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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21909/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7290/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’avv.

M ichela Izzo -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 236/2023, depositata il 19 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat a il 19 gennaio 2023,di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza Oggetto:buoni postali - serie “P” -ius variandi del Giudice di Pace di Arienzo che la aveva condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 3.997,00,a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativaa un buono postal e fruttifero; -il Tribunale ha riferito che con la domanda introduttiva l’attore aveva allegato che era statoessere titolare di un buono postal e facent e parte della serie Pe che, alla scadenza, aveva ricevuto una somma inferiore a quella asseritamente richiesta in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo del titolo; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto tale domanda; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’odierna ricorrente ritenendo che le indicazioni presenti sul retro deltitolo prevalessero sulle condizioni previste dal d.m. 13 giugno 1986 , emanato in epoca successiva all’acquisto del titolo medesimo, avuto riguardo , in particolare, alla vincolatività delle condizioni originariamente stabilite e alla mancata comunicazione all’investitore della variazione in senso a questi sfavorevole dei tassi di interesse; -il ricorso è affidato a u n unico motiv o ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 4, 5, e 6 d.

Ministero del Tesoro 13 giugno 1986 e 1339 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi relativi ai buoni postali, serie «P», emessi in epoca antecedente al 1986, dovessero essere liquidati in misura pari a quella indicata a tergo degli stessi, non essendo soggetto ad alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi di interesse disposta dal predetto decreto ministeriale; -il motivo è fondato; - l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria , stabilisce che: «1.

Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.

2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata invigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, peri quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergodei medesimi»; -tale norma è stata così modificata dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460 , conv. con modif., nella l. 25 novembre 1974, n. 588: «1.

Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto delMinistro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piùdelle precedenti serie.

2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buonidelle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione delsaggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli dellanuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sulmontante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decretoprevisto dal presente articolo.

Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimentodell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montantematurato alla scadenza di questo periodo.

3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; taletabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loroemissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari deibuoni stessi presso gli uffici postali»; -in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d .

Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita:«1.

Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buonipostali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presentedecreto.

2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’attodel rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buonimedesimi»; -il successo art. 5 aggiunge che: «1.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttifericontraddistinti con la lettera “Q”, …i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.

2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degliuffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura“Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovitassi»; - dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione , mentre successivamente– e fino all’abrogazione dell’articolo 173, d.P.R. n. 156 del 1973 – operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente un o i us variandi , esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anchein peius sui rapporti in corso ; - tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneoa sostituire exart. 1339 cod. c iv . l e statuizioni negoziali dell e parti (cfr. , per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P»precedentemente collocata sul mercato; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7290/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’avv. M ichela Izzo -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 236/2023, depositata il 19 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , depositat a il 19 gennaio 2023,di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza Oggetto:buoni postali - serie “P” -ius variandi del Giudice di Pace di Arienzo che la aveva condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 3.997,00,a titolo di rimborso della maggior somma spettante relativaa un buono postal e fruttifero; -il Tribunale ha riferito che con la domanda introduttiva l’attore aveva allegato che era statoessere titolare di un buono postal e facent e parte della serie Pe che, alla scadenza, aveva ricevuto una somma inferiore a quella asseritamente richiesta in applicazione dei tassi di interesse riportati a tergo del titolo; -ha dato atto che il giudice di prime cure aveva accolto tale domanda; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’odierna ricorrente ritenendo che le indicazioni presenti sul retro deltitolo prevalessero sulle condizioni previste dal d.m. 13 giugno 1986 , emanato in epoca successiva all’acquisto del titolo medesimo, avuto riguardo , in particolare, alla vincolatività delle condizioni originariamente stabilite e alla mancata comunicazione all’investitore della variazione in senso a questi sfavorevole dei tassi di interesse; -il ricorso è affidato a u n unico motiv o ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -le parti deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, 4, 5, e 6 d. Ministero del Tesoro 13 giugno 1986 e 1339 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi relativi ai buoni postali, serie «P», emessi in epoca antecedente al 1986, dovessero essere liquidati in misura pari a quella indicata a tergo degli stessi, non essendo soggetto ad alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi di interesse disposta dal predetto decreto ministeriale; -il motivo è fondato; - l’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, nella sua versione originaria , stabilisce che: «1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata invigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, peri quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergodei medesimi»; -tale norma è stata così modificata dal d.l. 30 settembre 1974, n. 460 , conv. con modif., nella l. 25 novembre 1974, n. 588: «1. Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto delMinistro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piùdelle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buonidelle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione delsaggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli dellanuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sulmontante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decretoprevisto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimentodell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montantematurato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; taletabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loroemissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari deibuoni stessi presso gli uffici postali»; -in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d . Ministero del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 così recita:«1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buonipostali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presentedecreto. 2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’attodel rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buonimedesimi»; -il successo art. 5 aggiunge che: «1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttifericontraddistinti con la lettera “Q”, …i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degliuffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura“Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovitassi»; - dal riferito quadro normativo emerge che fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione , mentre successivamente– e fino all’abrogazione dell’articolo 173, d.P.R. n. 156 del 1973 – operano anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, così da attribuire al Ministro competente un o i us variandi , esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, non retroattivamente, anchein peius sui rapporti in corso ; - tale assetto normativo, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore, e come tale idoneoa sostituire exart. 1339 cod. c iv . l e statuizioni negoziali dell e parti (cfr. , per tutte, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748); - ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto del 1986 deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie «P»precedentemente collocata sul mercato; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese
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