CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di frode informatica, è formulato con il ricorso a censure non consentite in questa sede in quanto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità senza che, nel contempo, siano stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dotate del carattere di decisività ai fini della decisione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello non ha trascurato ed ha anzi affrontato la richiesta difensiva che ha respinto con motivazione che risulta esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 6); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (cfr., pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]