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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03390/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25966/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' R. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 998/23/2021 depositata il 11/03/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e dall’aggiornamento datato 0 6 /0 2 /202 6 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25966/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' R. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 998/23/2021 depositata il 11/03/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater ) e dall’aggiornamento datato 0 6 /0 2 /202 6 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 03390/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris