CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione in punto di determinazione dei trattamento sanzionatorio, tramite generiche asserzioni che, in quanto tali non si misurano minimamente con le puntuali spiegazioni esposte nella sentenza (pag. 2), con riguardo sia al diniego della attenuanti generiche, sia alla dosimetria della pena. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]