CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15427/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CONSORTILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 5033/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5033/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Padova, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Treviso, oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“I.E.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Sassari, inpersona del socio amministratore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Sassari, oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inmargine al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;Numero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sardegna il 10 luglio 2023, n.475/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 30 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’“[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria per ilservizio di accertamento e riscossione della TOSAP per contodel Comune di Sassari, ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sardegna il 10 luglio 2023, n. 475/3/2023,che, in controversia su impugnazione, nell’ordine, degli avvisidi accertamento nn. 10060/2013 e 10059/2013 per l’omessoversamento della TOSAP relativa agli anni 2011 e 2012 per lesomme complessive di € 300,00 per l’anno 2012 e di € 304,00per l’anno 2011, nonché dell’avviso di accertamento n.21611/2015 emesso per l’omesso versamento della TOSAPrelativa all’anno 2013 per la somma complessiva di € 302,00,e dell’avviso di accertamento n. 11728/2014 per l’omessoversamento della TOSAP relativa all’anno 2009 per la sommacomplessiva di € 317,00, tutti emessi dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di concessionaria (poi cessata) peril servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per contodel Comune di Sassari, nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in relazione a due passi carrabili nella zonaPredda Niedda - strada n. 32, dopo la relativa riunione, harigettato l’appello proposto dall’“[OSCURATO:SOCIETA].”, subentratamedio tempore alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” nellatitolarità della concessione, ed ha accolto l’appello propostodalla “I.E.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, rispettivamente, ilNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026primo, avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Sassari il 24 novembre 2017, n.785/3/2017, e, il secondo, avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Sassari il 6 dicembre2017, n. 845/2/2017, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Tale decisione è fondata su due argomenti. Il primo riguardala formazione di un giudicato esterno in relazione all’esonerodella contribuente dalla TOSAP relativa agli anni 2008 e 2010(con particolare riferimento alle sentenze depositate dallaCommissione tributaria provinciale di Sassari l’8 ottobre 2015,n. 653/2/2015, e il 18 aprile 2017, n. 247/3/2017). Il secondoassolvimento dell'onere probatorio a carico dellaconcessionaria in ordine all'occupazione da parte dellacontribuente di un’area di proprietà pubblica o di uso pubblico,con la precisazione che la natura pubblica o privata di unastrada deve essere accertata, in caso di inerzia probatoria delleparti, tramite le risultanze dei registri immobiliari (che, nel casodi specie, hanno dimostrato l’appartenenza ad un consorzioindustriale e non al Comune).3. La “I.E.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito concontroricorso.4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2909cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ., per non essere stato considerato dal giudice disecondo grado che la contribuente non aveva proposto unaNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026rituale eccezione di giudicato esterno, avendo prodottosoltanto il mero dispositivo delle sentenze citate e che, in ognicaso, non si era formato alcun giudicato esterno vincolante frale medesime parti del presente giudizio.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processotributario, il passaggio in giudicato della sentenza, in mancanzadi una previsione specifica, è certificato secondo quantoprevisto dall'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., applicabile peranalogia legis ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, di modo che il segretario della corte digiustizia tributaria (di primo o secondo grado) deve certificare,in calce alla copia della sentenza contenente la relazione dellanotificazione alla controparte o alla copia della sentenza nonnotificata, che nei termini di legge non è stata propostaimpugnazione, senza che possa ritenersi equipollentel'attestazione della corte di giustizia tributaria di primo gradosecondo cui, ad una data posteriore alla scadenza del termineper la proposizione dell'appello di una sua sentenza, non èstata chiesta la trasmissione del fascicolo di primo gradoprevista dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2015, n. 21366;Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez. 5^, 23luglio 2020, n. 15737; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n.12478; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2021, n. 25816; Cass.,Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2608; Cass., Sez. Trib., 11 aprile2025, n. 9458).Per cui, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere difornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessain altro procedimento, ma anche corredandola della idoneacertificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla qualeNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2019, n. 3621; Cass., Sez.5^, 21 luglio 2022, n. 22898; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023,n. 20932; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14615).È pacifico, quindi, che la parte eccipiente il passaggioin giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirnela prova mediante produzione della stessa, munita dellacertificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anchenel caso di non contestazione della controparte, restandone,viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammettaesplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno(tra le tante: Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass.,Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo2022, n. 7740; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18001;Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258; Cass., Sez. Trib.,6 maggio 2024, n. 12139; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2026, n.8404). Ciò in quanto, affinché il giudicato esterno possa farestato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata, restando irrilevantel’assenza di contestazioni per non essere la circostanzadisponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordine pubblicoprocessuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi allamanifesta facilità di conseguire la prova del giudicato (Cass.,Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).Inoltre, affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabiled'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativaeccezione, la certezza della sua formazione deve essereprovata attraverso la produzione della sentenza, completadella motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, erecante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp.Numero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026solo dispositivo (Cass., Sez. Lav., 24 novembre 2008, n.27881; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2017, n. 28515).Pertanto, nella specie, non era assolutamente sufficiente laproduzione del solo dispositivo.2.3 Né può invocarsi il principio di non contestazione ex art.115 cod. proc. civ. Ciò in quanto, affinché il giudicato esternopossa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezzadella sua formazione, che deve essere provata, restandoirrilevante l’assenza di contestazioni per non essere lacircostanza disponibile dalle parti, e ciò per ragioni di ordinepubblico processuale, a tutela della certezza del diritto edinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova delgiudicato (Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. 36258).2.4 Nel caso di specie, la contribuente si era limitata adepositare soltanto in grado di appello il mero dispositivo delleinvocate sentenze (come è stato documentato dallaricorrente), senza alcun riferimento alla motivazione integralee, vieppiù, senza alcuna attestazione della segreteria circal’avvenuto passaggio in giudicato. Né la stessa sentenzaimpugnata ricostruisce la portata oggettiva del decisum, nonspiegando in cosa consistesse il giudicato formatosi in ordineall’insussistenza del presupposto impositivo.3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4),cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stati decisi gli appelli riuniti dalgiudice di secondo grado con motivazione oggettivamenteperplessa ed incomprensibile.3.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondoNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/20265 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria operplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrastoinsanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata, che non consenta la identificazione delprocedimento logico-giuridico posto a base della decisione (trale tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass.,Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214,13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079;Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia coerente e lineare sul piano della logicagiuridica.Difatti, dopo aver menzionato inconferenti precedenti dellagiurisprudenza di legittimità sulla concessione (che, come èstato condivisibilmente osservato dalla ricorrente, «nullahanno a che fare col caso concreto (vertendo entrambi suquestioni circa l’applicabilità dell’esenzione d’imposta di cuiall’art. 49, primo comma, lett. a) del d.lgs. 507/1993 aiconcessionari che agiscano quali meri sostituti dell’Ente» -pagina 14 del ricorso), al fine (comunque, mancato) di chiarirela posizione della “I.E.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” rispettoal [OSCURATO:PERSONA], al quale (secondo la ricostruzionedella sentenza impugnata) il Comune di Sassari avrebbeaffidato in concessione un complesso di aree pubbliche perl’esercizio di attività industriali o commerciali da parte diimprenditori beneficiari dell’uso individuale, il giudice delgravame ha affermato che l’onere di provare la naturaNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026pubblica di una strada gravava a carico dell’ente impositore (e,di riflesso, della concessionaria). A suo dire: «Sotto un profiloprettamente processuale, anzitutto – a fronte della tipologiadei beni (strade aperte al pubblico, e ad uso pubblico, tanto danon esservi alcuna soluzione di continuità tra la stradacomunale e quella oggetto di giudizio) la prova dellaoccupazione da parte di un privato di una strada consortiledeve essere rinvenuta in capo all’Ente che pretende disottoporre a tassazione il bene immobile. (…) Inoltre, anche daun punto di vista più sostanziale, la natura di bene pubblico oprivato è certamente da rinvenire negli atti pubblici diproprietà, ovvero di destinazione, secondo quanto emergentedai registri della pubblicità immobiliare o da altre fontiopponibili a terzi. Ebbene, nel caso concreto, il bene inquestione fa parte del [OSCURATO:PERSONA] diSassari, ossia di un complesso di beni immobili concessi dalComune al fine di istituire un consorzio di attività commercialied industriali e di incentivare le attività produttive di reddito.Le aree pertanto devono ritenersi pubbliche, e anche quelle inpossesso dei privati in concessione sono comunque di naturapubblica, benché concesse in uso agli imprenditori».Di seguito, però, lo stesso ha aggiunto: «Ove la situazionegiuridica generale, quale quella descritta, avesse subito neglianni una qualche modificazione (in forza per esempio dicostituzioni di diritti reali di servitù, di cessione di proprietà, diconcessione a titolo diverso) l’onere della prova competerebbeal soggetto che ritiene di imporre la tassazione, individuando ilsoggetto passivo. In mancanza, soccorre quanto emergentedai registri di pubblicità, che individuano il bene come diproprietà pubblica, e comunque in uso pubblico».Numero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si evidenzia, così, una palese e insanabile frattura tra lapremessa (proprietà pubblica delle aree, con onere probatorioa carico dell’ente impositore o della concessionaria) e laconclusione (possibile sopravvenienza di imprecisate modifichein grado di alterare la situazione giudica dell’aree, con onereprobatorio sempre a carico dell’ente impositore o dellaconcessionaria) dell’argomentazione censurata, la quale(incoerentemente) finisce per escludere la debenza del tributononostante l’accertata appartenenza della strada ad unconsorzio qualificato come soggetto pubblico. Laddove, comeè stato evidenziato dalla ricorrente, «accertando la naturapubblica o comunque in (recte: l’)uso pubblico delle aree, laCorte in seconde cure non avrebbe potuto che accogliere ledomande dell’[OSCURATO:SOCIETA]» (pagina 20 del ricorso).Senza contare, poi, l’ulteriore incongruenza – sempre rispettoalla premessa della natura pubblica della strada - in cui lasentenza impugnata è incorsa in ordine al ruolo (ridotto allimite della superfluità) della denuncia presentata dallacontribuente ex art. 50 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 597(con l’autoliquidazione dell’importo dovuto), ai fini dellasoggezione al tributo, asserendo che: «Al contrario di quantosostenuto dalla ABACO (…) tale dichiarazione non importa ilriconoscimento avversario della debenza del debito tributario,ai sensi e per gli effetti all’art. 1988 c.c., nonché delpresupposto d’imposta, e non dispensa Abaco da qualsiasionere probatorio. L’accertamento del presupposto impositivo,e della esatta consistenza patrimoniale su cui operare il calcolodell’imposta, non può certo “accomodarsi” sullaautodichiarazione del contribuente, posto che l’Ente impositoreha sempre l’onere di verifica. Peraltro, qualunque dichiarazionenon potrebbe mai avere l’effetto di superare le risultanze deiNumero registro generale 5033/2024Numero sezionale 3764/2026Numero di raccolta generale 15427/2026Data pubblicazione 20/05/2026registri immobiliari, base giuridica da cui desumere ilpresupposto per la tassazione in questione».12. In conclusione, alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, ilricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deveessere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna (ai sensi dell’art. 1,comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]