 c.p.c., ma ritenevano che si potesse configurare l'argomentazione come mera difesa e non eccezione di merito. Le argomentazioni mirate a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria integrano soltanto una mera difesa. L'eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass., n. 8525/2020; Cass., n.14515/2019). 2. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge art. 1853 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere che la deroga prevista dall'art. 1853 consentisse alle parti di stipulare accordi sulla base dei quali senza alcuna preventiva comunicazione al correntista la Banca potesse operare sui conti per poi procedere ad estinzione della debitoria esistente su uno dei due tramite la compensazione con gli importi accreditati sull'altro conto per il ricevuto ulteriore finanziamento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto soltanto richiedere d.i. per l'importo a debito e poi procedere al recupero sul conto attivo, semmai con un eventuale sequestro. 4t9 44,<,4yt-N 2.1 La Corte di merito ha ricostruito la tempistica dei due rapporti: il conto n. 9617 era stato aperto il 26.2.2007 con la possibilità di eventuale utilizzo in scoperto; il conto n. 9638 era stato aperto pochi giorni prima in data 14.2.2007, soltanto nel 2011 su tale conto veniva aperta una linea di credito con scadenza 31.8.2011 e il 25.8 successivo veniva erogato il finanziamento il cui importo veniva accreditato sul conto n. 9617 aperto quattro anni prima. La Corte accertava che la ricorrente non aveva mai sottoposto un piano industriale alla Banca e dai documenti ed esiti istruttori non risultava alcuna finalità ufficialmente vincolata al finanziamento concesso. Una generica affermazione era contenuta soltanto nel foglio informativo n. 147/030 destinato a supportare una richiesta di garanzia alla Confidi sarda anche con riferimento ad un mutuo chirografario della Banca di [OSCURATO:PERSONA] (oggi acquisita da [OSCURATO:PERSONA]). Il giroconto e la compensazione venivano attuati il 16.9.2011 quando la linea di credito concessa sul conto n.9638 era già scaduta. Circostanza che rendeva il credito rinveniente della Banca liquido ed esigibile. La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), però, dettata allo di scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto (chiuso), come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (Cass., n. 4735/1998; Cass., n. 6943/2004; Cass., n. 12953/2016; Cass., n. 1445/2020). E' evidente, dunque, che la compensazione ex art. 1853 c.c. è - come del resto si desume chiaramente dalla norma - una compensazione tra «saldi», non tra conti. In altri termini, il «giroconto», nella specie operato dalla banca, e che consiste in uno spostamento di somme da un conto all'altro, non rientra nella previsione dell'art. 1853 c.c., ma è possibile solo su disposizione del cliente, laddove - nel caso concreto - è stato effettuato d'ufficio, prelevando le somme dal conto in attivo, ove era confluito un finanziamento, e versandole su un conto passivo. Dalla stessa sentenza impugnata si evince che la correntista si era lamentata proprio del fatto che il «repentino storno di tali nuove risorse finanziarie (il finanziamento), peraltro neppure preavvisato al cliente, si poneva in contrasto con il disposto di cui all'art. 1853 c.c., dettato al diverso scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito». Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] correttamente deduce che il contratto di conto corrente - che faceva riferimento alla compensazione, non al giroconto - poteva essere inteso solo come deroga alla compensabilità dei saldi, ove la avesse prevista, ma non certo come possibilità di compensazione tra conti, dovendo escludersi che una pattuizione derogativa dell'art. 1853 c.c. potesse consentire alla banca «di travasare da un conto all'altro la provvista sufficiente ad estinguere le passività» (pp. 12 e 13 del ricorso). Correttamente la ricorrente afferma, altresì, che - nonostante alcune oscillazioni giurisprudenziali in materia - «è tuttavia certo che la compensazione ex art. 1853 c.c. esige almeno che il conto su cui è presente il saldo passivo (il debito verso la banca) sia chiuso e quindi sia esigibile, e nello stesso momento sia in corso un distinto rapporto o conto intestato allo stesso cliente con un saldo attivo, nel quale la posta passiva proveniente dal primo conto possa essere annotata» (p. 12). Ed in tal senso - come dianzi detto - è orientata la prevalente giurisprudenza di questa Corte. Né rileva quanto dedotto nella sentenza circa il mancato collegamento tra il finanziamento ed il conto sul quale esso è confluito, essendo assorbente l'impossibilità di disporre d'ufficio, all'insaputa del cliente, il prelevamento di somme da un conto per versarle su di un altro, non essendo tale operazione legittimata dall'art. 1853 c.c., e non prevedendo tanto - né potendo prevederlo - neppure il contratto di conto corrente stipulato nel caso concreto.3. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge. Il contratto deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti e secondo buona fede. Artt. 1362,1363, 1366 c.c., 112 c.p.c. Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda. La Corte nell'interpretazione della clausola contrattuale avrebbe omesso l'indagine sulla comune volontà delle parti sulla base dei documenti e degli atti emersi nel giudizio tra cui, particolarmente, l'atto allegato dalla Banca ove la richiesta di finanziamento veniva indirizzata alla realizzazione di un "progetto di investimento" specifico e dichiarato che avrebbe aumentato gli utili della società e contribuito alla riduzione del passivo derivante anche dallo sconto fatture. La condotta della Banca avrebbe così violato tali aspettative abusando della sua posizione di contraente forte e violando gli obblighi di comportamento sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 4. Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. La Corte avrebbe violato il principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato. La sentenza rileverebbe d'ufficio una circostanza senza alcuna eccezione della Banca. Secondo la Corte territoriale la Banca non si era impegnata «a mantenere il finanziamento sulla linea di credito dell'operativa aziendale». Il rilievo emergerebbe soltanto nella sentenza della Corte e potrebbe essere confutata soltanto in sede di ricorso di legittimità. La ricorrente indica a tal proposito una lettera di comunicazione dell'erogazione del finanziamento da cui emergerebbe una manifestazione di volontà della Banca di contenuto diametralmente opposto. 4.1 Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo motivo, assorbiti gli altri. ~a Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in