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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15072/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come tale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via C.Beccaria n.29 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ OCCELLI di OCCELLI geom. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso, per procura in calce CSSN -[OSCURATO:PERSONA] alluvionali in [OSCURATO:PERSONA] al controricorso e giusta autorizzazione del G.D., dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ina Pollarolo; -controricorrente – e contro AGENZIA delle ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1049 / 1 /1 8 della Commiss ione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 13 giugno 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Occelli geom. [OSCURATO:SOCIETA]., colpita dagli eventi alluvionali che avevano interessato la Regione [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1994, propose ricorso, nei confronti del Ministero delle Finanze, della Regione [OSCURATO:PERSONA], dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS avverso il silenzio rifiuto opposto da quest’ultimo Istituto in relazione alla domanda di rimborso, presentata il 4 dicembre 2018, del 90% dei contributi per il servizio sanitario nazionale versati nei mesi di ottobre- novembre-dicembre 1994 e degli anni 1995, 1996 e 1997, ai sensi dell’art.3 quater della legge n.17 del 2007, dell’art.4, comma 90 della legge 350 del 2003 e dell’art.9, comma 17 della legge 289 del 2002; l’adita Commissione tributaria provinciale, dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione dell’INPS, rigettò il ricorso ritenendo la domanda di rimborso tardiva; la decisione, appellata dalla Società, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] la quale, riconosciuta preliminarmente la legittimazione passiva dell’INPS e negata quella dell’Agenzia delle entrate, riteneva l’istanza di rimborso tempestiva dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale decorrente dal primo gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge n.350 del 2003 che ha esteso, con l’art.4, comma 90, ai colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 nell’Italia settentrionale le agevolazioni riconosciute in favore dei soggetti che avevano subito il sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava, poi, che, nelle more del giudizi o , era intervenuta la decisione della Commissione Europea 4 agosto 2015 la quale, nel compiere la valutazione circa la configurabilità delle agevolazioni in esame quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato ai sensi della normativa europea, aveva riconosciuto che le misure relative alle alluvione nel 1994 nell’Italia settentrionale, contrariamente a quelle adottate per altre regioni, obbligavano le imprese a dimostrare di avere subito in conseguenza della calamità verificatasi un danno rilevante e la sua misura e che, sulla base dei presupposti indicati in tale decisione e della documentazione versata in atti, sussisteva il diritto della Società, possedendo la stessa tutti i requisiti richiesti, ad ottenere il rimborso della somma richiesta.

Avverso la sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della Società, dichiarata fallita nel corso del processo di secondo grado, resiste con controricorso.

L’Agenzia delle entrate, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che: 1.Con il primo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod.proc.civ.- il ricorrente eccepisce l’intervenuto giudicato esterno sulla questione di diritto sollevata in controricorso, in quanto questa Corte si sarebbegià pronunciata tra le stesse parti, con la sentenza n.4891 del 17 febbraio 2017, rigettando il ricorso proposto dalla Società avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che avevastatuito la decad enza della Società dai benefici , avendo inoltrato la domanda di restituzione (della contribuzione previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti) il 4 dicembre 2008 e,quindi, in data successiva al termine del 31 luglio 2007, inizialmente previsto dall’art.4, comma 90, della legge n. 350 del 2003.

1.2. La censura è inammissibile.

Secondo un principio consolidato, in tema di impugnazioni, ove il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato ̀ impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v., di recente Cass, 4 ottobre 2022 n.28733 e Cass.4.11.2015 n.22506 che richiama Cass.Sez.

Un. n. 21493-10).

Nel caso in esame,la sentenza di questa Corte che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 17 febbraio 2017, allorquando il giudizio di secondo grado era ancora in corso senza che ivi risulti formulata alcuna eccezione di giudicato. 2.Con il secondo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 90, legge n.350/2003 e dell’art.3 quater, comma 1, del d.l. n. 300 del 2006 convertito con modificazioni dalla l.n.17/07 (art.360, n.3 c.p.c.)-il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere l’istanza di rimborso proposta dalla Società tempestiva laddove l’orientamento di questa Corte si era consolidato nel senso di ritenere, al contrario, sussistente la decadenza.

2.1. La censura è fondata.

Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in particolare nell'ordinanza n. 7261 del 14 marzo 2019, le cui considerazioni, di seguito riportate, questo Collegio ritiene integralmente condivisibili.Si ̀ affermato in tale pronuncia, che «questa Corte di legittimit à ha giàavuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, della

I. n. 350/1993, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 9, comma 17, della

I. n. 289/2002 - dettate per i soggetti interessati dal sisma che ha colpito nel 1990 la Sicilia orientale - ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi" e che la definizione automatica della posizione fiscale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto e, per chi ha giàpagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero giàottemperato al pagamento dell'obbligazione, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilitàdi richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme gi à versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 10/5/2010; Cass. n. 24993 del 6/12/2016).

Costituisce, altres̀, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che il termine decadenziale d el 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90,

I. n. 350/2003, fissato a seguito di proroga dell'originario termine del 31 luglio 2004 da parte dell'art. 3-quater, comma 1,del dl. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto ad un'ipotesi di versamento non effettuato, ma si applica anche alle imprese che abbiano giàeseguito il versamento dei tributi, in modo che esse possano ripeterlo, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano giàeffettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'ad. 4, comma 90, citato, include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10 per cento del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90 per cento del versato (Cass. n. 28267 del 27/11/2017; Cass.n. 28266 del 27/11/2017;Cass. n. 12603 del 17/6/2016).

Si ̀ , al riguardo , chiarito che il termine in questione, bench ́ non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio,costituisce un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all'art. 152 cod. proc. civ., spetta infatti all'interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, ciò agli interessi che intende tutelare, e non vi ̀ dubbio che la natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti, che a sua volta ̀ correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico ̀ assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vedendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguatobilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118 del 1996; Cass. n. 24993 del 6/12/2016).

Deve, altres̀, escludersi, in ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90,

I. n. 350/2003, che possa trovare applicazione nel caso di specie la disposizione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ.

Infatti, va, in linea generale, ricordato che nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, dapresentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (per le imposte dei redditi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del1973) o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (Cass. n. 11456 del 25/5/2011; n. 7069 del 8/4/2015)».

Nel caso in esame, ̀ pacifico che la societ à contribuente ha chiesto il rimborso in da ta 6 dicembre 2008 , sicch ́ risulta evidente che l'istanza ̀ stata presentata ben oltre il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rimborso, fissato al 31 luglio 2007, con consequenziale decadenza dal diritto invocato.

«Questa Corte ha, al riguardo, chiarito che l'art. 3 -quater del d.l. n. 300 del 2006 ha distinto il termine di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese di cui all'art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003 rispetto a quelloprevisto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano di cui all'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, prevedendo per i primi, al comma 1, il suo differimento al 31 luglio 2007 e disponendo per i secondi, al comma 2, la sua posticipazione al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che, essendo soltanto la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall'art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 (il quale, sotto la rubrica «Proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti elle 6 province di Catania, Ragusa e Siracusa» ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008), l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, calcolandoli «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248», ha mantenuto inalterato la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciòche concerne il termine di presentazione delle domande, con conseguente inapplicabilità, ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 (Cass. n. 24993 del 2016 cit.)».

A soli fini di completezza pare opportuno rilevare che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 1, commi 771 e 772, della legge n. 205/2017.

Il comma 771 prevede che « Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del [OSCURATO:PERSONA] del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995- 1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, ̀ assegnato un contributo, secondo le modalit à definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delleEntrate»; il successivo comma 772 stabilisce che «Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per i l triennio 1995 - 1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto- legge 28 dicembre 2006, n. 300».

«Le disposizioni sopra riportate non apportano modifiche alla disciplina dettata per gli aiuti alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 e la menzione sia della legge n. 289 del 2002 che della decisione della Commissione UE evidenzia che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all'esito della decisione comunitaria.

Le nuove disposizioni, infatti, riconoscono in favore delle imprese che non hanno potuto ottenere la restituzione di contributi previdenziali o premi assicurativi da esse versati in misura superiore al dovuto un «contributo» che dovrà essere versato dall'Agenzia delle Entrate, ossia un diverso diritto che ha proprio la finalitàdi sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una domanda tempestiva.

Risulta, pertanto, evidente che il legislatore, con la nuova normativa, non ha inteso modificar e la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha anzi mantenuto e confermato, con riferimento alla decadenza, ed ha voluto introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE per ottenere la restituzione di contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto fruire in mancanza di tempestiva domanda» Nei medesimi termini si sono espresse , successivamente, Cass.n.9628 del 23 febbraio 2022 e Cass. 27 marzo 2023 n.8584.

3. La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va, pertanto, cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società.

4. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno integralmente poste a carico della controricorrente.

P.Q.M.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Società.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come tale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via C.Beccaria n.29 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ OCCELLI di OCCELLI geom. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.9 presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso, per procura in calce CSSN -[OSCURATO:PERSONA] alluvionali in [OSCURATO:PERSONA] al controricorso e giusta autorizzazione del G.D., dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ina Pollarolo; -controricorrente – e contro AGENZIA delle ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1049 / 1 /1 8 della Commiss ione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 13 giugno 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Occelli geom. [OSCURATO:SOCIETA]., colpita dagli eventi alluvionali che avevano interessato la Regione [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 1994, propose ricorso, nei confronti del Ministero delle Finanze, della Regione [OSCURATO:PERSONA], dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS avverso il silenzio rifiuto opposto da quest’ultimo Istituto in relazione alla domanda di rimborso, presentata il 4 dicembre 2018, del 90% dei contributi per il servizio sanitario nazionale versati nei mesi di ottobre- novembre-dicembre 1994 e degli anni 1995, 1996 e 1997, ai sensi dell’art.3 quater della legge n.17 del 2007, dell’art.4, comma 90 della legge 350 del 2003 e dell’art.9, comma 17 della legge 289 del 2002; l’adita Commissione tributaria provinciale, dichiarata preliminarmente la carenza di legittimazione dell’INPS, rigettò il ricorso ritenendo la domanda di rimborso tardiva; la decisione, appellata dalla Società, venne riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] la quale, riconosciuta preliminarmente la legittimazione passiva dell’INPS e negata quella dell’Agenzia delle entrate, riteneva l’istanza di rimborso tempestiva dovendosi applicare il termine di prescrizione decennale decorrente dal primo gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge n.350 del 2003 che ha esteso, con l’art.4, comma 90, ai colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 nell’Italia settentrionale le agevolazioni riconosciute in favore dei soggetti che avevano subito il sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava, poi, che, nelle more del giudizi o , era intervenuta la decisione della Commissione Europea 4 agosto 2015 la quale, nel compiere la valutazione circa la configurabilità delle agevolazioni in esame quali aiuti di Stato incompatibili con il mercato ai sensi della normativa europea, aveva riconosciuto che le misure relative alle alluvione nel 1994 nell’Italia settentrionale, contrariamente a quelle adottate per altre regioni, obbligavano le imprese a dimostrare di avere subito in conseguenza della calamità verificatasi un danno rilevante e la sua misura e che, sulla base dei presupposti indicati in tale decisione e della documentazione versata in atti, sussisteva il diritto della Società, possedendo la stessa tutti i requisiti richiesti, ad ottenere il rimborso della somma richiesta. Avverso la sentenza l’I.N.P.S. ha proposto ricorso su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della Società, dichiarata fallita nel corso del processo di secondo grado, resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: 1.Con il primo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod.proc.civ.- il ricorrente eccepisce l’intervenuto giudicato esterno sulla questione di diritto sollevata in controricorso, in quanto questa Corte si sarebbegià pronunciata tra le stesse parti, con la sentenza n.4891 del 17 febbraio 2017, rigettando il ricorso proposto dalla Società avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che avevastatuito la decad enza della Società dai benefici , avendo inoltrato la domanda di restituzione (della contribuzione previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti) il 4 dicembre 2008 e,quindi, in data successiva al termine del 31 luglio 2007, inizialmente previsto dall’art.4, comma 90, della legge n. 350 del 2003. 1.2. La censura è inammissibile. Secondo un principio consolidato, in tema di impugnazioni, ove il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato ̀ impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (v., di recente Cass, 4 ottobre 2022 n.28733 e Cass.4.11.2015 n.22506 che richiama Cass.Sez. Un. n. 21493-10). Nel caso in esame,la sentenza di questa Corte che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello è stata pubblicata il 17 febbraio 2017, allorquando il giudizio di secondo grado era ancora in corso senza che ivi risulti formulata alcuna eccezione di giudicato. 2.Con il secondo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 90, legge n.350/2003 e dell’art.3 quater, comma 1, del d.l. n. 300 del 2006 convertito con modificazioni dalla l.n.17/07 (art.360, n.3 c.p.c.)-il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere l’istanza di rimborso proposta dalla Società tempestiva laddove l’orientamento di questa Corte si era consolidato nel senso di ritenere, al contrario, sussistente la decadenza. 2.1. La censura è fondata. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte in particolare nell'ordinanza n. 7261 del 14 marzo 2019, le cui considerazioni, di seguito riportate, questo Collegio ritiene integralmente condivisibili.Si ̀ affermato in tale pronuncia, che «questa Corte di legittimit à ha giàavuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 90, della I. n. 350/1993, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 9, comma 17, della I. n. 289/2002 - dettate per i soggetti interessati dal sisma che ha colpito nel 1990 la Sicilia orientale - ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi" e che la definizione automatica della posizione fiscale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10 per cento del dovuto e, per chi ha giàpagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all'entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero giàottemperato al pagamento dell'obbligazione, che un'interpretazione che escludesse costoro dalla possibilitàdi richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme gi à versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 10/5/2010; Cass. n. 24993 del 6/12/2016). Costituisce, altres̀, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che il termine decadenziale d el 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, fissato a seguito di proroga dell'originario termine del 31 luglio 2004 da parte dell'art. 3-quater, comma 1,del dl. n. 300 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2007, non sia collegato soltanto ad un'ipotesi di versamento non effettuato, ma si applica anche alle imprese che abbiano giàeseguito il versamento dei tributi, in modo che esse possano ripeterlo, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano giàeffettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all'ad. 4, comma 90, citato, include tanto l'ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10 per cento del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90 per cento del versato (Cass. n. 28267 del 27/11/2017; Cass.n. 28266 del 27/11/2017;Cass. n. 12603 del 17/6/2016). Si ̀ , al riguardo , chiarito che il termine in questione, bench ́ non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio,costituisce un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per il quale vige la regola di cui all'art. 152 cod. proc. civ., spetta infatti all'interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, ciò agli interessi che intende tutelare, e non vi ̀ dubbio che la natura pubblica dell'interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti, che a sua volta ̀ correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico ̀ assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea per controllarne l'osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vedendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost. trovare adeguatobilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (Corte Cost. n. 118 del 1996; Cass. n. 24993 del 6/12/2016). Deve, altres̀, escludersi, in ragione della struttura del beneficio della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, I. n. 350/2003, che possa trovare applicazione nel caso di specie la disposizione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. Infatti, va, in linea generale, ricordato che nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, dapresentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (per le imposte dei redditi ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del1973) o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario e tale regime impedisce, in linea di principio, l'applicazione della disciplina prevista per l'indebito di diritto comune (Cass. n. 11456 del 25/5/2011; n. 7069 del 8/4/2015)». Nel caso in esame, ̀ pacifico che la societ à contribuente ha chiesto il rimborso in da ta 6 dicembre 2008 , sicch ́ risulta evidente che l'istanza ̀ stata presentata ben oltre il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rimborso, fissato al 31 luglio 2007, con consequenziale decadenza dal diritto invocato. «Questa Corte ha, al riguardo, chiarito che l'art. 3 -quater del d.l. n. 300 del 2006 ha distinto il termine di presentazione delle domande di regolarizzazione per i soggetti colpiti dall'alluvione piemontese di cui all'art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003 rispetto a quelloprevisto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano di cui all'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, prevedendo per i primi, al comma 1, il suo differimento al 31 luglio 2007 e disponendo per i secondi, al comma 2, la sua posticipazione al 31 dicembre 2007, con la conseguenza che, essendo soltanto la disposizione di cui al secondo comma ad essere stata interessata dalla modifica apportata dall'art. 36-bis del d.l. n. 248 del 2007 (il quale, sotto la rubrica «Proroga dei termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti elle 6 province di Catania, Ragusa e Siracusa» ne ha disposto l'ulteriore proroga al 31 marzo 2008), l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nel riaprire i termini per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia orientale, calcolandoli «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248», ha mantenuto inalterato la distinzione tra le due categorie dei destinatari del beneficio della regolarizzazione automatica per ciòche concerne il termine di presentazione delle domande, con conseguente inapplicabilità, ai beneficiari della regolarizzazione ex art. 4, comma 90, legge n. 350 del 2003, della proroga introdotta per i beneficiari della regolarizzazione ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 (Cass. n. 24993 del 2016 cit.)». A soli fini di completezza pare opportuno rilevare che alla fattispecie in esame non si applica l'art. 1, commi 771 e 772, della legge n. 205/2017. Il comma 771 prevede che « Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del [OSCURATO:PERSONA] del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995- 1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015, ̀ assegnato un contributo, secondo le modalit à definite con il decreto di cui al comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delleEntrate»; il successivo comma 772 stabilisce che «Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 771, per i tributi versati per i l triennio 1995 - 1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto- legge 28 dicembre 2006, n. 300». «Le disposizioni sopra riportate non apportano modifiche alla disciplina dettata per gli aiuti alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA] del 1994 e la menzione sia della legge n. 289 del 2002 che della decisione della Commissione UE evidenzia che le imprese interessate al nuovo intervento legislativo sono quelle per le quali sussistono i requisiti definitivamente individuati all'esito della decisione comunitaria. Le nuove disposizioni, infatti, riconoscono in favore delle imprese che non hanno potuto ottenere la restituzione di contributi previdenziali o premi assicurativi da esse versati in misura superiore al dovuto un «contributo» che dovrà essere versato dall'Agenzia delle Entrate, ossia un diverso diritto che ha proprio la finalitàdi sopperire alla perdita del diritto alla restituzione dei contributi previdenziali o premi a seguito della mancata presentazione di una domanda tempestiva. Risulta, pertanto, evidente che il legislatore, con la nuova normativa, non ha inteso modificar e la precedente legislazione disciplinante il trattamento da riservarsi alle imprese danneggiate dall'alluvione del [OSCURATO:PERSONA], ma lo ha anzi mantenuto e confermato, con riferimento alla decadenza, ed ha voluto introdurre una norma di favore per quelle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti individuati dalla decisione della Commissione UE per ottenere la restituzione di contributi e premi corrisposti in misura superiore, non ne avevano potuto fruire in mancanza di tempestiva domanda» Nei medesimi termini si sono espresse , successivamente, Cass.n.9628 del 23 febbraio 2022 e Cass. 27 marzo 2023 n.8584. 3. La sentenza impugnata, che si è discostata dai superiori principi, va, pertanto, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società. 4. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno integralmente poste a carico della controricorrente. P.Q.M. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Società. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alla refusione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] della Pre
Sentenza Cassazione n. 15072/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris