CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 09.12.2024, confermava la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 commi 1, 4 e 6 D.P.R. 309/90, rispettivamente alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 19.000,00 di multa e anni quattro di reclusione ed euro 16.667,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati, deducendo nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per omessa, insufficiente o carente motivazione. I ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe generica e che i giudici avrebbero dovuto argomentare diversamente in ordine alle modalità del fatto, ritenute invece indicative della lieve entità dello stesso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il motivo di ricorso si sostanzia in una censura meramente apodittica e assertiva, priva di quella necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata che costituisce contenuto essenziale dell'atto di impugnazione. Come affermato dalle Sezioni Unite, l'atto di impugnazione deve contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a una generica doglianza circa la carenza motivazionale, senza scandagliare criticamente le argomentazioni della Corte territoriale che ha congruamente motivato la propria decisione valorizzando il significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, le modalità di confezionamento, la presenza di materiale per la pesatura e il taglio, nonché l'articolato sistema di videosorveglianza. La mera affermazione che "le modalità del fatto dimostrano la lieve entità dello stesso" non costituisce critica specifica alla motivazione, ma generica sollecitazione a questa Corte per una diversa valutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pr3 si1