CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 26351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E GRADARA S.C.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- controricorrente –nonchè controC.E. ;- intimata -avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] n. 2937/2021depositata il 21/04/2023;Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. W.G. - debitore esecutato nell'ambito della proceduraesecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Rimini - hatempestivamente opposto il provvedimento di liquidazione delcompenso, dell’importo di € 2.400,00 (di cui € 1.380,00 ai sensidell’art. 13 D.M. n. 182 del 30 maggio 2002), riconosciuto dal giudicedell’esecuzione su istanza della dott.ssa C.E. (nominatatecnico e stimatore del bene pignorato).L'opponente contestava al giudice dell'esecuzione di avereerroneamente liquidato le competenze del tecnico estimatoreconsiderando - anziché unicamente un valore (compreso tra minimo emassimo) relativo allo scaglione che comprendeva l'importo stimatopari a € 145.317,50 - anche i precedenti scaglioni.2. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dellitisconsorte pretermesso, ossia [OSCURATO:PERSONA] diRimini e Gradara S.C., creditore procedente nel giudizio di esecuzione,il Tribunale di Rimini rigettava l’opposizione con l’ordinanza in epigrafe,sostenendo che:- l'applicazione (da parte del G.E.) del criterio della progressività inluogo dell'applicazione del solo sesto scaglione in cui ricade il valore distima del bene risulta, invero, corretta in quanto rispondente alla ratioe alla metodologia di calcolo sottesa all'art. 13 D.M. n. 182/2002;- se il criterio fosse quello proposto dall'odierno ricorrente, perimmobili di valori superiori a €. 516.456,90 (somma che definisce loscaglione di massimo valore) non vi sarebbe alcuno scaglione per ilcalcolo del compenso del consulente.2 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/20253. La pronuncia è impugnata per la cassazione da W.G.con il ricorso affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] di Rimini e Gradara S.C.depositando controricorso illustrato da memoria.Resta intimata C.E.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione del D.M. 30 maggio 2002, n. 182, art. 13, nonché vizio dimotivazione. Il ricorrente espone che, assumendo il valore di stima delbene par a € 145.317,50, la resistente ha calcolato il proprio onorarioframmentando il valore di stima in due parti, utilizzando due differentiscaglioni: a) ha accorpato i primi cinque scaglioni, fino a € 103.291,37e ha richiesto un onorario pari a € 1.146,56, applicando quindi unapercentuale di 1,1099%; b) per l’importo di € 42.026,13 ha applicatoil sesto scaglione ed ha richiesto la somma di € 238,87, applicandoquindi la percentuale massima per il sesto scaglione, pari allo0,5684%. A giudizio del ricorrente l’operazione di frammentazione delprezzo non è stabilita dalla norma e non sussistono argomenti esegeticiper suffragare questa interpretazione. Del resto, precisa il ricorrente, ilsistema a scaglioni è stabilito con aliquote percentuali via viadecrescenti all’aumentare del prezzo di stima. La logica di questodecremento delle percentuali dell’onorario all’aumentare del valore distima serve a consentire al tecnico estimatore di percepire un onorariominimo e compensare l’impegno professionale anche per stime di benidi importo modesto. Nel nostro caso il tecnico, conclude il ricorso,avrebbe dovuto applicare unicamente il sesto scaglione sull’interoimporto di € 145.317,50.1.1. Il motivo è fondato.3 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/20251.2. Nel ritenere corretta l’applicazione del criterio dellaprogressività, in luogo dell’applicazione del solo sesto scaglione in cuiricade il valore di stima del bene, il giudice dell’opposizione ha confusola diversa questione relativa alla possibilità di riconoscere un unicocompenso, all’interno di un unico incarico, anche nell’ipotesi di piùstime effettuate dal perito su immobili eterogenei tra loro perdimensione, stato di conservazione o posizione geografica.Questione sulla quale, in effetti, una parte della giurisprudenza dimerito escludeva potersi corrispondere un compenso distinto perciascun immobile valutato, pur diversi tra di loro, trattandosi di ununico quesito posto sulla base del principio di unicità dell’incarico. Ilcalcolo del compenso era di conseguenza effettuato, ex art. 13 D.M.30.05.2002, sul valore dell'intero compendio immobiliare, con il limitefissato in € 516.456,90.Con la sentenza citata nell’ordinanza impugnata (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18070 del 19.10.2012) si è pervenuti ad una diversasoluzione, in virtù della quale nel caso di immobili aventi caratteristicheuguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuareoperazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che attiene alla stimacumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità diimmobili molto diversi tra loro, l'importo stimato è quellocorrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonomecaratteristiche valutative. Pertanto, ogni importo stimato deve esseresempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo dilire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano lecondizioni, possa farsi ricorso all'applicazione della legge n. 319 del1980, art. 5. Soluzione che, come precisato nella pronuncia citata,raggiunge un equilibrato contemperamento delle diverse esigenze, ovesi consideri che, applicata restrittivamente, la norma in questione,4 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/2025prevedendo il tetto massimo di valore calcolabile nell'equivalente di unmiliardo delle vecchie lire (tetto che non può essere superato, pergiurisprudenza costante, anche costituzionale), finisce per remunerarenello stesso modo sia l'unica stima di un immobile che sia pari a talevalore che tutte le possibili stime di «n» immobili, per un valorecomplessivo anche considerevolmente superiore, non potendosiadeguatamente recuperare il notevole scostamento tra i compensicome calcolati nelle due ipotesi prospettate, neanche con un uso«orientato» della scelta della misura del compenso tra il minimo e ilmassimo previsti per scaglione.Principio, quest’ultimo, ripreso dall’altra pronuncia citata dalTribunale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5325 del 17/03/2016, Rv. 639178- 01)1.3. Del resto, l’argomentazione adottata dal Tribunale persuffragare la tesi del tecnico estimatore – ossia che applicandounicamente lo scaglione in cui ricade il valore del bene si otterrebberocifre eccessivamente modeste e certamente contrarie al principiosecondo cui l’opera del tecnico, ancorché di natura pubblicistica, deveessere remunerata in conformità ai criteri normativi, in modo tale daassicurare un ragionevole risultato economico in funzione del tempo edell’impegno prestato (decreto p. 4, 2° capoverso) – è stata giàsuperata da questa Corte proprio (tra le altre) da una risalentepronuncia citata in motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4243 del14/05/1997, Rv. 504312 - 01), riguardante la legittimità delloscaglione massimo che non consente superamenti, previsto nell’art. 13D.P.R. n. 352 del 1988, ripreso nella sostanza dal vigente DM30.05.2002.In quell’occasione questa Corte, in risposta alla censura avanzatadal ricorrente (il quale lamentava l’illegittimità del D.P.R. n. 352 del5 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/20251988 che non rispettava, con la introduzione di un limite massimo delvalore di riferimento per la liquidazione degli onorari a percentuale, equindi con la esclusione della remunerazione della prestazione relativaagli eventuali importi superiori a tale limite, il principio sancito nell'art.2 della legge n. 319 del 1980, ripreso nella sostanza dal vigente D.M.30.05.2002, che richiama le tariffe professionali) si limitava a precisareche l'art. 13 del D.P.R. n. 352 del 1988 prevede che l'onorario siacalcolato in rapporto al valore dei beni stimati, fissando in1.000.000.000 di vecchie lire il limite superiore dello scaglionemassimo di valore. Affermava, quindi, che tale principio non si pone incontrasto con il disposto dell'art. 2233 cod. civ., secondo cui la misuradel compenso professionale deve essere commisurata all'importanzadell'opera e al decoro della professione, in quanto l'art. 2 della legge n.319 del 1980 impone di contemperare la misura degli onorari con lanatura pubblicistica dell'incarico; ricordava che la Corte Costituzionalecon la sentenza n. 592/1990 aveva dichiarato manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 citato inordine alla mancata previsione di scaglioni superiori al miliardo di lire.Concludeva sostenendo che non potrebbe fondatamente prospettarsiuna conseguenziale carenza di remunerazione della parte di operaprofessionale correlata al valore eccedente il limite suindicato, giacché,a tal fine, può soccorrere, se ed in quanto ne ricorrano le condizioni,l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980, il quale consenteun incremento del compenso risultante dal calcolo tabellare ogniqualvolta l'incarico si presenti caratterizzato da eccezionaleimportanza, complessità o difficoltà: criterio idoneo a soddisfare laragionevole esigenza della discriminazione tra le ipotesi in cui larilevante dimensione economica dell'incarico debba considerarsisintomo rivelatore di una peculiarità oggettiva dell'incarico stesso6 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 22781/2023Numero sezionale 3195/2024Numero di raccolta generale 26351/2025Data pubblicazione 29/09/2025riflettentesi sull'impegno professionale richiesto (in modo da farloapparire meritevole di un maggior compenso) rispetto alle situazioni incui siffatta correlazione non sia ravvisabile.1.4. Nel caso che ci occupa, il bene da stimare era unico: inapplicazione del principio di onnicomprensività del compenso delconsulente tecnico d'ufficio e dell’unicità dell’incarico, sancito dall'art.29 del D.M. 30 maggio 2002, deve essere liquidato un compensounitario. L’onorario a percentuale dovrà, pertanto, essere calcolatosull’importo del bene stimato, ossia € 144.317,50 (per tutte, Cass. Sez.2, Ordinanza n. 28766 del 30/11/2017, Rv. 646343 – 01, conriferimento all'incarico di stima del valore di quote pignorate di unasocietà a responsabilità limitata).2. L’ordinanza, pertanto, merita di essere cassata, e il giudiziorinviato al Tribunale di Rimini in persona di diverso magistrato, chedeciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassal’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Rimini in personadi diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presentegiudizio.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi di W.G. ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 19 novembre 2024.La PresidenteMILENA FALASCHI7 di 7