CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 12716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 388/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 108, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Appalto privato Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4243/2016 depositata il 16/11/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27 aprile 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento del saldo (euro 10.584,57) del prezzo pattuito per la fornitura di un ascensore; 2. la convenuta, in comparsa di risposta, ha eccepito l’inadempimento dell’attrice, per omesso completamento dell’istallazione del manufatto e per i vizi nel funzionamento dell’impianto elettrico e nell’assemblaggio dell’ascensore e, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna dell’attrice al risarcimentodel danno; 3. il Tribunale di Milano, istruita la causa mediante una consulenza tecnica, con sentenza n. 6427 del 15/12/2014, ha accertato il diritto dell’attrice a ricevere euro 10.584,57, a titolo di saldo del corrispettivo pattuito, e il diritto della convenuta a ricevere euro 12.281,00, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi dell’opera; previa compensazione dei reciproci crediti, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di euro 1.676,43, oltre accessori, e ha regolato le spese di lite; 4. la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in contumacia di [OSCURATO:SOCIETA], ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., condannandola alla rifusione delle spese del grado; 5. il giudice di appello ha così argomentato: (i)la prospettazione da parte dell’appellante di un contratto d’appalto, in luogo del rapporto di fornitura dell’elevatore indicato nell’atto di citazione, oggetto dell’ordine di compravendita del 23 giugno 2004, non contestato dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, è stata tardivamente enucleata, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, cod. proc. civ., sicché è inammissibile, in quanto “nuova”, la connessa domanda di risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1662, cod. civ.; tale preclusione processuale fa sì che non possano essere esaminate le censure mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado per violazione degli artt. 1662, 1668, cod. civ.; (ii) pertanto, il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto va esaminato con riferimento alla rappresentazione di un rapporto di fornitura e posa di un ascensore, del quale è stata domandata, appunto, la risoluzione ai sensi dell’art. 1454, cod. civ., per i denunciati vizi nel funzionamento e nell’assemblaggio degli elementi strutturali; (iii) non è condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto ricorrere al canone di gravità dell’adempimento, ai sensi degli artt. 1453, 1455, cod. civ., in quanto in tema di azione redibitoria l’importanza dell’inadempimento deve essere valutata non in base al canone dell’art. 1455, cod. civ., bensì in base alla disposizione speciale dell’art. 1490, cod. civ.; (iv) la consulenza tecnica d’ufficio ha consentito di accertare difformità, difetti e malfunzionamenti dell’impianto, comunque suscettibili di essere eliminati mediante un intervento di ripristino dettagliatamente indicato dal c.t.u., ragion per cui, in applicazione dei princìpi in materia di azione redibitoria, la domanda di risoluzione del contratto formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere accolta; (v) il motivo di appello attinente al mancato riconoscimento degli ulteriori danni, da parte del Tribunale, non è conforme all’art. 342, cod. proc. civ., perché non indica specificamente le circostanze che evidenzierebbero violazioni di legge commesse dal primo giudice, non sottopone ad una critica sufficientemente precisa gli argomenti esposti in sentenza circa l’assenza di prova di ulteriori danni, diversi da quelli connessi alla necessità di ripristinare i malfunzionamenti, in punto di assenza di documentazione a supporto dell’incidenza degli inconvenienti sull’attività economica e sull’immagine commerciale della società, idonea ad evidenziare un’eventuale perdita di clientela in correlazione con i vizi dell’ascensore e, ancora, di assenza di elementi tali da fare ritenere che la chiusura del ristorante, nei primi mesi del 2008, sia stata conseguenza immediata e diretta del mancato completamento dell’impianto, (così testualmente a pag. 9 della sentenza di secondo grado): «desumendosi al contrario dagli atti che, perlomeno fino al mese di aprile 2008, erano in corso, all’interno dell’immobile adibito a ristorante destinato ad essere servito dall’elevatore, anche opere edili di competenza della società [OSCURATO:SOCIETA]»; 6. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, con quattro motivi, che si concludono con quesiti di diritto, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie exart. 380-bis. 1, cod. proc. civ.; Consideratoche: I. è preliminare l’esame dell’eccezione della [OSCURATO:SOCIETA]. di nullità della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta, in data 14/12/2017, sia nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stato revocato il mandato e che, perciò, non aveva più alcun vincolo con la società destinataria, sia nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., presso la sede legale in [OSCURATO:PERSONA], mentre, in realtà – è questa la tesi della controricorrente - all’epoca la società era stata incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. (che poi aveva mutato la denominazione in [OSCURATO:SOCIETA].); II. l’eccezione è priva di fondamento. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita a mezzo di controricorso e ha articolato le proprie difese, sicché comunque la notificazione del ricorso per cassazione ha raggiunto il suo scopo. Va fatta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte, a sezioni unite (Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916), per il quale «[i]l luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’àmbito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.»; 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e “erronea applicazione” dell’art. 91, cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che l’ha condannata a pagare le spese del grado in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., contumace in appello; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e inesatta interpretazione degli artt. 1362 e seguenti, 1453, 1454, 1455, 1662, 1668, cod. civ., 115, cod. proc. civ., si censura la sentenza di appello che ha erroneamente valutato come “domanda nuova”, proposta per la prima volta dalla convenuta nella prima memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la domanda di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1662, 1668, cod. civ., senza considerare che, in realtà, in comparsa di risposta, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva qualificato il negozio inter partes come “appalto”, e, pertanto, non aveva prestato acquiescenza alla definizione che di esso aveva dato in citazione l’attrice, qualificandolo come “fornitura”; 3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e inesatta interpretazione degli artt. 1490, 1492, 1453, 1455, cod. civ., 115, cod. proc. civ., si censurala sentenza di appello che, da un lato, per effetto dell’erronea applicazione delle disposizioni sulla vendita, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto dell’appellante argomentando che, per la c.t.u., l’impianto era, sì, palesemente viziato e incompleto, ma avrebbe potuto essere ripristinato una volta effettuati gli interventi indicati dal consulente d’ufficio; per altro verso, ha trascurato che le norme in tema di vizio redibitorio sanciscono che, una volta accertata la sussistenza di un vizio tale da rendere la cosa inidonea all’uso pattuito, sia automaticamente accertata la risoluzione del contratto. Ed era proprio questa, secondo la prospettazione della ricorrente, la situazione verificatasi nel caso di specie, dato che, come accertato dal c.t.u., a distanza di sei anni dalle denunce e diffide della ricorrente, permanevano errori strutturali, di installazione di programmazione elettrica dell’impianto che lo rendevano inidoneo a servire il locale della società ricorrente; 3.1. da una diversa angolazione giuridica, la ricorrente si duole che la Corte di Milano abbia dichiarato l’inammissibilità dei motivi di appello attinenti alla violazione dell’art. 1668, cod. civ., a causa della ravvisata inammissibile qualificazione del contratto come appalto, mentre, seguendo la linea degli stessi motivi di gravame, la sentenza di secondo grado, richiamando i canoni di gravità dell’inadempimento (artt. 1453, 1455, cod. civ.) e l’art. 1662, cod. civ., avrebbe dovuto escludere il diritto dell’attrice a ricevere il saldo, anche in ragione della circostanza che dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado si evinceva che la domanda di quest’ultima era stata sostanzialmente rigettata; 4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e inesatta interpretazione ed applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, cod. civ., 115, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 244, 245, 345, cod. proc. civ., la critica della ricorrente si appunta sulla carenza di adeguata motivazione del capo della sentenza impugnata che dichiara inammissibile il motivo di appello relativo al mancato accoglimento delle richieste risarcitorie aderendo, in maniera acritica, alla decisione di primo grado che, a suavolta, aveva negato che vi fosse prova di ulteriori danni in capo alla richiedente, diversi da quelli connessi alla necessità di ripristinare l’impianto; 4.1. sottolinea che, in primo grado, aveva chiesto di provare (a mezzo di interrogatorio formale e per testi), l’esistenza del danno, commerciale e all’immagine, facendo riferimento ad un doppio arco temporale: novembre 2007/febbraio 2008, periodo nel quale i lavori erano stati interrotti e tutto il materiale e le parti dell’impianto erano rimasti abbandonati nella sala del ristorante “Leucopetra”; successivamente al 15 febbraio 2008, quando il manufatto era stato installato, ma il ristorante “Leucopetra” non aveva potuto utilizzare l’ascensore (che avrebbe dovuto collegare tra loro due sale e una “ridente terrazza affacciata sul mare”) a causa dei documentati difetti strutturali e di funzionamento dell’impianto; 4.2. conclude che era evidente che il mancato uso dell’ascensore e l’impossibilità di collegare tra loro le sale al chiuso aveva cagionato un pregiudizio alla funzionalità e ricettività del ristorante e che il danno da lucro cessante ben poteva essere liquidato mediante il ricorso a massime di comune esperienza, presunzioni e secondo criteri equitativi; 5. il secondo motivo è fondato; 5.1. le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per il quale «[l]a modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali […]» (Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310; conf., ex multis, Cass. 30/09/2020, n. 20898; Cass. 18/07/2022, n. 22539); 5.2. nel nostro caso il giudice di appello non si è attenuto all’insegnamento nomofilattico e ha considerato “domanda nuova”, come tale inammissibile per essere stata proposta soltanto con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., la domanda della convenuta che, in comparsa di risposta, ad avviso della Corte d’appello, non aveva contestato la qualificazione, operata dall’attrice in citazione, del contratto come compravendita, e aveva chiesto, in riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del detto contratto, salvo poi, nella menzionata “prima memoria”, riqualificare il rapporto contrattuale come appalto; 5.3. nella fattispecie concreta, al contrario di quanto afferma la Corte di Milano, sussistono i presupposti enunciati dalle Sezioni unite, ovvero, oltre all’identità soggettiva delle parti, anche l’identità del contratto e della complessiva vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo. Si è in presenza di una domanda – sicuramente ammissibile, secondo il dictum delle Sezioni unite - “modificata”, connessaa quella originaria per “alternatività” in quanto rappresenta quella che, a parere dell’attore ( recte : dell’attore in riconvenzionale), costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. E infatti [OSCURATO:SOCIETA] - la quale, come si apprende dalla narrativa della sentenza impugnata, in comparsa di risposta aveva chiesto, con domanda riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento -, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ha definito “appalto” il contratto di fornitura dell’ascensore che [OSCURATO:SOCIETA],in citazione, aveva indicato come contratto di compravendita, e ne ha chiesto la risoluzione, a norma dell’art. 1662, cod. civ., a causa dell’inadempimento della fornitrice, destinataria di una diffida a adempiere da parte della committente; 6. il primo, il terzo e il quarto motivo rimangono assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo motivo. Spetta al giudice del rinvio esaminare la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1662, cod. civ., al fine di valutare se il contratto, secondo la qualificazione che ne darà il giudice di merito, si sia risolto o meno e, ove ne sussistano i presupposti, al fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno. Il giudice del rinvio dovrà infine statuire sulle spesedel grado e su quelle di questo giudizio di legittimità; 7. in conclusione, accolto il secondo motivo e assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo, la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo mot