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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 23343/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] eCarlo Scofone- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- intimata -avverso la sentenza n. 285/2024 della Corte d’appello diPerugia, depositata il 29.4.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilTribunale di Terni dichiarò aperta la liquidazione giudiziale diParco [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito del procedimento attivato ai sensidell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:d.lgs. n. 14 del 2019).[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose reclamo, che venne rigettatodalla Corte d’appello di Perugia.Contro la sentenza della corte territoriale Parco CardetoS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale è rimasta intimata.Nessuna delle parti risulta abbia depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione dinorme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 6legge fall. (art. 37 c.c.i.i.), anche ai sensi dell’art. 111 Cost. perviolazione diritti soggettivi».Il motivo, per come rubricato, è volto a ribadire il difettodi legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a chiederel’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il suo creditoera contestato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., seppure accertato in duegradi di giudizio di merito.

Tuttavia, nell’illustrazione del motivosi prospetta anche l’insussistenza dello stato di insolvenza,sebbene si tratti di tema del tutto estraneo rispetto alladenunciata violazione dell’art. 37 c.c.i.i.Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/20262.

Il secondo motivo è rubricato «Violazione di norme didiritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relaziona all’art. 121 c.c.i.i.».La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia negatola prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore, nonassoggettabile a liquidazione giudiziale; anche in questo casol’illustrazione torna tuttavia anche sul tema dell’accertamentodell’insolvenza.3.

Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.Come risulta dalla consultazione del fascicolo telematico,la cancelleria della Corte d’appello di Perugia provvide, in data29.4.2024, a notificare la sentenza impugnata, a mezzo PEC enel suo contenuto integrale, ai difensori che avevano assistitoParco [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di reclamo.

Secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, tale notificazioneufficiosa, prevista dall’art. 51, comma 12, c.c.i.i., fa decorrere iltermine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione di cuial successivo comma 13.

Ciò in deroga, nella presente materia,rispetto alla regola generale del codice di procedura civile,secondo cui la decorrenza del termine breve per l’impugnazione(art. 326 c.p.c.) richiede la notificazione della sentenza a curadella controparte (orientamento già maturato in applicazionedell’analoga disciplina contenuta nel novellato art. 18 legge fall.:Cass. nn. 23443/2019; 10525/2016).Poiché, nel caso di specie, il ricorso per cassazione vennenotificato il 28.11.2024, esso risulta tardivo, quantunque ilricorrente abbia fatto, evidentemente, erroneo affidamentosulla mancata notificazione della sentenza a cura dellacontroparte e, quindi, sull’applicabilità del termine lungosemestrale di cui all’art. 327 c.p.c.Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/2026Ciò esime la Corte dal prendere in esame i profili diinammissibilità dei singoli motivi di ricorso.4.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, fermo restando chenon si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parterimasta intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., con gli avv. [OSCURATO:PERSONA] eCarlo Scofone- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- intimata -avverso la sentenza n. 285/2024 della Corte d’appello diPerugia, depositata il 29.4.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/2026Su istanza della creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilTribunale di Terni dichiarò aperta la liquidazione giudiziale diParco [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito del procedimento attivato ai sensidell’art. 40 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:d.lgs. n. 14 del 2019).[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose reclamo, che venne rigettatodalla Corte d’appello di Perugia.Contro la sentenza della corte territoriale Parco CardetoS.r.l. ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso,mentre la procedura concorsuale è rimasta intimata.Nessuna delle parti risulta abbia depositato memoriaillustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione dinorme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 6legge fall. (art. 37 c.c.i.i.), anche ai sensi dell’art. 111 Cost. perviolazione diritti soggettivi».Il motivo, per come rubricato, è volto a ribadire il difettodi legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a chiederel’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto il suo creditoera contestato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., seppure accertato in duegradi di giudizio di merito. Tuttavia, nell’illustrazione del motivosi prospetta anche l’insussistenza dello stato di insolvenza,sebbene si tratti di tema del tutto estraneo rispetto alladenunciata violazione dell’art. 37 c.c.i.i.Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/20262. Il secondo motivo è rubricato «Violazione di norme didiritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relaziona all’art. 121 c.c.i.i.».La ricorrente si duole che la corte d’appello abbia negatola prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore, nonassoggettabile a liquidazione giudiziale; anche in questo casol’illustrazione torna tuttavia anche sul tema dell’accertamentodell’insolvenza.3. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.Come risulta dalla consultazione del fascicolo telematico,la cancelleria della Corte d’appello di Perugia provvide, in data29.4.2024, a notificare la sentenza impugnata, a mezzo PEC enel suo contenuto integrale, ai difensori che avevano assistitoParco [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di reclamo. Secondo ilconsolidato orientamento di questa Corte, tale notificazioneufficiosa, prevista dall’art. 51, comma 12, c.c.i.i., fa decorrere iltermine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione di cuial successivo comma 13. Ciò in deroga, nella presente materia,rispetto alla regola generale del codice di procedura civile,secondo cui la decorrenza del termine breve per l’impugnazione(art. 326 c.p.c.) richiede la notificazione della sentenza a curadella controparte (orientamento già maturato in applicazionedell’analoga disciplina contenuta nel novellato art. 18 legge fall.:Cass. nn. 23443/2019; 10525/2016).Poiché, nel caso di specie, il ricorso per cassazione vennenotificato il 28.11.2024, esso risulta tardivo, quantunque ilricorrente abbia fatto, evidentemente, erroneo affidamentosulla mancata notificazione della sentenza a cura dellacontroparte e, quindi, sull’applicabilità del termine lungosemestrale di cui all’art. 327 c.p.c.Numero registro generale 25957/2024Numero sezionale 3111/2026Numero di raccolta generale 23343/2026Data pubblicazione 16/07/2026Ciò esime la Corte dal prendere in esame i profili diinammissibilità dei singoli motivi di ricorso.4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese legalirelative al presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano in dispositivo, fermo restando chenon si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parterimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidatein € 7.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.7.2026.Il PresidenteMassimo FERRO
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