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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 05002/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18297/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale STILCASA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 163/2020, pubblicata il 24 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

R.G.N. 18297/21 C.C.12/2/2026 Vendita –Beni mobili – Pagamento del prezzo –Prova della consegna [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il decreto ingiuntivo n. 116/2015 del 22 gennaio 2015, il Tribunale di Bolzano intimava il pagamento – a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa, e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. –della somma di euro 13.533,77, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso spettante per la fornitura di merce, sulla scorta delle fatture commerciali emesse.

Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa, proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, eccependo – in rito – l’incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio ed esponendo – nel merito –: A) che la pretesa azionata si fondava esclusivamente sulle fatture allegate al fascicolo del monitorio, senza alcuna produzione delle bolle di consegna o di altra documentazione idonea a fornire certa dimostrazione del credito vantato; B) che le fatture di cui ai punti nn. 5 e 10 non erano mai state trasmesse all’opponente e, dunque, non erano mai state contabilizzate; C) che i crediti elencati ai punti 3, 14 e 15, indicati come note di debito, non erano opponibili, in difetto della trasmissione della relativa documentazione; D) che la merce riportata nelle fatture non era mai stata consegnata, sicché la richiesta della Thun era certamente frutto di errori contabili.

Per l’effetto, chiedeva che, accertato che nessuna somma era ancora dovuta dall’opponente, l’opposizione fosse accolta e il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avversava la ricostruzione di controparte, produceva alcuni documenti di trasporto e rilevava, quanto alle residue consegne, che esse sarebbero state dimostrate a mezzo testimonianze.

In conseguenza, concludeva per il rigetto dell’opposizione, con la conferma del provvedimento monitorio opposto.

Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa per interpello e per testimoni, anche a mezzo delega.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 253/2019, depositata l’8 marzo 2019, rigettava l’opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2019, proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Stilcasa, lamentando: 1) la violazione del diritto di difesa nell’assunzione della prova; 2) l’erroneo rilievo attribuito alla mancata comparizione della parte ai fini di rendere il deferito interrogatorio formale; 3) la violazione del principio di distribuzione dell’onere della prova.

Resisteva al gravame la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale instava per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in ordine al riparto dell’onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di dimostrare le fonti del credito azionato in via monitoria nonché la consegna della merce ricadeva sulla parte opposta, onere nella fattispecie non assolto dalla Thun; b) che l’asserita creditrice non aveva allegato la conclusione di un contratto di vendita e, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, aveva tralasciato di dedurre capitoli di prova atti a dimostrare la formazione di un accordo con la Stilcasa di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della merce de qua; c ) che, anche con riferimento alle note di debito, che si riferivano ad “attività di marketing premium partner”, “serv. deco vetrine 2013” e “serv. deco vetrine 2014”, era rimasta completamente ignota la fonte negoziale di tali servizi, che risultavano del tutto indeterminati anche nella loro consistenza e non supportati da alcuna iniziativa istruttoria; d ) che neanche poteva reputarsi provata la consegna della merce, poiché non erano stati prodotti i documenti di trasporto relativi ai beni de quibus, né era stata chiamata a testimoniare la TNT, alla quale il trasporto della merce era stato affidato, secondo la ricostruzione dell’opposta; e) che, sul punto, era irrilevante la circostanza che il trasportatore, destinatario dell’ordine di esibizione di detti documenti di trasporto, avesse osservato di non essere in grado di far fronte a detta produzione, per sopravvenuta indisponibilità della documentazione, stante che tale situazione ridondava a danno dell’opposta, la quale, da un lato, avrebbe dovuto premunirsi di conservare la copia dei documenti dimostrativi dei crediti non riscossi e, dall’altro, avrebbe dovuto indicare e citare, quali testimoni, i soggetti incaricati della consegna della merce; f) che i documenti di trasporto prodotti da Thun si riferivano solo alle merci consegnate più recentemente, ossia nell’arco temporale compreso tra il 6 maggio 2014 e il 19 giugno 2015, e non già a quelle di cui alle fatture prodotte (documenti da 4 a 13 del ricorso per ingiunzione), emesse dal 30 settembre 2013 al 31 marzo 2014; g) che la descrizione delle merci contenuta nei prodotti documenti di trasporto non coincideva con quella offerta nelle fatture azionate in via monitoria; h) che la lacuna documentata non era stata colmata a mezzo dei testimoni escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano limitate a confermare l’emissione delle fatture e il prelievo della merce dal centro logistico della Thun in Mantova, a cura del corriere TNT, senza nulla dire in ordine all’avvenuta consegna; i) che la carenza di prova circa la consegna non poteva ritenersi compensata dalla mancata comparizione della titolare della ditta Stilcasa, chiamata a rendere l’interrogatorio formale all’udienza del 7 novembre 2017, stante che la valutazione di detto contegno doveva tenere conto di ogni altro elemento probatorio acquisito, elementi nella fattispecie carenti; l) che nessuna rilevanza aveva la lettera del 31 ottobre 2014, con cui il legale della Thun aveva richiesto il pagamento della somma di euro 13.533,57; m) che, pur volendo applicare alla fattispecie il disposto di cui all’art. 1510, secondo comma, c.c. –nonostante mancasse la prova del tipo di contratto concluso tra le parti e circa il suo contenuto – la Thun non avrebbe potuto reputarsi liberata dall’obbligo di consegna all’esito della rimessione dei beni al corriere TNT, stante che non poteva ritenersi adeguatamente dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili azionati in via monitoria sulla base delle sole dichiarazioni delle testimoni escusse Bozzo e Righetti, le quali avevano genericamente riferito dell’affidamento del trasporto al corriere TNT, senza che in causa fosse stata mai offerta la relativa dimostrazione documentale. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa. 4.– In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 232 c.p.c., in relazione agli artt.115, 116 e 100 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, e con carente ed erronea motivazione, per avere la Corte di merito mancato di valutare il comportamento della parte, che non si era presentata, senza giustificato motivo, all’udienza fissata per il deferimento del suo interrogatorio formale, ai fini di ritenere ammessi i fatti oggetto della prova per interpello, motivando in modo generico e sintetico sulla esclusione di tale rilevanza.

Osserva l’istante che il giudicante avrebbe dovuto attentamente valutare la concomitante presenza di altri elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, la cui analisi, nella specie, sarebbe stata del tutto omessa, con riferimento: A) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che, nel 2015, la moglie aveva ricevuto le richieste di pagamento della Thun, richieste che non risultavano nello scadenziario dei pagamenti, senza che a tale ricezione fosse seguita alcuna contestazione; B) alle prove testimoniali agli atti, che avrebbero confermato le deduzioni della Thun circa la consegna della merce riportata nelle fatture allegate al procedimento monitorio al corriere TNT; C) all’avvenuta registrazione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio; D) alla collaborazione tra Thun e Stilcasa anche nel periodo successivo, con la produzione di bolle di consegna controfirmate relative a tale periodo, con la conseguenza che sarebbe stato improbabile che vi fosse stato un “buco” di fornitura proprio con riguardo ai beni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione. 1.1.–Il motivo è infondato.

Infatti, nei limiti in cui i vizi addotti non trasmodino nella sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti di causa – rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) – , la Corte distrettuale ha correttamente escluso che potesse attribuirsi una portata dirimente alla mancata comparizione della titolare della Stilcasa all’udienza del 7 novembre 2017, ai fini di considerare ammessi i fatti oggetto del deferito interrogatorio formale, in mancanza di altri elementi atti a corroborare tale conclusione.

Si premette che l’art. 232 c.p.c. riconnette al comportamento della parte verso cui è ammessa la prova per interpello, che non compaia o che non risponda senza giustificato motivo, soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32846 del 16/12/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4837 del 01/03/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014; Sez.

L, Sentenza n. 5719 del 05/11/1979; Sez. 3, Sentenza n. 1088 del 16/04/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2938 del 05/08/1969; Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 18/05/1968; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 04/10/1967; Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 25/05/1966; Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 14/07/1965).

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha specificato che i fatti oggetto dell’interrogatorio non avrebbero potuto considerarsi ammessi, alla stregua della carenza di alcun elemento indiziario della consegna delle merci riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio.

In proposito, si precisa che l’ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex sesuscettivo di fornire piena prova – poiché, in tal caso, risultando assolto l’onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all’interrogatorio –, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15055 del 09/10/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 19/03/2003; Sez. 2, Sentenza n. 6774 del 17/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 22/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 5089 del 29/04/1993).

Al riguardo, è stato escluso che vi fosse alcuna dimostrazione, oltre che della conclusione di un contratto di fornitura tra le parti, dell’avvenuta consegna delle merci rispetto alle quali è stato preteso il pagamento del corrispettivo, in difetto della produzione delle bolle di consegna, della prova di tale avvenuta consegna e della stessa prova della specifica consegna al corriere proprio delle merci emarginate.

Ora, in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificate, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; sicché, in presenza di una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata comparizione o dalla risposta, non si prospetta neanche il vizio di omessa motivazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014; Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006; Sez.

L, Sentenza n. 27320 del 12/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11233 del 13/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 02/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 4873 del 26/10/1978). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, e con l’erronea, contraddittoria e carente motivazione, per avere la Corte territoriale escluso che la Thun fosse liberata dall’obbligo di consegna con la rimessione dei beni al corriere, in quanto non sarebbe stata dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili.

Obietta l’istante che non vi sarebbe dubbio che la rimessione, da parte del venditore al vettore, delle cose vendute da trasportare in luogo diverso, liberi, per volontà di legge, il venditore stesso dall’obbligo della consegna, essendo il vettore equiparato ad un ausiliario del compratore.

Sicché la consegna della cosa, quale obbligazione principale del venditore, allorquando la cosa avesse dovuto essere trasportata da un luogo all’altro, sarebbe stata assolta, salvo patto o uso contrario, rimettendo la cosa al vettore, con il conseguente trasferimento del rischio all’acquirente. 2.1.–Il motivo è infondato.

Orbene, la previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, c.c. –secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere – costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art.1228 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 16/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11247 del 17/12/1996).

Sennonché la Corte d’appello non ha affatto violato tale principio, avendo ritenuto, in ragione della contestazione della Stilcasa, che non vi fosse stata specifica contezza, anche all’esito delle generiche deposizioni testimoniali rese, che la merce dettagliatamente indicata nelle fatture commerciali poste a fondamento del procedimento monitorio fosse stata consegnata al corriere TNT.

Segnatamente la sentenza impugnata ha sostenuto che non poteva ritenersi adeguatamente dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili azionati in via monitoria sulla base delle sole dichiarazioni delle testimoni escusse Bozzo e Righetti, le quali avevano genericamente riferito dell’affidamento del trasporto al corriere TNT, senza che in causa fosse stata mai offerta la relativa dimostrazione documentale.

In mancanza della prova specifica della consegna della merce al corriere, non poteva, dunque, operare la liberazione di cui all’invocato art. 1510, secondo comma, c.c.

Infatti, ai fini dell’applicazione concreta della predetta norma (e della relativa presunzione iuris tantum ) occorre la dimostrazione del relativo presupposto e cioè della consegna della cosa compravenduta al vettore o spedizioniere.

