CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 22867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6883/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in SANT'[OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 861/2023 depositata il02/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].Filippi che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto al numero di ruolo 3073/2020 la [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], per accertare l’esistenza di un presunto credito di € 1.360.448,84 oltre interessivantato nei confronti dell’ente resistente e per il quale veniva escluso dall’ammissione alla massa passiva con delibera n. 195 . Il presunto credito faceva riferimento a fatture (dal 1999 al 2004) prodotte dall’[OSCURATO:SOCIETA]. in bonis facente parte dell’ATI affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo dichiararsi la litispendenza del giudizio con il ricorso pendente in Cassazione avverso la sentenza n. 3750/2019 della Corte d’Appello di Napoli RG. 266/2015 che,a conferma della sentenza n. 2304/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. RG. 1683/2009, aveva rigettato la medesima domanda della Curatela di accertamento di tale credito già chiesto in precedenza. In particolare con sentenza n. 2304 del 14.06.2014, confermata in appello, il Tribunale di S. Maria C.V. sezione distaccata di Aversa aveva rigettato la domanda proposta dalla curatela sul rilievo che in caso di fallimento della società capogruppo costituita mandataria il mandato è risolto ex art. 78 l.f. e la impresa mandante è legittimata a riscuotere dalla Amministrazione il corrispettivo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui esecuzione in base all’accordo dell’ATI era di sua spettanza non invece per l’intero. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in accoglimento delle argomentazioni difensive del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con Sentenza n. 861/2023 ha così stabilito “dichiara la litispendenza del presente procedimento con la causa pendente tra le stesse parti davanti alla Corte di Cassazione; ordina la cancellazione della causa dal ruolo; condanna la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune diSan [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite relative al presente giudizio […]”. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenendo la predetta sentenza illegittima, propone ricorso in Cassazione per i seguenti motivi: 1.violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza per la diversità di petitum tra il giudizio iscritto al n r.g.3073/2020 [OSCURATO:PERSONA] deciso con sentenza n. 861/2023 e i precedenti giudizi di merito - Tribunale S. Maria C.V. r.g. 1863/2009 (deciso con sentenza n.2304/2014) e Corte Appello Napoli r.g. 266/2015 la cui decisione (sent.n.3750/2019) è oggetto del pendente ricorso per cassazione r.g. 5634/2020. 2. violazione e falsa applicazione della norma dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. non sussistendo i presupposti per la dichiarazione di litispendenza tra il giudizio iscritto al n r.g.3073/2020 [OSCURATO:PERSONA] ed ricorso per cassazione r.g. 5634/2020. Secondo il ricorrente invero, se da un lato la litispendenza deve essere rilevata anche quando la stessa causa sia stata proposta in due differenti gradi di giudizio, dall’altro deve pur sempre trattarsi di procedimenti di merito come evidenziato proprio dall’arresto delle sezioni unite (Cass. sez un.27846/2013) - indicato in motivazione dal Tribunale - che ha ritenuto la sussistenza della litispendenza con riguardo a giudizi di merito pendenti in gradi diversi (tribunale e corte di appello. 3. violazione e falsa applicazione delle norme degli art. 39 e 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. anche in ordine ad una dichiarazione di continenza tra il giudizio di merito r.g.3073/2020 [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso per cassazione r.g. 5634/2020 . Nella fattispecie non ricorrono i presupposti per dichiarare la eventuale continenza - neppure prospettata dal Tribunale ma rilevabile di ufficio-tra il giudizio promosso dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ( 3073/2020) ed il giudizio per cassazione ( r.g. 5634/2020). [OSCURATO:PERSONA] Conformemente alle richieste del P.G. il ricorso deve essere respinto e confermata la sentenza nr. 861/2023 che ha dichiarato la litispendenza tra i due giudizi per cui è causa. Infatti in ordine al primo motivo va premesso che la domanda proposta davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è la seguente: “1. accertare e dichiarare il credito complessivo di euro 1.360.448,84, di cui euro 746.710,07 per sorte capitale, euro 614.038,67 per interessi legali e moratori, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta dal Tribunale, vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CE) e/o della [OSCURATO:PERSONA] di Liquidazione del Comune di S. [OSCURATO:SOCIETA], quale corrispettivo del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti correttamente espletato dalla predetta società per il periodo settembre 1999 -maggio 2006; 2.conseguentemente si disponga in via definitiva la ammissione alla massa passiva della liquidazione della somma complessiva di euro 1.360.448,84…”. La domanda posta al Tribunale S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa r.g.1863/2009 era invece la seguente: 1. accertata e dichiarata la sussistenza del credito complessivo vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CE) a titolo di corrispettivo del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti correttamente espletato dalla predetta società per il periodo settembre 1999 - maggio 2006, si condanni il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di euro 731.037,72, oltre interessi e rivalutazione ovvero di quella somma che il Giudice riterrà equa; 2) si emetta eventuale sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.; 3) si condanni il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CE) , al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio. .( v. atto di citazione del 9.12.2009 sub all. n., 2 fasc. primo grado). Infine nel [OSCURATO:PERSONA] r.g. 266/2015 la domanda è la seguente: 1. in riforma integrale della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. ex Sezione distaccata di Aversa n. 2304/2014 , accertata e dichiarata la sussistenza del credito complessivo vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa dal Curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CE) a titolo di corrispettivo del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti correttamente espletato dalla predetta società per il periodo settembre 1999 - maggio 2006, si condanni il Com une di [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di euro 731.037,72, oltre interessi e rivalutazione ovvero di quella somma che il Giudice riterrà equa; 2) si emetta eventuale sentenza di condanna generica, etc” Da quanto soprariportato testualmente emerge l’assoluta identità di petitum e causa petendi e pertanto deve essere respinto il primo motivo posto che risulta acclarato che tra i giudizi ci sia identità di parti in causa e della causa petendi posta a fondamento di ciascuna domanda proposta, come si evince chiaramente dal fatto che le argomentazioni articolate da parte attrice nell’atto introduttivo del procedimento instaurato dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (RG.3073/2020) sono esattamente le medesime di quelle riportate nell’atto introduttivo del procedimento originariamente instaurato dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C. V. (RG. 1683/2009). Del tutto corrispondente deve ritenersi altresì il petitum dei due giudizi; in entrambi, le domande hanno avuto ad oggetto l’accertamento del credito derivante dall’esecuzione dell’appalto. Il secondo e terzo motivo sono altresì infondati in quanto “qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda oramai davanti al giudice dell’impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 27846 del 12/12/2013). Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso proposto, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltreagli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente princ