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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36929/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \ udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° Marzo 2022, ha confermato la sentenza resa in data 30 gennaio 2020 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della "Autoretta s.r.I", dichiarata fallita il 15 febbraio 2018, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale .

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con cui ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del giudice d'appello del vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta giudicati con la sentenza impugnata e quelli già coperti da giudicato in virtù della decisione resa dal Gip del Tribunale di Avellino, ex art.444 cod. proc. pen., il 18 ottobre 2018, passata in giudicato il 14 novembre 2018, che attengono al reato di omessa dichiarazione delle imposte dirette ed IVA, consumato per le annualità 2014 e 2015 e, segnatamente, fino alla data del 29 dicembre 2015, corrispondente al termine entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi ed Iva ai fini tributari.

Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto sia nella sentenza di primo grado sia in quella impugnata, gli illeciti tributari di cui alla sentenza del Gip del 18 ottobre 2018, erano preordinati a creare uno stato di predissesto, che poi avrebbe condotto al fallimento della società amministrata dall'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve innanzitutto ribadirsi quanto da tempo affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 1 n. 35797 del 12/05/2006; Sez. 1 n. 34259 del 18/06/2015) e, cioè, che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno per grandi linee.

Non è invece configurabile nel caso della ben diversa situazione in cui si riscontra o una mera inclinazione a reiterare nel tempo la violazione della stessa specie o la prefigurazione di un programma generico di attività delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità, anche se dovuta a una determinata scelta di vita (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 2001, Barresi, Rv. 218397).

Ciò precisato deve rilevarsi che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della continuazione reiterando così un motivo già fatto valere in appello e limitandosi a formulare contestazioni del tutto generiche senza confrontarsi con la corretta, ampia e logica motivazione fornita dalla Corte d'appello che, conformemente a quanto già ritenuto in primo grado e richiamando l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 30735 del 5/4/2019, Cassano, Rv. 276996), ha rilevato che i reati tributari (omessa dichiarazione delle imposte dirette e IVA) già coperti da giudicato sono per molti aspetti del tutto eterogenei e non sovrapponibili rispetto ai reati fallimentari per cui è processo sia con riferimento ai differenti interessi protetti (gli interessi dell'amministrazione tributaria e di quella previdenziale nel primo caso; la preservazione degli interessi del ceto creditorio nel secondo), sia con riferimento alle condotte, non solo strutturalmente diverse, ma anche scollegate dal punto di vista temporale.

Il riconoscimento della continuazione presuppone poi la previa verifica della riconducibilità dei diversi reati a un comune disegno criminoso, inteso come originaria rappresentazione della loro futura commissione.

Una rappresentazione che, pur non richiedendo una dettagliata definizione delle singole modalità di realizzazione, impone, comunque, una pur minima programmazione e deliberazione iniziale avente per oggetto una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022).

Sul punto la Corte ha osservato che non solo difettano, ma che non sono stati neanche prospettati elementi significativi da cui desumere siffatto comune programma criminoso quantomeno nelle sue linee essenziali.

A tali considerazioni il ricorrente con il presente ricorso nulla di concreto allega al fine di poterle disarticolare e il ricorso, pertanto, in parte qua, omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838).

Trattandosi poi dell'accertamento dell'esistenza di uno stato soggettivo dell'agente, valgono le ordinarie regole della prova indiziaria e, quindi, il necessario accertamento di una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti individualmente ed unitariamente.

Tale accertamento involge la valutazione di elementi fattuali ed è pertanto rimesso al giudice di merito e, ove sorretto come nel caso in esame, da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222).

Ebbene, la Corte territoriale ha escluso la continuazione valorizzando, sostanzialmente, il notevole lasso temporale esistente tra i due distinti fatti e dando atto della mancanza di specificità dell'allegazione offerta dalla difesa di necessità contingenti.

Ora è pur vero, come rilevato dal difensore dell'imputato, che, in sé, il solo dato temporale non è elemento sufficiente per escludere la sussistenza di un'originaria programmazione unitaria, ma nel caso in cui la distanza temporale è piuttosto ampia (nella specie di ben due anni), essa stessa può assumere, di per sé, una valenza determinante, legittimando la conclusione alla quale è giunta la Corte d'appello.

A fronte di una così significativa distanza temporale, infatti, gli ulteriori profili di comunanza eventualmente sussistenti si stemperano all'interno del lungo tempo trascorso, perdendo la loro valenza indiziaria.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 'rana Mauro ullo (DK ),L2- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \ udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° Marzo 2022, ha confermato la sentenza resa in data 30 gennaio 2020 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Avellino che aveva ritenuto, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della "Autoretta s.r.I", dichiarata fallita il 15 febbraio 2018, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale . 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con cui ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del giudice d'appello del vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta giudicati con la sentenza impugnata e quelli già coperti da giudicato in virtù della decisione resa dal Gip del Tribunale di Avellino, ex art.444 cod. proc. pen., il 18 ottobre 2018, passata in giudicato il 14 novembre 2018, che attengono al reato di omessa dichiarazione delle imposte dirette ed IVA, consumato per le annualità 2014 e 2015 e, segnatamente, fino alla data del 29 dicembre 2015, corrispondente al termine entro il quale doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi ed Iva ai fini tributari. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto sia nella sentenza di primo grado sia in quella impugnata, gli illeciti tributari di cui alla sentenza del Gip del 18 ottobre 2018, erano preordinati a creare uno stato di predissesto, che poi avrebbe condotto al fallimento della società amministrata dall'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Deve innanzitutto ribadirsi quanto da tempo affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 1 n. 35797 del 12/05/2006; Sez. 1 n. 34259 del 18/06/2015) e, cioè, che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno per grandi linee. Non è invece configurabile nel caso della ben diversa situazione in cui si riscontra o una mera inclinazione a reiterare nel tempo la violazione della stessa specie o la prefigurazione di un programma generico di attività delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità, anche se dovuta a una determinata scelta di vita (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 2001, Barresi, Rv. 218397). Ciò precisato deve rilevarsi che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della continuazione reiterando così un motivo già fatto valere in appello e limitandosi a formulare contestazioni del tutto generiche senza confrontarsi con la corretta, ampia e logica motivazione fornita dalla Corte d'appello che, conformemente a quanto già ritenuto in primo grado e richiamando l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 30735 del 5/4/2019, Cassano, Rv. 276996), ha rilevato che i reati tributari (omessa dichiarazione delle imposte dirette e IVA) già coperti da giudicato sono per molti aspetti del tutto eterogenei e non sovrapponibili rispetto ai reati fallimentari per cui è processo sia con riferimento ai differenti interessi protetti (gli interessi dell'amministrazione tributaria e di quella previdenziale nel primo caso; la preservazione degli interessi del ceto creditorio nel secondo), sia con riferimento alle condotte, non solo strutturalmente diverse, ma anche scollegate dal punto di vista temporale. Il riconoscimento della continuazione presuppone poi la previa verifica della riconducibilità dei diversi reati a un comune disegno criminoso, inteso come originaria rappresentazione della loro futura commissione. Una rappresentazione che, pur non richiedendo una dettagliata definizione delle singole modalità di realizzazione, impone, comunque, una pur minima programmazione e deliberazione iniziale avente per oggetto una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022). Sul punto la Corte ha osservato che non solo difettano, ma che non sono stati neanche prospettati elementi significativi da cui desumere siffatto comune programma criminoso quantomeno nelle sue linee essenziali. A tali considerazioni il ricorrente con il presente ricorso nulla di concreto allega al fine di poterle disarticolare e il ricorso, pertanto, in parte qua, omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). Trattandosi poi dell'accertamento dell'esistenza di uno stato soggettivo dell'agente, valgono le ordinarie regole della prova indiziaria e, quindi, il necessario accertamento di una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti individualmente ed unitariamente. Tale accertamento involge la valutazione di elementi fattuali ed è pertanto rimesso al giudice di merito e, ove sorretto come nel caso in esame, da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222). Ebbene, la Corte territoriale ha escluso la continuazione valorizzando, sostanzialmente, il notevole lasso temporale esistente tra i due distinti fatti e dando atto della mancanza di specificità dell'allegazione offerta dalla difesa di necessità contingenti. Ora è pur vero, come rilevato dal difensore dell'imputato, che, in sé, il solo dato temporale non è elemento sufficiente per escludere la sussistenza di un'originaria programmazione unitaria, ma nel caso in cui la distanza temporale è piuttosto ampia (nella specie di ben due anni), essa stessa può assumere, di per sé, una valenza determinante, legittimando la conclusione alla quale è giunta la Corte d'appello. A fronte di una così significativa distanza temporale, infatti, gli ulteriori profili di comunanza eventualmente sussistenti si stemperano all'interno del lungo tempo trascorso, perdendo la loro valenza indiziaria. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 'rana Mauro ullo (DK ),L2- [OSCURATO:PERSONA]
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