L’onere della prova dell’avvenuta consegna incombe al venditore che intende liberarsi della responsabilità nei confronti del compratore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 28/03/1972; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 07/02/1998, secondo cui la rimessione, da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere, delle cose da trasportare in luogo diverso libera, per volontà di legge, il venditore stesso dall’obbligo della consegna, a norma dell’art. 1510, secondo comma, c.c., quando non vi sia contestazione né dell’avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce, né dell’integrità dei pacchi stessi). 3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18297/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale STILCASA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano n. 163/2020, pubblicata il 24 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. R.G.N. 18297/21 C.C.12/2/2026 Vendita –Beni mobili – Pagamento del prezzo –Prova della consegna [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il decreto ingiuntivo n. 116/2015 del 22 gennaio 2015, il Tribunale di Bolzano intimava il pagamento – a carico di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa, e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. –della somma di euro 13.533,77, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso spettante per la fornitura di merce, sulla scorta delle fatture commerciali emesse. Con atto di citazione notificato il 1° aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa, proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, eccependo – in rito – l’incompetenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso monitorio ed esponendo – nel merito –: A) che la pretesa azionata si fondava esclusivamente sulle fatture allegate al fascicolo del monitorio, senza alcuna produzione delle bolle di consegna o di altra documentazione idonea a fornire certa dimostrazione del credito vantato; B) che le fatture di cui ai punti nn. 5 e 10 non erano mai state trasmesse all’opponente e, dunque, non erano mai state contabilizzate; C) che i crediti elencati ai punti 3, 14 e 15, indicati come note di debito, non erano opponibili, in difetto della trasmissione della relativa documentazione; D) che la merce riportata nelle fatture non era mai stata consegnata, sicché la richiesta della Thun era certamente frutto di errori contabili. Per l’effetto, chiedeva che, accertato che nessuna somma era ancora dovuta dall’opponente, l’opposizione fosse accolta e il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale avversava la ricostruzione di controparte, produceva alcuni documenti di trasporto e rilevava, quanto alle residue consegne, che esse sarebbero state dimostrate a mezzo testimonianze. In conseguenza, concludeva per il rigetto dell’opposizione, con la conferma del provvedimento monitorio opposto. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa per interpello e per testimoni, anche a mezzo delega. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 253/2019, depositata l’8 marzo 2019, rigettava l’opposizione e, conseguentemente, confermava il decreto ingiuntivo opposto. 2.– Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2019, proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Stilcasa, lamentando: 1) la violazione del diritto di difesa nell’assunzione della prova; 2) l’erroneo rilievo attribuito alla mancata comparizione della parte ai fini di rendere il deferito interrogatorio formale; 3) la violazione del principio di distribuzione dell’onere della prova. Resisteva al gravame la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale instava per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della pronuncia appellata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che, in ordine al riparto dell’onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di dimostrare le fonti del credito azionato in via monitoria nonché la consegna della merce ricadeva sulla parte opposta, onere nella fattispecie non assolto dalla Thun; b) che l’asserita creditrice non aveva allegato la conclusione di un contratto di vendita e, in sede di formulazione delle istanze istruttorie, aveva tralasciato di dedurre capitoli di prova atti a dimostrare la formazione di un accordo con la Stilcasa di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della merce de qua; c ) che, anche con riferimento alle note di debito, che si riferivano ad “attività di marketing premium partner”, “serv. deco vetrine 2013” e “serv. deco vetrine 2014”, era rimasta completamente ignota la fonte negoziale di tali servizi, che risultavano del tutto indeterminati anche nella loro consistenza e non supportati da alcuna iniziativa istruttoria; d ) che neanche poteva reputarsi provata la consegna della merce, poiché non erano stati prodotti i documenti di trasporto relativi ai beni de quibus, né era stata chiamata a testimoniare la TNT, alla quale il trasporto della merce era stato affidato, secondo la ricostruzione dell’opposta; e) che, sul punto, era irrilevante la circostanza che il trasportatore, destinatario dell’ordine di esibizione di detti documenti di trasporto, avesse osservato di non essere in grado di far fronte a detta produzione, per sopravvenuta indisponibilità della documentazione, stante che tale situazione ridondava a danno dell’opposta, la quale, da un lato, avrebbe