CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 24263/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nicolaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Parmavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il ricorso vengadichiarato inammissibile;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’indagato SimeoneNicola, il quale ha argomentato in ordine all’inammissibilità e, comunque,all’infondatezza del ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 25/02/2026, il G.i.p. del Tribunale di Parma, all’esitodell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa AlexCamorani, disponeva l’archiviazione del procedimento penale istaurato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita, che il Simeoneavrebbe commesso nella qualità di trustee di un trust che era stato costituito daNunziante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che aveva tra i suoibeneficiari anche quest’ultimo.L’archiviazione veniva disposta per l’improcedibilità del reato per difetto diquerela, in quanto il querelante [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato privo dellalegittimazione a proporre l’atto di querela.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale diParma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il qualededuce l’abnormità del provvedimento impugnato e, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 336 «e ss.», 409 e411 dello stesso codice, nonché degli artt. 640 e 646 cod. pen.L’ordinanza impugnata sarebbe affetta da abnormità strutturale efunzionale.[OSCURATO:PERSONA] denuncia anzitutto la mancanza della motivazione in ordine allasussistenza del reato di truffa.Quanto al reato di appropriazione indebita, il ricorrente deduce che il G.i.p.del Tribunale di Parma, con l’escludere che egli fosse legittimato a proporre laquerela, sarebbe «incorso in provvedimento abnorme per palese violazione dellenorme che regolano la proposizione della querela e il delitto diappropriazione indebita, nonché di quelle che disciplinano la procedura diarchiviazione (oltre che, incidentalmente, dell’apparato normativo che haintrodotto l’istituto del trust nell’ordinamento italiano)».Contesta anzitutto l’affermazione del G.i.p. del Tribunale di Parma secondocui sul disponente (o settlor) «permane, quantomeno sotto il profilo della lorodestinazione [dei beni conferiti nel trust], un vincolo riconducibile alla volontà delsettlor. Quest’ultimo, pertanto, conserva, pur dopo la costituzione del trust, unaforma di dominio sui beni ad esso conferiti». [OSCURATO:PERSONA] deduce in propositoche: «È, invero, pacifico che nel contesto del trust, il settlor (o disponente)trasferisce la proprietà dei propri beni al trustee, perdendo il dominio diretto e latitolarità su di essi. Questo trasferimento crea un patrimonio segregato, vincolatoalle finalità del trust, che si stacca dalla sfera giuridica del disponente. Il GIPconfonde la volontà del settlor espressa al momento originario della scelta delladestinazione del trust (e dei beneficiari) con un dominio (inesistente) successivo(e permanente?). In tal modo con il provvedimento (abnorme) contestato il trustè stato trasformato in un istituto diverso e peraltro contrario, non solo allanormativa interna dell’istituto, ma ai principi generali. Infatti non potrebbeessere ammessa nell’ordinamento italiano la possibilità di “segregare” dei beni(sottraendoli, per esempio alle pretese dei creditori) e, allo stesso tempo,continuare ad esercitare un dominio sugli stessi beni».Il provvedimento impugnato sarebbe abnorme anche là dove il G.i.p. delTribunale di Parma avrebbe escluso la legittimazione a proporre querela delCamorani in quanto questi aveva conferito nel trust esclusivamente un beneimmobile. Tale affermazione del G.i.p. sarebbe viziata da abnormità: siastrutturale, «in quanto oblitera completamente il principio di unitarietà deltrust»; sia funzionale «poiché, ciò facendo determina la stasi del procedimento el’impossibilità di proseguirlo».Inoltre, poiché i frutti civili di un bene immobile conferito nel trust entrano afare parte di esso e vengono gestiti dal trustee per le finalità stabilite dall’attoistitutivo, «anche solo per quell’aspetto […] il soggetto conferente l’immobile([OSCURATO:PERSONA], peraltro, anche beneficiario del trust) ben avrebbe titolo perproporre la querela avendo il suo conferimento prodotto dei frutti che si eranoinevitabilmente riversati nel patrimonio (anche liquido) del trust».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto avverso un provvedimentonon ricorribile per cassazione e lamentando un’abnormità di esso che èmanifestamente insussistente.2. Sotto il primo aspetto, si deve ribadire che l’ordinanza di archiviazioneemessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n.103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale incomposizione monocratica, ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casidi nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del05/04/2018, B., Rv. 273371-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte hadichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare levalutazioni poste a fondamento dell’ordinanza di archiviazione escludendo,altresì, l’abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita inrelazione agli artt. 3, 24 e 111, sesto e settimo comma, Cost., nella parte in cuinon prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi diillegittimità patologica della motivazione dell’ordinanza; Sez. 6, n. 18847 del06/03/2018, Panzani, Rv. 272932-01).3. Sotto il secondo aspetto dell’asserita abnormità dell’ordinanza impugnata,si deve rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con lasentenza “Magnani”, hanno da tempo chiarito che è affetto da abnormità nonsolo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risultiavulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo inastratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormitàdell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, perla sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo alsistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo(Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01.Successivamente, tra le moltissime: Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015,Tavoloni, Rv. 262275-01).Ciò rammentato, la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire,affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che, inipotesi come quella che viene qui in rilievo, deve essere esclusa sia l’abnormitàstrutturale sia l’abnormità funzionale.La Corte di cassazione ha specificamente affermato che l’ordinanza diarchiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigettodell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità néstrutturale né funzionale, non è impugnabile per cassazione (Sez. 2, n. 28583del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01, con la quale è stato precisato anche chel’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorsoeventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).In particolare, l’abnormità strutturale deve essere esclusa, all’evidenza, inquanto si tratta di un provvedimento, l’ordinanza di archiviazione appunto, che èespressamente previsto e disciplinato dal codice di procedura penale.L’abnormità funzionale deve essere esclusa sia perché il provvedimento inquestione non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia inquanto lo stesso provvedimento non si può reputare comportare la stasiirrisolvibile del processo, atteso che l’indagine preliminare è per sua naturasoggetta a riapertura con l’espresso procedimento di cui all’art. 414 cod. proc.pen. (in senso conforme, successivamente: Sez. 2, n. 13404 del 17/03/2026, A.,non massimata).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]