CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3079/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. S.N.C. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia, 22, presso lo studio di quest’ultimo, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPAN I A , SEZIONE STACCATA SALERNOn. 6286/2015 depositata il 24 / 0 6 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.n.c. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza n. 27629 del 2011 di questa Corte, di annullamento della sentenza della medesima C.t.r. n. 187 del 2008, ha accoltol’appello dell’Ufficio ritenendo inammissibile il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. 0122005000715314. Considerato che: 1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1cit., il processo si è estinto. 2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198,legge cit. 3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M. Dichiara estint