dovuto premunirsi di conservare la copia dei documenti dimostrativi dei crediti non riscossi e, dall’altro, avrebbe dovuto indicare e citare, quali testimoni, i soggetti incaricati della consegna della merce; f) che i documenti di trasporto prodotti da Thun si riferivano solo alle merci consegnate più recentemente, ossia nell’arco temporale compreso tra il 6 maggio 2014 e il 19 giugno 2015, e non già a quelle di cui alle fatture prodotte (documenti da 4 a 13 del ricorso per ingiunzione), emesse dal 30 settembre 2013 al 31 marzo 2014; g) che la descrizione delle merci contenuta nei prodotti documenti di trasporto non coincideva con quella offerta nelle fatture azionate in via monitoria; h) che la lacuna documentata non era stata colmata a mezzo dei testimoni escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si erano limitate a confermare l’emissione delle fatture e il prelievo della merce dal centro logistico della Thun in Mantova, a cura del corriere TNT, senza nulla dire in ordine all’avvenuta consegna; i) che la carenza di prova circa la consegna non poteva ritenersi compensata dalla mancata comparizione della titolare della ditta Stilcasa, chiamata a rendere l’interrogatorio formale all’udienza del 7 novembre 2017, stante che la valutazione di detto contegno doveva tenere conto di ogni altro elemento probatorio acquisito, elementi nella fattispecie carenti; l) che nessuna rilevanza aveva la lettera del 31 ottobre 2014, con cui il legale della Thun aveva richiesto il pagamento della somma di euro 13.533,57; m) che, pur volendo applicare alla fattispecie il disposto di cui all’art. 1510, secondo comma, c.c. –nonostante mancasse la prova del tipo di contratto concluso tra le parti e circa il suo contenuto – la Thun non avrebbe potuto reputarsi liberata dall’obbligo di consegna all’esito della rimessione dei beni al corriere TNT, stante che non poteva ritenersi adeguatamente dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili azionati in via monitoria sulla base delle sole dichiarazioni delle testimoni escusse Bozzo e Righetti, le quali avevano genericamente riferito dell’affidamento del trasporto al corriere TNT, senza che in causa fosse stata mai offerta la relativa dimostrazione documentale. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Stilcasa. 4.– In prossimità della fissata adunanza camerale non partecipata, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 232 c.p.c., in relazione agli artt.115, 116 e 100 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., con omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, e con carente ed erronea motivazione, per avere la Corte di merito mancato di valutare il comportamento della parte, che non si era presentata, senza giustificato motivo, all’udienza fissata per il deferimento del suo interrogatorio formale, ai fini di ritenere ammessi i fatti oggetto della prova per interpello, motivando in modo generico e sintetico sulla esclusione di tale rilevanza. Osserva l’istante che il giudicante avrebbe dovuto attentamente valutare la concomitante presenza di altri elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, la cui analisi, nella specie, sarebbe stata del tutto omessa, con riferimento: A) alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato che, nel 2015, la moglie aveva ricevuto le richieste di pagamento della Thun, richieste che non risultavano nello scadenziario dei pagamenti, senza che a tale ricezione fosse seguita alcuna contestazione; B) alle prove testimoniali agli atti, che avrebbero confermato le deduzioni della Thun circa la consegna della merce riportata nelle fatture allegate al procedimento monitorio al corriere TNT; C) all’avvenuta registrazione delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio; D) alla collaborazione tra Thun e Stilcasa anche nel periodo successivo, con la produzione di bolle di consegna controfirmate relative a tale periodo, con la conseguenza che sarebbe stato improbabile che vi fosse stato un “buco” di fornitura proprio con riguardo ai beni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione. 1.1.–Il motivo è infondato. Infatti, nei limiti in cui i vizi addotti non trasmodino nella sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti di causa – rivalutazione preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) – , la Corte distrettuale ha correttamente escluso che potesse attribuirsi una portata dirimente alla mancata comparizione della titolare della Stilcasa all’udienza del 7 novembre 2017, ai fini di considerare ammessi i fatti oggetto del deferito interrogatorio formale, in mancanza di altri elementi atti a corroborare tale conclusione. Si premette che l’art. 232 c.p.c. riconnette al comportamento della parte verso cui è ammessa la prova per interpello, che non compaia o che non risponda senza giustificato motivo, soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32846 del 16/12/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4837 del 01/03/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19833 del 19/09/2014; Sez. L, Sentenza n. 5719 del 05/11/1979; Sez. 3, Sentenza n. 1088 del 16/04/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2938 del 05/08/1969; Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 18/05/1968; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 04/10/1967; Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 25/05/1966; Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 14/07/1965). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha specificato che i fatti oggetto dell’interrogatorio non avrebbero potuto considerarsi ammessi, alla stregua della carenza di alcun elemento indiziario della consegna delle merci riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio. In proposito, si precisa che l’ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex sesuscettivo di fornire piena prova – poiché, in tal caso, risultando assolto l’onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all’interrogatorio –, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15055 del 09/10/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 19/03/2003; Sez. 2, Sentenza n. 6774 del 17/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 22/03/1996; Sez. 2, Sentenza n. 5089 del 29/04/1993). Al riguardo, è stato escluso che vi fosse alcuna dimostrazione, oltre che della conclusione di un contratto di fornitura tra le parti, dell’avvenuta consegna delle merci rispetto alle quali è stato preteso il pagamento del corrispettivo, in difetto della produzione delle bolle di consegna, della prova di tale avvenuta consegna e della stessa prova della specifica consegna al corriere proprio delle merci emarginate. Ora, in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata comparizione o alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificate, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; sicché, in presenza di una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata comparizione o dalla risposta, non si prospetta neanche il vizio di omessa motivazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014; Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 19/03/2009; Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 27320 del 12/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 11233 del 13/11/1997; Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 02/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 4873 del 26/10/1978). 2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, e con l’erronea, contraddittoria e carente motivazione, per avere la Corte territoriale escluso che la Thun fosse liberata dall’obbligo di consegna con la rimessione dei beni al corriere, in quanto non sarebbe stata dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili. Obietta l’istante che non vi sarebbe dubbio che la rimessione, da parte del venditore al vettore, delle cose vendute da trasportare in luogo diverso, liberi, per volontà di legge, il venditore stesso dall’obbligo della consegna, essendo il vettore equiparato ad un ausiliario del compratore. Sicché la consegna della cosa, quale obbligazione principale del venditore, allorquando la cosa avesse dovuto essere trasportata da un luogo all’altro, sarebbe stata assolta, salvo patto o uso contrario, rimettendo la cosa al vettore, con il conseguente trasferimento del rischio all’acquirente. 2.1.–Il motivo è infondato. Orbene, la previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, c.c. –secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere – costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art.1228 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 16/01/2020; Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 30/01/2014; Sez. 3, Sentenza n. 11247 del 17/12/1996). Sennonché la Corte d’appello non ha affatto violato tale principio, avendo ritenuto, in ragione della contestazione della Stilcasa, che non vi fosse stata specifica contezza, anche all’esito delle generiche deposizioni testimoniali rese, che la merce dettagliatamente indicata nelle fatture commerciali poste a fondamento del procedimento monitorio fosse stata consegnata al corriere TNT. Segnatamente la sentenza impugnata ha sostenuto che non poteva ritenersi adeguatamente dimostrata la consegna delle merci descritte nei documenti contabili azionati in via monitoria sulla base delle sole dichiarazioni delle testimoni escusse Bozzo e Righetti, le quali avevano genericamente riferito dell’affidamento del trasporto al corriere TNT, senza che in causa fosse stata mai offerta la relativa dimostrazione documentale. In mancanza della prova specifica della consegna della merce al corriere, non poteva, dunque, operare la liberazione di cui all’invocato art. 1510, secondo comma, c.c. Infatti, ai fini dell’applicazione concreta della predetta norma (e della relativa presunzione iuris tantum ) occorre la dimostrazione del relativo presupposto e cioè della consegna della cosa compravenduta al vettore o spedizioniere. L’onere della prova dell’avvenuta consegna incombe al venditore che intende liberarsi della responsabilità nei confronti del compratore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1002 del 28/03/1972; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1300 del 07/02/1998, secondo cui la rimessione, da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere, delle cose da trasportare in luogo diverso libera, per volontà di legge, il venditore stesso dall’obbligo della consegna, a norma dell’art. 1510, secondo comma, c.c., quando non vi sia contestazione né dell’avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce, né dell’integrità dei pacchi stessi). 3.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del
Decreto Cassazione n. 05002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris