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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15122/2026

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rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5297/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.13 maggio 2026.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Con sentenza n. 5297/22, pubblicata in data 21 novembre2022, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello del Comune di Gaeta avverso lasentenza n. 1452/18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati accolti i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- della [OSCURATO:SOCIETA]. e diTommaso Stazio, legale rappresentante della prima, avversodue avvisi di accertamento TARSU, annualità 2011/12,rispettivamente n. 84 e n. 87, aventi ad oggetto superficidestinate a parcheggi pubblici, gestiti dalla societàcontribuente.2.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento adotto motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3.

Il Comune di Gaeta ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in cui era incorsa la corte regionale laziale, laquale, ad onta dei dettami dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno, con violazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché del principio del nebis in idem, essendo stata accertata, con sentenza n. 704/17della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciataNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026tra le stesse parti (e confermata in sede di legittimità con ord.n. 17875/21) in relazione al medesimo tributo, ancorché conriferimento ad un’altra annualità (2006), l’insussistenza delpresupposto impositivo, in quanto la contribuente si occupavameramente della gestione del servizio di parcheggio e non eraconcessionaria delle relative aree.3.

Il motivo è infondato.3.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno, che, tuttavia, è scrutinabile in sede dilegittimità, non imponendo -tale omissione- la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, avuto riguardo ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, aisensi dell’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. n.22409/23, Cass. n. 14642/25 e Cass. n. 29196/25).3.2.

Ebbene, passando al vaglio della succitata eccezione, sene affermare l’infondatezza: la sentenza passata in giudicato,infatti, si è pronunciata su una situazione di fatto -quellainerente all’annualità di imposta 2006- diversa rispetto a quellaincentrata sulla stipula -con decorrenza dal 1° dicembre 2007-di uno specifico contratto tra le parti -della cui sovrapponibilitàcontenutistica con quello antecedente, peraltro, nulla è stato,in maniera compiuta ed esauriente, allegato- che deve essereprecipuamente valutato al fine di stabilire se, in seguito al suoperfezionamento, la contribuente abbia assunto la qualità didetentrice delle aree del territorio comunale adibite aparcheggio o abbia curato meramente la gestione del servizio.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/20264.

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c.,l’error in procedendo perpetrato dai giudici di secondo grado, iquali avevano omesso di pronunciarsi -in tal modo violandol’art. 112 c.p.c., nonché l’art.1, comma 163, legge n. 296 del2006- sull’eccepita decadenza dal diritto alla riscossione per ildecorso del termine di tre anni dalla dichiarazione dellacontribuente.5.

Il motivo è infondato.5.1.

Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, invero, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessaria la totalepretermissione -non ravvisabile nel caso di specie- delprovvedimento che sia indispensabile alla soluzione del casoconcreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizioneimplicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quandol’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass.n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n.2151/21 e Cass. n. 10290/25).5.2.

La corte territoriale, nel caso di specie, ha osservato,“relativamente all’eccezione di prescrizione della domanda”,che “l’accertamento in oggetto” era stato “del tutto legittimo”,perché effettuato “in considerazione della mancata denuncia, aisensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993”, che sarebbe dovutaavvenire “entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 4), in tal modo evidenziando -quanto menoimplicitamente- che non si poneva il tema della riscossione edel rispetto del relativo termine, essendo stato l’accertamentoNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026-le cui questioni non devono essere confuse con quelle chepone la prescrizione- tempestivamente effettuato, vieppiùtenendo a mente che l’art. 1, comma 163, legge n. 296 del2006 presuppone, ai fini della decorrenza del termine triennale,la definitività dell’attività di accertamento.5.3.

E’ opportuno rimarcare che, in ambito tributario, devonoessere tenute distinte la decadenza dall’attività diaccertamento e la prescrizione dei termini per riscuotere itributi, giacché la prima individua il periodo di tempo entro ilquale l’amministrazione finanziaria può procedereall’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizionea ruolo, mentre la seconda individua il lasso temporale decorsoil quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall’amministrazione finanziaria a seguito dell’attività diaccertamento.

La decadenza, quindi, si riferisce all’esercizio delpotere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sededi recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nella vicenda in esame, in cui si dibatte riguardo allatempestiva notificazione di un avviso di accertamento, non sipone un problema di prescrizione, ma solo di decadenza,perché solamente quando sia stata impedita la decadenza inragione della tempestiva notifica del provvedimentodi accertamento inizia a decorrere il termine di prescrizione perl’attività di riscossione, proprio come stabilisce l’art. 1, comma163, legge n. 296 del 2006, che -come si è già avuto modo diNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026accennare in precedenza- fa decorrere il termine triennale iviprevisto dalla definitività dell’attività di accertamento.6.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la corte dimerito rilevato la genericità dell’atto d’appello, che sarebbedovuto essere considerato inammissibile.7.

Il motivo è infondato.7.1.

In tema di contenzioso tributario, la mancanza ol’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che,ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico,contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, ancheper implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nelsuo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionatoarticolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con idettami dell’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di una normaeccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosiconsentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr.Cass. n. 15519/20).Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardatadell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, asupporto del gravame, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alleargomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, cheNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026assolve all’onere di censurare specificamente la decisione,imposto dal suddetto art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllodi vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (cfr. Cass. n. 30525/18).

Ed, infatti, in materia dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioniposte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo da parte del contribuente o dellalegittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazionefinanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali siafondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tuttolegittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità impostodall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992- laddove investala decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili inmodo inequivoco -anche per implicito- i motivi di censuraavverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico-giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24).7.2.

Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, richiamando i principi che sovrintendono alla materia,ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità dell’appello fosseinfondata (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4), in virtù di unconvincimento, invero, del tutto condivisibile, avendol’appellante esposto le ragioni di dissenso rispetto alleargomentazioni rinvenibili nella sentenza di prime cure edavendo riproposto le questioni in essa non affrontate (cfr. l’attod’appello, alle pagg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).8.

Con il quarto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stata la pretesaimpositiva esercitata nei confronti di tre soggetti diversi.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

Non sono stati -in violazione del principio diautosufficienza- trascritti integralmente o, quanto meno,richiamati o riassunti, nelle loro parti essenziali, gli attiimpositivi -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentano la ricostruzionedei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25)- precludendoqualsivoglia scrutinio riguardo alla corrispondenza delcontenuto degli atti aventi ad oggetto, almeno secondo ledoglienze della ricorrente, l’esercizio della pretesa tributaria e,più in generale, la decisività delle censure sul punto articolate.9.2.

Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’art. 6,par.

I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, e, ancora, segnali laloro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), in modo da permettere di identificare la fasedel processo in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass.n. 33827/23).10.

Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 70 e segg. d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1, comma161, legge n. 296 del 2006, essendo maturata la decadenzaper l’annualità di imposta 2011, in quanto l’avviso diaccertamento era stato notificato in data 11 dicembre 2017.11.

Il motivo è fondato.11.1.

L’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 prevedeche gli enti locali, relativamente ai tributi di propriacompetenza, procedano alla rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche amezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, unapposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettificae d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovutiessere effettuati.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con questa disposizione il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992 e, più ingenerale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.

In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti.

Tutti gli avvisidi accertamento devono essere notificati al contribuente, comesi è detto, in un unico termine, previsto a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuila dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovutiessere effettuati.11.2.

Con riferimento alla decorrenza del terminequinquennale di decadenza, superando un orientamento, siapure minoritario, questa Corte ha affermato che, avutoriguardo al dettato dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del1993, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 63 presentano alComune, entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed areetassabili siti nel territorio comunale, che è necessariodifferenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei localisia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque,Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva, in quanto nel primo caso iltermine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondocaso dal 20 gennaio dell’anno successivo.Non è possibile, infatti, a fronte del chiaro dato normativo,ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’annosuccessivo a quello in cui la denuncia o il versamentodell’imposta dovevano essere effettuati, di talché leoccupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono esseredichiarate entro il 20 gennaio dell’anno in corso, cioè dellostesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaiodevono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell’annosuccessivo (cfr. Cass. n. 12795/16, Cass. n. 20797/16, Cass.n. 31664/21, Cass. n. 26680/25 e Cass. n. 1734/26).11.3.

Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, inoltre, viene in rilievo, ai fini dellaverifica della tempestività della notifica del relativo avviso diaccertamento, il principio secondo il quale gli effetti dellanotificazione si producono per il notificante al momento dellaconsegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personaledel servizio postale) e per il destinatario al momento dellaricezione dell’atto (cfr. Cass. n. 33277/19): tale principio,infatti, ha carattere generale, trovando applicazione nonsoltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche inrelazione agli atti di imposizione tributaria, sicché quando l’attosia stato spedito prima dello spirare del termine decadenziale atal fine fissato dalla legge, è irrilevante che la consegna aldestinatario sia avvenuta successivamente (cfr. Cass. n.1575/26).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202611.4.

Nella vicenda in esame, avente ad oggetto un’ipotesi diomessa dichiarazione, con occupazione pacificamentecominciata anteriormente al 20 gennaio 2011, come èpossibile evincere anche dalla documentazione acquisita agliun esplicito riferimento al contratto, risalente nel tempo,stipulato dalle parti, evocato, invero, anche nelle due sentenzedi merito), l’amministrazione, al fine di non incorrere indecadenza, avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento-tenendo conto di quanto si è poc’anzi detto circa la scissionedegli effetti della notificazione- entro il 31 dicembre 2016 e,cioè, entro il quinto anno successivo all’epoca -coincidente,appunto, con il giorno 20 gennaio 2011- in cui sarebbe dovutaessere fatta la dichiarazione.Conseguentemente, essendo stata la notificazione dell’avvisodi accertamento effettuata nel corso dell’anno 2017 e,segnatamente, nel mese di dicembre, deve ritenersi che siamaturata la decadenza, con riferimento all’annualità di imposta2011.12.

Con il sesto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha stigmatizzato la violazionedell’art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1362 c.c., nonchédell’art. 7 cod. strada, in quanto i giudici di secondo grado,omettendo di valutare in concreto il contratto stipulato dalleparti, avevano reputato sussistente il presupposto impositivo,nonostante avesse assunto solamente la gestione del serviziodi parcheggio e non certo la detenzione o il possesso dellerelative aree, ancor più considerando che la loro occupazione,da parte degli automobilisti, era permessa in virtù delNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026pagamento del corrispettivo, rimanendo pur sempre nelladisponibilità dell’ente comunale.13.

Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.13.1.

Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dalsolo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione dellocale o dell’area scoperta e prescinde del tutto dal titolo,giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sianooccupati o detenuti.In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre dellelimitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).13.2.

Nella vicenda in esame, la corte regionale laziale, lungidall’effettuare questa verifica, ha sostenuto che la concessionedella gestione del servizio di parcheggio comportassel’assoggettamento all’imposizione (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 5 e 6), in contrasto con i principi poc’anzirammentati, che richiedono un accertamento -rimesso,ovviamente, al giudice del merito- riguardo all’effettivaconfigurabilità, in virtù della convenzione e, se del caso, diNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026ulteriori atti o provvedimenti, di un’occupazione o detenzione diaree o locali del territorio comunale.14.

Con il settimo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha censurato laviolazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 15 e 211 cod.strada e 2967 c.c., oltre che l’omissione di pronunciasull’eccezione che aveva formulato con riferimento a taleviolazione, tenuto conto dell’insussistenza del presuppostoimpositivo costituito dalla produzione dei rifiuti, che gliautomobilisti non potevano lasciare al suolo e che, in ognicaso, doveva essere oggetto di dimostrazione da partedell’amministrazione.15.

Il motivo è inammissibile.15.1.

Esso, infatti, poggia su due censure incompatibili, conle quali, per un verso, è stata censurata un’omessa pronunciasull’eccepita violazione delle norme summenzionate e, per altroverso, la violazione di quelle stesse norme, che presuppone -logicamente, prima che giuridicamente- una pronuncia.E’ utile ricordare, a tal proposito, che non è ammissibilel’elaborazione di un motivo di impugnazione che siacaratterizzato da un’impropria commistione di argomentazioni,riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizi evocati, a maggiorragione quando siano prospettati sotto una molteplicità diprofili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in granparte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsaapplicazione di norme di diritto o ad altre ipotesi tipiche divizio, giacché tali da disvelare censure non ontologicamentedistinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamenteindividuabili, senza un inammissibile intervento di selezione ericostruzione del mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 16488/24).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202615.2.

Peraltro, la corte territoriale -e ciò dimostra anchel’infondatezza del motivo de quo- ha affermato che le areeadibite a parcheggio dovevano essere assoggettate adimposizione, in quanto frequentate da persone e, quindi,produttive di rifiuti in via presuntiva, circostanza che avrebbeimposto -al fine di permettere alla società contribuente diandare esente da tassazione- la prova contraria, che,evidentemente, non è stata reputata affatto fornita (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6).Né è ravvisabile, al cospetto di un convincimento di tal fatta,fondato, peraltro, su un accertamento de facto insindacabile insede di legittimità, la violazione di legge adombrata dallaricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507 del1993, il presupposto impositivo della TARSU -come si è giàrammentato nelle pagine che precedono- è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa èdovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quellepertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le derogheindicate dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e leriduzioni delle tariffe stabilite dall’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti: l’art. 62 d.lgs n. 507del 1993, quindi, pone una presunzione juris tantum diproduttività, che può essere superata solo dalla prova contraria-nel caso di specie reputata non fornita- del detentore dell’area(cfr. Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04, Cass. n.18054/16, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n.16105/24).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202616.

Con l’ottavo motivo la ricorrente si è doluta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c.,dell’omessa pronuncia sull’eccezione di genericità dell’avviso diaccertamento, con riferimento, in particolare, al numero deglistalli calcolati per addivenire alla quantificazionedell’ammontare dovuto, che non trovava alcun riscontro sulpiano probatorio, né la circostanza era stata oggetto di esameda parte della corte territoriale.17.

Il motivo è inammissibile.17.1.

Esso, infatti, è costituito da un coacervo di censure,sotto diversi -e, per certi aspetti, incompatibili- profili, essendostata prospettata, per un verso, un’omessa pronuncia, per altroverso, la violazione dell’art. 2697 c.c., in virtù di un’asseritaincongruenza rispetto agli elementi di prova emersi, e, peraltro verso ancora, un omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, con la conseguente violazione dei principi -richiamatinelle pagine che precedono- che vietano la proposizione dimotivi misti, costituiti da un’impropria commistione osovrapposizione di ragioni di doglianza.17.2.

Peraltro, il tema dell’avviso di accertamento, o meglio,della sua motivazione non può essere confuso con quello delladimostrazione della sussistenza dei presupposti impositivi,dovendosi distinguere l’idoneità o meno della suddettamotivazione rispetto alla prova, che può essere data in sedegiudiziaria, della fondatezza della pretesa tributaria e deglielementi -indicati nell’atto impugnato- che la sorreggono.E ciò senza considerare che la corte di merito ha rilevatocome l’ubicazione, l’estensione, la rappresentazione grafica e ladescrizione analitica delle aree adibite a parcheggi apagamento ed affidate in concessione fossero “già chiaramenteNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026ed inequivocabilmente indicate nell’avviso di accertamento”,che, evidentemente, ha reputato del tutto congruo, anche sulpiano della motivazione, ed idoneo a dare conto della pretesatributaria esercitata dall’amministrazione (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).17.3.

Con riferimento alle censure inerenti ai profili“probatori” evocati con il motivo in esame, invece, vale la penadi rammentare che la violazione dei principi generali in materiadi riparto dell’onere della prova, enucleabili dall’art. 2697 c.c.,integra un vizio censurabile in cassazione solo nell’ipotesi in cuiil giudice abbia onerato della prova una parte diversa da quellache istituzionalmente ne era obbligata e non può esserecoonestata -a sostegno di un motivo di ricorso- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, posto chetale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).18.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,devono essere accolti il quinto e -per quanto di ragione- ilsesto motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri:per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui unnuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e -per quanto di ragione- il sestomotivo di ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, inNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5297/22 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 21novembre 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.13 maggio 2026.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con sentenza n. 5297/22, pubblicata in data 21 novembre2022, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello del Comune di Gaeta avverso lasentenza n. 1452/18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati accolti i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- della [OSCURATO:SOCIETA]. e diTommaso Stazio, legale rappresentante della prima, avversodue avvisi di accertamento TARSU, annualità 2011/12,rispettivamente n. 84 e n. 87, aventi ad oggetto superficidestinate a parcheggi pubblici, gestiti dalla societàcontribuente.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento adotto motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3. Il Comune di Gaeta ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., l’error inprocedendo in cui era incorsa la corte regionale laziale, laquale, ad onta dei dettami dell’art. 112 c.p.c., aveva omesso dipronunciarsi sull’eccezione di giudicato esterno, con violazionedegli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché del principio del nebis in idem, essendo stata accertata, con sentenza n. 704/17della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciataNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026tra le stesse parti (e confermata in sede di legittimità con ord.n. 17875/21) in relazione al medesimo tributo, ancorché conriferimento ad un’altra annualità (2006), l’insussistenza delpresupposto impositivo, in quanto la contribuente si occupavameramente della gestione del servizio di parcheggio e non eraconcessionaria delle relative aree.3. Il motivo è infondato.3.1. La Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha effettivamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno, che, tuttavia, è scrutinabile in sede dilegittimità, non imponendo -tale omissione- la cassazione conrinvio della sentenza impugnata, avuto riguardo ai principi dieconomia processuale e di ragionevole durata del processo, aisensi dell’art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. n.22409/23, Cass. n. 14642/25 e Cass. n. 29196/25).3.2. Ebbene, passando al vaglio della succitata eccezione, sene affermare l’infondatezza: la sentenza passata in giudicato,infatti, si è pronunciata su una situazione di fatto -quellainerente all’annualità di imposta 2006- diversa rispetto a quellaincentrata sulla stipula -con decorrenza dal 1° dicembre 2007-di uno specifico contratto tra le parti -della cui sovrapponibilitàcontenutistica con quello antecedente, peraltro, nulla è stato,in maniera compiuta ed esauriente, allegato- che deve essereprecipuamente valutato al fine di stabilire se, in seguito al suoperfezionamento, la contribuente abbia assunto la qualità didetentrice delle aree del territorio comunale adibite aparcheggio o abbia curato meramente la gestione del servizio.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/20264. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, comma primo, num. 3 e num. 4, c.p.c.,l’error in procedendo perpetrato dai giudici di secondo grado, iquali avevano omesso di pronunciarsi -in tal modo violandol’art. 112 c.p.c., nonché l’art.1, comma 163, legge n. 296 del2006- sull’eccepita decadenza dal diritto alla riscossione per ildecorso del termine di tre anni dalla dichiarazione dellacontribuente.5. Il motivo è infondato.5.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessapronuncia, invero, non è sufficiente la mancanza di un’espressastatuizione del giudice, ma è necessaria la totalepretermissione -non ravvisabile nel caso di specie- delprovvedimento che sia indispensabile alla soluzione del casoconcreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizioneimplicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quandol’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass.n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n.2151/21 e Cass. n. 10290/25).5.2. La corte territoriale, nel caso di specie, ha osservato,“relativamente all’eccezione di prescrizione della domanda”,che “l’accertamento in oggetto” era stato “del tutto legittimo”,perché effettuato “in considerazione della mancata denuncia, aisensi dell’art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993”, che sarebbe dovutaavvenire “entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione” (cfr. la sentenza impugnata, apag. 4), in tal modo evidenziando -quanto menoimplicitamente- che non si poneva il tema della riscossione edel rispetto del relativo termine, essendo stato l’accertamentoNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026-le cui questioni non devono essere confuse con quelle chepone la prescrizione- tempestivamente effettuato, vieppiùtenendo a mente che l’art. 1, comma 163, legge n. 296 del2006 presuppone, ai fini della decorrenza del termine triennale,la definitività dell’attività di accertamento.5.3. E’ opportuno rimarcare che, in ambito tributario, devonoessere tenute distinte la decadenza dall’attività diaccertamento e la prescrizione dei termini per riscuotere itributi, giacché la prima individua il periodo di tempo entro ilquale l’amministrazione finanziaria può procedereall’accertamento, alla liquidazione delle imposte o all’iscrizionea ruolo, mentre la seconda individua il lasso temporale decorsoil quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall’amministrazione finanziaria a seguito dell’attività diaccertamento. La decadenza, quindi, si riferisce all’esercizio delpotere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sededi recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio dellapretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singoleleggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto alprelievo (cfr. Cass. n. 16229/22, Cass. n. 21810/22 e Cass. n.1781/26).Nella vicenda in esame, in cui si dibatte riguardo allatempestiva notificazione di un avviso di accertamento, non sipone un problema di prescrizione, ma solo di decadenza,perché solamente quando sia stata impedita la decadenza inragione della tempestiva notifica del provvedimentodi accertamento inizia a decorrere il termine di prescrizione perl’attività di riscossione, proprio come stabilisce l’art. 1, comma163, legge n. 296 del 2006, che -come si è già avuto modo diNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026accennare in precedenza- fa decorrere il termine triennale iviprevisto dalla definitività dell’attività di accertamento.6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la corte dimerito rilevato la genericità dell’atto d’appello, che sarebbedovuto essere considerato inammissibile.7. Il motivo è infondato.7.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza ol’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che,ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabiliqualora il gravame, benché formulato in modo sintetico,contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco,potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, ancheper implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nelsuo complesso, comprese le premesse in fatto, la parteespositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionatoarticolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con idettami dell’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di una normaeccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosiconsentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunqueespressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr.Cass. n. 15519/20).Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardatadell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, asupporto del gravame, delle ragioni di impugnazione delprovvedimento impositivo in contrapposizione alleargomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, cheNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026assolve all’onere di censurare specificamente la decisione,imposto dal suddetto art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992,dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllodi vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (cfr. Cass. n. 30525/18). Ed, infatti, in materia dicontenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioniposte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo da parte del contribuente o dellalegittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazionefinanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali siafondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tuttolegittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità impostodall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992- laddove investala decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto digravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili inmodo inequivoco -anche per implicito- i motivi di censuraavverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico-giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24).7.2. Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria adita in secondogrado, richiamando i principi che sovrintendono alla materia,ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità dell’appello fosseinfondata (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4), in virtù di unconvincimento, invero, del tutto condivisibile, avendol’appellante esposto le ragioni di dissenso rispetto alleargomentazioni rinvenibili nella sentenza di prime cure edavendo riproposto le questioni in essa non affrontate (cfr. l’attod’appello, alle pagg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).8. Con il quarto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, per essere stata la pretesaimpositiva esercitata nei confronti di tre soggetti diversi.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Non sono stati -in violazione del principio diautosufficienza- trascritti integralmente o, quanto meno,richiamati o riassunti, nelle loro parti essenziali, gli attiimpositivi -non certo bastando la semplice riproduzione distralci sparsi ed isolati, che non ne consentano la ricostruzionedei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25)- precludendoqualsivoglia scrutinio riguardo alla corrispondenza delcontenuto degli atti aventi ad oggetto, almeno secondo ledoglienze della ricorrente, l’esercizio della pretesa tributaria e,più in generale, la decisività delle censure sul punto articolate.9.2. Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con i dettami dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca ilcontenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fondao, quanto meno, ne riassuma il contenuto, e, ancora, segnali laloro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez.un., n. 8950/22), in modo da permettere di identificare la fasedel processo in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass.n. 33827/23).10. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degliartt. 70 e segg. d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1, comma161, legge n. 296 del 2006, essendo maturata la decadenzaper l’annualità di imposta 2011, in quanto l’avviso diaccertamento era stato notificato in data 11 dicembre 2017.11. Il motivo è fondato.11.1. L’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 prevedeche gli enti locali, relativamente ai tributi di propriacompetenza, procedano alla rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche amezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, unapposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettificae d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entroil 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovutiessere effettuati.Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con questa disposizione il legislatore ha sostituito i terministabiliti dagli artt. 10 ed 11 d.lgs. n. 504 del 1992 e, più ingenerale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli attidi accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e sull’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per lanotifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di un atto di accertamento sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali oritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisidi accertamento devono essere notificati al contribuente, comesi è detto, in un unico termine, previsto a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuila dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovutiessere effettuati.11.2. Con riferimento alla decorrenza del terminequinquennale di decadenza, superando un orientamento, siapure minoritario, questa Corte ha affermato che, avutoriguardo al dettato dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del1993, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 63 presentano alComune, entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed areetassabili siti nel territorio comunale, che è necessariodifferenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei localisia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque,Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva, in quanto nel primo caso iltermine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondocaso dal 20 gennaio dell’anno successivo.Non è possibile, infatti, a fronte del chiaro dato normativo,ritenere che il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’annosuccessivo a quello in cui la denuncia o il versamentodell’imposta dovevano essere effettuati, di talché leoccupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono esseredichiarate entro il 20 gennaio dell’anno in corso, cioè dellostesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaiodevono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell’annosuccessivo (cfr. Cass. n. 12795/16, Cass. n. 20797/16, Cass.n. 31664/21, Cass. n. 26680/25 e Cass. n. 1734/26).11.3. Trattandosi di un termine di decadenza rispettoall’attività impositiva, inoltre, viene in rilievo, ai fini dellaverifica della tempestività della notifica del relativo avviso diaccertamento, il principio secondo il quale gli effetti dellanotificazione si producono per il notificante al momento dellaconsegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personaledel servizio postale) e per il destinatario al momento dellaricezione dell’atto (cfr. Cass. n. 33277/19): tale principio,infatti, ha carattere generale, trovando applicazione nonsoltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche inrelazione agli atti di imposizione tributaria, sicché quando l’attosia stato spedito prima dello spirare del termine decadenziale atal fine fissato dalla legge, è irrilevante che la consegna aldestinatario sia avvenuta successivamente (cfr. Cass. n.1575/26).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202611.4. Nella vicenda in esame, avente ad oggetto un’ipotesi diomessa dichiarazione, con occupazione pacificamentecominciata anteriormente al 20 gennaio 2011, come èpossibile evincere anche dalla documentazione acquisita agliun esplicito riferimento al contratto, risalente nel tempo,stipulato dalle parti, evocato, invero, anche nelle due sentenzedi merito), l’amministrazione, al fine di non incorrere indecadenza, avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento-tenendo conto di quanto si è poc’anzi detto circa la scissionedegli effetti della notificazione- entro il 31 dicembre 2016 e,cioè, entro il quinto anno successivo all’epoca -coincidente,appunto, con il giorno 20 gennaio 2011- in cui sarebbe dovutaessere fatta la dichiarazione.Conseguentemente, essendo stata la notificazione dell’avvisodi accertamento effettuata nel corso dell’anno 2017 e,segnatamente, nel mese di dicembre, deve ritenersi che siamaturata la decadenza, con riferimento all’annualità di imposta2011.12. Con il sesto motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha stigmatizzato la violazionedell’art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 1362 c.c., nonchédell’art. 7 cod. strada, in quanto i giudici di secondo grado,omettendo di valutare in concreto il contratto stipulato dalleparti, avevano reputato sussistente il presupposto impositivo,nonostante avesse assunto solamente la gestione del serviziodi parcheggio e non certo la detenzione o il possesso dellerelative aree, ancor più considerando che la loro occupazione,da parte degli automobilisti, era permessa in virtù delNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026pagamento del corrispettivo, rimanendo pur sempre nelladisponibilità dell’ente comunale.13. Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.13.1. Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dalsolo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione dellocale o dell’area scoperta e prescinde del tutto dal titolo,giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sianooccupati o detenuti.In quest’ottica, è necessario verificare se, con la stipula dellaconvenzione tra ente locale e soggetto concessionario delservizio di parcheggio, sia stata affidata a quest’ultimo, oltrealla gestione del servizio, anche la detenzione e custodia -intutto o in parte- delle aree destinate a parcheggio, sì da poterintravedere la sussistenza dal prefato presupposto impositivo,che, peraltro, non può essere escluso per il solo fatto che ilproprietario di quelle superfici continui ad esercitare alcunefacoltà di dominio, a nulla rilevando, oltre tutto, chel’amministrazione, in forza della convenzione, sia legittimata adestendere o restringere le aree assegnate o introdurre dellelimitazioni per soddisfare “esigenze pubbliche” (cfr. Cass. n.20767/19, Cass. n. 17617/21 e Cass. n. 32216/23).13.2. Nella vicenda in esame, la corte regionale laziale, lungidall’effettuare questa verifica, ha sostenuto che la concessionedella gestione del servizio di parcheggio comportassel’assoggettamento all’imposizione (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 5 e 6), in contrasto con i principi poc’anzirammentati, che richiedono un accertamento -rimesso,ovviamente, al giudice del merito- riguardo all’effettivaconfigurabilità, in virtù della convenzione e, se del caso, diNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026ulteriori atti o provvedimenti, di un’occupazione o detenzione diaree o locali del territorio comunale.14. Con il settimo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c., ha censurato laviolazione degli artt. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, 15 e 211 cod.strada e 2967 c.c., oltre che l’omissione di pronunciasull’eccezione che aveva formulato con riferimento a taleviolazione, tenuto conto dell’insussistenza del presuppostoimpositivo costituito dalla produzione dei rifiuti, che gliautomobilisti non potevano lasciare al suolo e che, in ognicaso, doveva essere oggetto di dimostrazione da partedell’amministrazione.15. Il motivo è inammissibile.15.1. Esso, infatti, poggia su due censure incompatibili, conle quali, per un verso, è stata censurata un’omessa pronunciasull’eccepita violazione delle norme summenzionate e, per altroverso, la violazione di quelle stesse norme, che presuppone -logicamente, prima che giuridicamente- una pronuncia.E’ utile ricordare, a tal proposito, che non è ammissibilel’elaborazione di un motivo di impugnazione che siacaratterizzato da un’impropria commistione di argomentazioni,riferibili ora all’uno, ora all’altro dei vizi evocati, a maggiorragione quando siano prospettati sotto una molteplicità diprofili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in granparte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsaapplicazione di norme di diritto o ad altre ipotesi tipiche divizio, giacché tali da disvelare censure non ontologicamentedistinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamenteindividuabili, senza un inammissibile intervento di selezione ericostruzione del mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 16488/24).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202615.2. Peraltro, la corte territoriale -e ciò dimostra anchel’infondatezza del motivo de quo- ha affermato che le areeadibite a parcheggio dovevano essere assoggettate adimposizione, in quanto frequentate da persone e, quindi,produttive di rifiuti in via presuntiva, circostanza che avrebbeimposto -al fine di permettere alla società contribuente diandare esente da tassazione- la prova contraria, che,evidentemente, non è stata reputata affatto fornita (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 5 e 6).Né è ravvisabile, al cospetto di un convincimento di tal fatta,fondato, peraltro, su un accertamento de facto insindacabile insede di legittimità, la violazione di legge adombrata dallaricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507 del1993, il presupposto impositivo della TARSU -come si è giàrammentato nelle pagine che precedono- è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa èdovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali edaree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quellepertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le derogheindicate dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993 e leriduzioni delle tariffe stabilite dall’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti: l’art. 62 d.lgs n. 507del 1993, quindi, pone una presunzione juris tantum diproduttività, che può essere superata solo dalla prova contraria-nel caso di specie reputata non fornita- del detentore dell’area(cfr. Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04, Cass. n.18054/16, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n.16105/24).Numero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/202616. Con l’ottavo motivo la ricorrente si è doluta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c.,dell’omessa pronuncia sull’eccezione di genericità dell’avviso diaccertamento, con riferimento, in particolare, al numero deglistalli calcolati per addivenire alla quantificazionedell’ammontare dovuto, che non trovava alcun riscontro sulpiano probatorio, né la circostanza era stata oggetto di esameda parte della corte territoriale.17. Il motivo è inammissibile.17.1. Esso, infatti, è costituito da un coacervo di censure,sotto diversi -e, per certi aspetti, incompatibili- profili, essendostata prospettata, per un verso, un’omessa pronuncia, per altroverso, la violazione dell’art. 2697 c.c., in virtù di un’asseritaincongruenza rispetto agli elementi di prova emersi, e, peraltro verso ancora, un omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, con la conseguente violazione dei principi -richiamatinelle pagine che precedono- che vietano la proposizione dimotivi misti, costituiti da un’impropria commistione osovrapposizione di ragioni di doglianza.17.2. Peraltro, il tema dell’avviso di accertamento, o meglio,della sua motivazione non può essere confuso con quello delladimostrazione della sussistenza dei presupposti impositivi,dovendosi distinguere l’idoneità o meno della suddettamotivazione rispetto alla prova, che può essere data in sedegiudiziaria, della fondatezza della pretesa tributaria e deglielementi -indicati nell’atto impugnato- che la sorreggono.E ciò senza considerare che la corte di merito ha rilevatocome l’ubicazione, l’estensione, la rappresentazione grafica e ladescrizione analitica delle aree adibite a parcheggi apagamento ed affidate in concessione fossero “già chiaramenteNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026ed inequivocabilmente indicate nell’avviso di accertamento”,che, evidentemente, ha reputato del tutto congruo, anche sulpiano della motivazione, ed idoneo a dare conto della pretesatributaria esercitata dall’amministrazione (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).17.3. Con riferimento alle censure inerenti ai profili“probatori” evocati con il motivo in esame, invece, vale la penadi rammentare che la violazione dei principi generali in materiadi riparto dell’onere della prova, enucleabili dall’art. 2697 c.c.,integra un vizio censurabile in cassazione solo nell’ipotesi in cuiil giudice abbia onerato della prova una parte diversa da quellache istituzionalmente ne era obbligata e non può esserecoonestata -a sostegno di un motivo di ricorso- una diversaricostruzione o valutazione del materiale probatorio, posto chetale attività rientra negli ordinari poteri di liberoapprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. n. 13966/25).18. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte,devono essere accolti il quinto e -per quanto di ragione- ilsesto motivo di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri:per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, conrinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui unnuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, e provveda,altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e -per quanto di ragione- il sestomotivo di ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, inNumero registro generale 11997/2023Numero sezionale 4088/2026Numero di raccolta generale 15122/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris