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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12525/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 20 ottobre 1964; avverso la sentenza del 24 novembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di trattamento sanzionatorio) ha ritenuto il ricorrente responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., (dichiarata fallita il 9 dicembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta impropria (per aver cagionato dolosamente il fallimento della società mediante il sistematico inadempimento dei debiti erariali) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, relativo alla contestazione di bancarotta impropria, si deduce che la corte d'appello non avrebbe correttamente valutato né i cospicui versamenti effettuati nel corso degli anni, fino al 2006 (circostanza, documentata attraverso le ricevute versate in atto, che escluderebbe l'asserita sistematicità degli inadempimenti), né la peculiarità delle condizioni in cui i debiti societari sarebbero maturati (riconducibili a condotte fraudolente del socio di maggioranza e a specifiche e peculiari condizioni economiche della società, del tutto incompatibili con la previsione di un programma fraudolento), né l'oggettiva crisi di liquidità conseguente al sopravvenuto fallimento di suoi debitori (circostanza che, in ipotesi, inciderebbe sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato), né, in ultimo l'imponente impegno economico profuso dal Guastini nel corso degli anni (che dimostrerebbe, secondo la difesa, la buona fede del ricorrente e il suo interesse alla prosecuzione dell'attività economica).

Cosicché l'unica contestazione che potrebbe essere mossa al Guastini dovrebbe essere non già di aver posto in essere operazioni dolosamente preordinate a condurre la società al fallimento, ma solo di aver, imprudentemente, proseguito l'attività, senza rendersi conto dall'irreversibile situazione economica nella quale versava la stessa.

E in questi termini dovrebbe essere riqualificato il fatto.

2.2. Il secondo motivo attiene, invece, all'imputazione di bancarotta documentale e, in particolare, alla sussistenza del dolo specifico ipotizzato dalla corte territoriale.

Sostiene la difesa che il ricorrente avrebbe ampiamente documentato il necessario e improcrastinabile deposito, al momento della cessazione dell'attività, di tutte le scritture contabili in luogo diverso rispetto alla sede legale.

Così come avrebbe documentato il cambio di residenza (peraltro tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate), avvenuto proprio in concomitanza con la dichiarazione di fallimento.

Circostanza, questa, che darebbe conto della sua "irreperibilità", illogicamente ritenuta dai giudici di merito quale volontaria sottrazione alla procedura fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, dietro la parvenza di una violazione di legge e di un difetto motivazionale, si invoca, di fatto, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole.

Q/ Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto dell'esistenza di un ingente debito tributario, ammesso al passivo per un importo di oltre 5 milioni di euro (e, quindi, giudizialmente accertato), della mancanza di segnalazioni amministrative o ricorsi tributari (dirette a contestare un'eventuale - pur invocata - erronea quantificazione dei tributi) e del (pacifico) integrale inadempimento di tutte le obbligazioni tributarie a partire quantomeno dal 2006, circostanza, quest'ultima, in sé già idonea ad integrare il reato (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337), atteso, sotto il profilo processuale, che l'eventuale differente ampiezza temporale del contestato inadempimento, non incidendo sul fatto storico, non determina alcuna, pur evocata, modificazione della contestazione (della quale, peraltro, rappresenterebbe un minus).

Ciò considerato, appare opportuno ribadire che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, della quale si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della motivazione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (ex pluribus, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Rv. 264396).

Ebbene, a fronte delle analitiche osservazioni offerte dalla corte territoriale„ le censure sollevate dal ricorrente appaiono finalizzate ad una rivalutazione del dato probatorio (nella parte in cui si richiamano, nuovamente, i versamenti effettuati), meramente ripetitive di argomentazioni già valutate (quanto alla pretesa erronea determinazione del debito erariale) o comunque irrilevanti (atteso che, ai fini della configurabilità del reato nella sua dimensione oggettiva, non rileva né la genesi dei debiti societari, né l'asserita crisi di liquidità in ipotesi vissuta dalla società).

Sotto tale ultimo profilo, infatti, la preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto e, quindi, il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., non è circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il successivo fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189) e, con esso, il perfezionamento del reato.

Quanto al profilo soggettivo, l'onere probatorio che incombe sull'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale (nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società), nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie né l'effettiva rappresentazione, né la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207).

E la corte territoriale ha dato atto di come il ricorrente, nella sua qualità amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fin dall'anno 2000, rientrando fra le prerogative proprie dell'amministratore il versamento delle imposte e la sottoscrizione delle relative dichiarazioni fiscali, fosse sicuramente a conoscenza dei debiti erariali e, quindi, alla luce della sua funzione e della conseguente consapevolezza del dato contabile, anche nella condizione di poter prevedere concretamente che il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali avrebbe esposto il patrimonio sociale alle azioni di riscossione erariale, particolarmente gravose per gli imponenti interessi e sanzioni che per legge vengono applicati.

Ebbene, proprio perché non è richiesta la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare, quale obiettivo immediato e diretto della condotta posta in essere, l'impegno profuso o le particolari contingenze economiche all'interno delle quali sarebbe maturato il fallimento sono circostanze che non sono idonee ad incidere sulla bontà dell'impianto argomentativo offerto dalla corte territoriale.

2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La Corte d'appello ha dato atto, preliminarmente, che il curatore non ha rinvenuto, durante la procedura, alcuna documentazione: alcuni bilanci (dal 2005 al 2008) e parte delle scritture contabili sono state depositate solo durante il dibattimento, dopo la chiusura della procedura concorsuale.

Ebbene, tale dato deve essere letto in uno con l'accertata responsabilità patrimoniale, attesa l'evidente strumentalità dell'omissione di ogni tracciamento contabile rispetto all'occultamento in frode ai creditori della situazione economica della società e dei cespiti attivi, non rinvenuti dagli organi fallimentari neppure parzialmente, nonostante il curatore avesse constatato, dall'analisi postuma della documentazione prodotta, la presenza di ricavi.

In questo contesto, l'asserita mancata conoscenza - da parte dell'imputato - del sopravvenuto fallimento appare circostanza incompatibile con le forme di pubblicità legale alle quali soggiace la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17

I. fall.) e l'intero procedimento prefallimentare (art. 15

I. fall.) e, comunque, irrilevante, atteso che il Guastini, nell'esercizio delle sue funzioni gestorie, era sicuramente a conoscenza del grave stato di dissesto in cui versava la società.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 r-- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 20 ottobre 1964; avverso la sentenza del 24 novembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento con rinvio limitatamente al secondo motivo; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di trattamento sanzionatorio) ha ritenuto il ricorrente responsabile, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., (dichiarata fallita il 9 dicembre 2010), dei reati di bancarotta fraudolenta impropria (per aver cagionato dolosamente il fallimento della società mediante il sistematico inadempimento dei debiti erariali) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, relativo alla contestazione di bancarotta impropria, si deduce che la corte d'appello non avrebbe correttamente valutato né i cospicui versamenti effettuati nel corso degli anni, fino al 2006 (circostanza, documentata attraverso le ricevute versate in atto, che escluderebbe l'asserita sistematicità degli inadempimenti), né la peculiarità delle condizioni in cui i debiti societari sarebbero maturati (riconducibili a condotte fraudolente del socio di maggioranza e a specifiche e peculiari condizioni economiche della società, del tutto incompatibili con la previsione di un programma fraudolento), né l'oggettiva crisi di liquidità conseguente al sopravvenuto fallimento di suoi debitori (circostanza che, in ipotesi, inciderebbe sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato), né, in ultimo l'imponente impegno economico profuso dal Guastini nel corso degli anni (che dimostrerebbe, secondo la difesa, la buona fede del ricorrente e il suo interesse alla prosecuzione dell'attività economica). Cosicché l'unica contestazione che potrebbe essere mossa al Guastini dovrebbe essere non già di aver posto in essere operazioni dolosamente preordinate a condurre la società al fallimento, ma solo di aver, imprudentemente, proseguito l'attività, senza rendersi conto dall'irreversibile situazione economica nella quale versava la stessa. E in questi termini dovrebbe essere riqualificato il fatto. 2.2. Il secondo motivo attiene, invece, all'imputazione di bancarotta documentale e, in particolare, alla sussistenza del dolo specifico ipotizzato dalla corte territoriale. Sostiene la difesa che il ricorrente avrebbe ampiamente documentato il necessario e improcrastinabile deposito, al momento della cessazione dell'attività, di tutte le scritture contabili in luogo diverso rispetto alla sede legale. Così come avrebbe documentato il cambio di residenza (peraltro tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate), avvenuto proprio in concomitanza con la dichiarazione di fallimento. Circostanza, questa, che darebbe conto della sua "irreperibilità", illogicamente ritenuta dai giudici di merito quale volontaria sottrazione alla procedura fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto, dietro la parvenza di una violazione di legge e di un difetto motivazionale, si invoca, di fatto, una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Q/ Nella sentenza impugnata, infatti, si dà atto dell'esistenza di un ingente debito tributario, ammesso al passivo per un importo di oltre 5 milioni di euro (e, quindi, giudizialmente accertato), della mancanza di segnalazioni amministrative o ricorsi tributari (dirette a contestare un'eventuale - pur invocata - erronea quantificazione dei tributi) e del (pacifico) integrale inadempimento di tutte le obbligazioni tributarie a partire quantomeno dal 2006, circostanza, quest'ultima, in sé già idonea ad integrare il reato (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337), atteso, sotto il profilo processuale, che l'eventuale differente ampiezza temporale del contestato inadempimento, non incidendo sul fatto storico, non determina alcuna, pur evocata, modificazione della contestazione (della quale, peraltro, rappresenterebbe un minus). Ciò considerato, appare opportuno ribadire che il controllo di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, della quale si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della motivazione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (ex pluribus, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Rv. 264396). Ebbene, a fronte delle analitiche osservazioni offerte dalla corte territoriale„ le censure sollevate dal ricorrente appaiono finalizzate ad una rivalutazione del dato probatorio (nella parte in cui si richiamano, nuovamente, i versamenti effettuati), meramente ripetitive di argomentazioni già valutate (quanto alla pretesa erronea determinazione del debito erariale) o comunque irrilevanti (atteso che, ai fini della configurabilità del reato nella sua dimensione oggettiva, non rileva né la genesi dei debiti societari, né l'asserita crisi di liquidità in ipotesi vissuta dalla società). Sotto tale ultimo profilo, infatti, la preesistenza di una causa in sé efficiente del dissesto e, quindi, il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., non è circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il successivo fallimento della società (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189) e, con esso, il perfezionamento del reato. Quanto al profilo soggettivo, l'onere probatorio che incombe sull'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale (nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società), nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie né l'effettiva rappresentazione, né la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207). E la corte territoriale ha dato atto di come il ricorrente, nella sua qualità amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fin dall'anno 2000, rientrando fra le prerogative proprie dell'amministratore il versamento delle imposte e la sottoscrizione delle relative dichiarazioni fiscali, fosse sicuramente a conoscenza dei debiti erariali e, quindi, alla luce della sua funzione e della conseguente consapevolezza del dato contabile, anche nella condizione di poter prevedere concretamente che il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali avrebbe esposto il patrimonio sociale alle azioni di riscossione erariale, particolarmente gravose per gli imponenti interessi e sanzioni che per legge vengono applicati. Ebbene, proprio perché non è richiesta la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare, quale obiettivo immediato e diretto della condotta posta in essere, l'impegno profuso o le particolari contingenze economiche all'interno delle quali sarebbe maturato il fallimento sono circostanze che non sono idonee ad incidere sulla bontà dell'impianto argomentativo offerto dalla corte territoriale. 2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello ha dato atto, preliminarmente, che il curatore non ha rinvenuto, durante la procedura, alcuna documentazione: alcuni bilanci (dal 2005 al 2008) e parte delle scritture contabili sono state depositate solo durante il dibattimento, dopo la chiusura della procedura concorsuale. Ebbene, tale dato deve essere letto in uno con l'accertata responsabilità patrimoniale, attesa l'evidente strumentalità dell'omissione di ogni tracciamento contabile rispetto all'occultamento in frode ai creditori della situazione economica della società e dei cespiti attivi, non rinvenuti dagli organi fallimentari neppure parzialmente, nonostante il curatore avesse constatato, dall'analisi postuma della documentazione prodotta, la presenza di ricavi. In questo contesto, l'asserita mancata conoscenza - da parte dell'imputato - del sopravvenuto fallimento appare circostanza incompatibile con le forme di pubblicità legale alle quali soggiace la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 I. fall.) e l'intero procedimento prefallimentare (art. 15 I. fall.) e, comunque, irrilevante, atteso che il Guastini, nell'esercizio delle sue funzioni gestorie, era sicuramente a conoscenza del grave stato di dissesto in cui versava la società. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4 r-- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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