CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 01507/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nonché le conclusioni trasmesse nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 maggio 2023 la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta omessa notifica all'imputato del decreto di citazione relativo al giudizio d'appello. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento che non risulta intervenuta la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello, all'esito del rinvio disposto all'udienza del 30 marzo 2023, proprio per la mancata notifica della vocatio in ius. 2. Posto che il reato, contestato come commesso in data 21 aprile 2016, non è estinto per prescrizione, alla luce della ritenuta sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale (irrilevante essendo il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche), la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova