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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 66/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che i precedenti penali su cui mo- tiva la Corte territoriale sono assai risalenti nel tempo.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i diversi ed anche gravi precedenti penali da cui è gravato (associazione di tipo mafioso, detenzione illecita in forma continuata di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione, rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza).

La Corte territoriale si è anche confrontata con il tema oggi riproposto per cui l'ultimo di tale serie di reati risalga al 2011, ma ha motivatamente ritenuto che ciò nulla toglie alle motivazioni del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che, evidentemente, un passato criminale così importante e non così lontano dei fatti non è servito a far desistere l'imputato da ulteriori propositi criminosi e dalla pervicacia per cercare di ottenere redditi da comporta- menti criminali.

Perciò i giudici catanesi hanno ritenuto di condividere la valutazione del tribu- nale in ordine all'inutilità della confessione, tenuto conto che presso l'abitazione dell'imputato furono rinvenute diverse bustine in cellofan utilizzabili per il confe- zionamento, ed un trimmer professionale con rifilatura a secco utilizzato per la lavorazione delle piante di marijuana.

Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli N. 66/2023 R.G. atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo , P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2023 Il C iglíere est sore 5V Il Preice1te enzo P SalvatoieJ6over

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 66/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che i precedenti penali su cui mo- tiva la Corte territoriale sono assai risalenti nel tempo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i diversi ed anche gravi precedenti penali da cui è gravato (associazione di tipo mafioso, detenzione illecita in forma continuata di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e ricettazione, rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza). La Corte territoriale si è anche confrontata con il tema oggi riproposto per cui l'ultimo di tale serie di reati risalga al 2011, ma ha motivatamente ritenuto che ciò nulla toglie alle motivazioni del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerato che, evidentemente, un passato criminale così importante e non così lontano dei fatti non è servito a far desistere l'imputato da ulteriori propositi criminosi e dalla pervicacia per cercare di ottenere redditi da comporta- menti criminali. Perciò i giudici catanesi hanno ritenuto di condividere la valutazione del tribu- nale in ordine all'inutilità della confessione, tenuto conto che presso l'abitazione dell'imputato furono rinvenute diverse bustine in cellofan utilizzabili per il confe- zionamento, ed un trimmer professionale con rifilatura a secco utilizzato per la lavorazione delle piante di marijuana. Il provvedimento impugnato appare, dunque, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considera- zione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli N. 66/2023 R.G. atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo , P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023 Il C iglíere est sore 5V Il Preice1te enzo P SalvatoieJ6over
Sentenza Cassazione n. 23229/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris