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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42773/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 aprile 2024, avente ad oggetto denaro contante, assegni bancari, diversi orologi di marche pregiate ed un bracciale con diamanti.

Il sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., in relazione a reati di natura fiscale, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, compiuti attraverso operazioni illecite in forma organizzata nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, tramite cosiddette frodi carosello con l'utilizzo di diverse società "cartiere".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con tre motivi, violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, essendosi il Tribunale appiattito sulla ricostruzione operata dal primo giudice, senza tenere conto delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata, attraverso le quali si era messa in luce l'estraneità del ricorrente alle vicende illecite.

Egli, quale commercialista, avrebbe prestato soltanto consulenza finanziaria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], individuata come società inserita nel sistema delle frodi carosello delineato dal provvedimento impugnato, per conto della quale aveva rivestito il ruolo di intermediario nell'invio dei modelli telematici di pagamento e nella trasmissione delle dichiarazioni.

Non sarebbe significativa, in quanto corrispondente ad una prassi, la circostanza che presso il suo studio professionale avessero sede legale numerose società, due delle quali coinvolte nel procedimento penale.

Non vi sarebbero elementi dimostrativi della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori né del reato di riciclaggio.

Non sarebbe stata provato il dolo, vale a dire la conoscenza da parte del ricorrente dei meccanismi fraudolenti di gestione delle società da altri amministrate.

Infine, non sarebbero state valutate le provate capacità reddituali del ricorrente, idonee a giustificare il possesso del danaro, né la sussistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio e la eventuale partecipazione ad esso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano riconnpresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 1.Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato - che il ricorso solo genericamente richiama - è tutt'altro che apparente sul punto della astratta configurabilità dei reati, avendo messo in luce alcuni decisivi elementi investigativi circa il fatto che, oltre a curare i profili contabili di alcune società ritenute inserite nel sistema delle frodi carosello ampiamente illustrato dall'ordinanza impugnata (fg. 21 di essa), egli aveva intessuto rapporti di relazione personale con alcuni coindagati, rivelativi della sua conoscenza delle vicende illecite sottese alla creazione delle società ed alla loro gestione, circostanze provate da alcune intercettazioni citate nel provvedimento impugnato e che il Tribunale ha interpretato in senso accusatorio (fgg. 23 e 24 dell'ordinanza).

Nel che, si evidenzia il fatto che le censure difensive finiscono per essere una critica della motivazione e non evidenziano alcuna violazione di legge, neanche sotto il profilo della individuazione dei vari reati, ben tracciata ai fgg. 14 e segg. del provvedimento impugnato e confermata dalle dichiarazioni confessorie di uno dei principali protagonisti della vicenda e correi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale l'indagato era direttamente in contatto (fg. 13 dell'ordinanza).

2. Anche in relazione al periculum in mora, il Tribunale ha offerto adeguata motivazione, sottolineando, in uno al ruolo del ricorrente discendente dai profili indiziari prima evidenziati, l'enorme entità del profitto confiscabile per decine di milioni di euro, a fronte di un sequestro di denaro contante in possesso dell'indagato per circa 450 mila euro complessivi, anche occultati in modo sospetto secondo la ricostruzione del Tribunale e, per la natura del bene, di facile dispersione tanto quanto i numerosi orologi di pregio.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga / srm- DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 aprile 2024, avente ad oggetto denaro contante, assegni bancari, diversi orologi di marche pregiate ed un bracciale con diamanti. Il sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., in relazione a reati di natura fiscale, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, compiuti attraverso operazioni illecite in forma organizzata nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, tramite cosiddette frodi carosello con l'utilizzo di diverse società "cartiere". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con tre motivi, violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati, essendosi il Tribunale appiattito sulla ricostruzione operata dal primo giudice, senza tenere conto delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositata, attraverso le quali si era messa in luce l'estraneità del ricorrente alle vicende illecite. Egli, quale commercialista, avrebbe prestato soltanto consulenza finanziaria nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], individuata come società inserita nel sistema delle frodi carosello delineato dal provvedimento impugnato, per conto della quale aveva rivestito il ruolo di intermediario nell'invio dei modelli telematici di pagamento e nella trasmissione delle dichiarazioni. Non sarebbe significativa, in quanto corrispondente ad una prassi, la circostanza che presso il suo studio professionale avessero sede legale numerose società, due delle quali coinvolte nel procedimento penale. Non vi sarebbero elementi dimostrativi della sussistenza del reato di trasferimento fraudolento di valori né del reato di riciclaggio. Non sarebbe stata provato il dolo, vale a dire la conoscenza da parte del ricorrente dei meccanismi fraudolenti di gestione delle società da altri amministrate. Infine, non sarebbero state valutate le provate capacità reddituali del ricorrente, idonee a giustificare il possesso del danaro, né la sussistenza del reato presupposto a quello di riciclaggio e la eventuale partecipazione ad esso del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano riconnpresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 1.Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento impugnato - che il ricorso solo genericamente richiama - è tutt'altro che apparente sul punto della astratta configurabilità dei reati, avendo messo in luce alcuni decisivi elementi investigativi circa il fatto che, oltre a curare i profili contabili di alcune società ritenute inserite nel sistema delle frodi carosello ampiamente illustrato dall'ordinanza impugnata (fg. 21 di essa), egli aveva intessuto rapporti di relazione personale con alcuni coindagati, rivelativi della sua conoscenza delle vicende illecite sottese alla creazione delle società ed alla loro gestione, circostanze provate da alcune intercettazioni citate nel provvedimento impugnato e che il Tribunale ha interpretato in senso accusatorio (fgg. 23 e 24 dell'ordinanza). Nel che, si evidenzia il fatto che le censure difensive finiscono per essere una critica della motivazione e non evidenziano alcuna violazione di legge, neanche sotto il profilo della individuazione dei vari reati, ben tracciata ai fgg. 14 e segg. del provvedimento impugnato e confermata dalle dichiarazioni confessorie di uno dei principali protagonisti della vicenda e correi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], soggetto con il quale l'indagato era direttamente in contatto (fg. 13 dell'ordinanza). 2. Anche in relazione al periculum in mora, il Tribunale ha offerto adeguata motivazione, sottolineando, in uno al ruolo del ricorrente discendente dai profili indiziari prima evidenziati, l'enorme entità del profitto confiscabile per decine di milioni di euro, a fronte di un sequestro di denaro contante in possesso dell'indagato per circa 450 mila euro complessivi, anche occultati in modo sospetto secondo la ricostruzione del Tribunale e, per la natura del bene, di facile dispersione tanto quanto i numerosi orologi di pregio.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga / srm- DEPOSITATO
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