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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1993

Cassazione n. 34053/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, ha ridotto la pena irrogata allo stesso; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché aspecifico e costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di dititto secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati o quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra la decisione censurata e il provvedimento censurato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823). - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione, ha ridotto la pena irrogata allo stesso; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché aspecifico e costituito da mere doglianze in punto di fatto. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di dititto secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati o quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra la decisione censurata e il provvedimento censurato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823). - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris