CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 18866/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisionedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minacciaaggravata ascrittogli al capo A della rubrica e rideterminava la pena per il delitto didanneggiamento, con la già riconosciuta diminuente della provocazione, in mesi quattro direclusione, eliminando la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento deldanno.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivola violazione dell’art. 635 cod. pen. e l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di validaquerela. Il difensore sostiene che [OSCURATO:PERSONA], che si era portato presso il bar teatro dei fatti abordo dell’autovettura di proprietà della madre, posteggiandola nei pressi, non era detentorequalificato del bene e non era pertanto legittimato alla querela. Infatti, dall’istruttoriadibattimentale è emerso un uso occasionale dell’autovettura e non un rapporto continuativo estrutturato tra il soggetto e il bene, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere invalidal’istanza punitiva proposta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta.1.1. La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione difensiva con corretti argomenti giuridicifacendo applicazione del principio per cui il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosadanneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce aqualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunquene riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574-01).1.2. Nella specie è pacifico ed incontestato che il querelante avesse la detenzionedell’autovettura intestata alla madre che aveva utilizzato per raggiungere il bar ove si svolsero ifatti, posteggiandola sulla strada. Contrariamente a quanto assume il difensore, tanto erasufficiente a legittimarlo all’istanza punitiva (Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010, Dimasi, Rv.248925-01) non rilevando a tal fine l’uso più o meno occasionale del veicolo e le ragionidell’acquisita disponibilità.2. Questa Corte in tema di danneggiamento ha condivisibilmente affermato che il diritto diquerela spetta anche al titolare di un mero diritto di godimento sul bene danneggiato (Sez. 2, n.47672 del 17/10/2003, Geri, Rv. 227689-01; Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Buono, Rv.214664-01) e in materia di furto, sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 40354 del18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01, ha ritenuto la legittimazione alla querela della cassiera diun supermercato in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia oper l'esercizio del commercio al suo interno (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv.285824-01); del responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale in quanto titolare delladetenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342-01); delcustode di uno stabilimento in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificatadella cosa (Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906-01).3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]