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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23198/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 6 marzo 2025, neiconfronti dell'imputato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cuiall'art. 73 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 73 d. lgs. n.159 del 2011 con vizio di motivazione) è inammissibile perché manifestamenteinfondato in quanto fondato su prospettazione di enunciati ermeneutici in palesecontrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (v.

Sez. 4,n. 572 del 2025), nonché riproduttivo di profili di censura adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.Rilevato, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimento censuratoche l'assenza del titolo abilitativo in capo all'imputato era assolutamentemancante perché la patente non era mai stata conseguita e che il sottoposto amisura di prevenzione si era posto alla guida del veicolo indicato nellaimputazione senza avere mai conseguito alcun titolo abilitativo, fattispecie deltutto estranea alla intervenuta pronuncia di incostituzionalità resa dalla CorteCost. con sentenza n. 116 del 2024 (v.

Sez. 4, n. 572 – 25 del 31 ottobre 2024).[OSCURATO:PERSONA] invero che nella parte motiva della suddetta decisione delGiudice delle leggi, è stato precisato che "Può, pertanto, ribadirsi che non èriconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore"l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida inmancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente pernon averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure glisia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione.

Sitratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in viagenerale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto dellavalutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - dellaapplicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tuteladell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente diguida".Ritenuto, pertanto, che la Corte Cost. ha chiarito che la dichiarazione diincostituzionalità non riguarda l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod.antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando ilprevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendolarichiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione dellaapplicazione della misura di prevenzione.

A ben vedere/ il caso in esame, cheriguarda l'ipotesi del sottoposto a misura di prevenzione che si ponga alla guidasenza aver mai conseguito la patente, esula dalla portata applicativa dellasuddetta sentenza.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo haconfermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 6 marzo 2025, neiconfronti dell'imputato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cuiall'art. 73 d. lgs. n. 159 del 2011.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 73 d. lgs. n.159 del 2011 con vizio di motivazione) è inammissibile perché manifestamenteinfondato in quanto fondato su prospettazione di enunciati ermeneutici in palesecontrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 4,n. 572 del 2025), nonché riproduttivo di profili di censura adeguatamentevagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.Rilevato, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimento censuratoche l'assenza del titolo abilitativo in capo all'imputato era assolutamentemancante perché la patente non era mai stata conseguita e che il sottoposto amisura di prevenzione si era posto alla guida del veicolo indicato nellaimputazione senza avere mai conseguito alcun titolo abilitativo, fattispecie deltutto estranea alla intervenuta pronuncia di incostituzionalità resa dalla CorteCost. con sentenza n. 116 del 2024 (v. Sez. 4, n. 572 – 25 del 31 ottobre 2024).[OSCURATO:PERSONA] invero che nella parte motiva della suddetta decisione delGiudice delle leggi, è stato precisato che "Può, pertanto, ribadirsi che non èriconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore"l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida inmancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente pernon averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure glisia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Sitratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in viagenerale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto dellavalutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - dellaapplicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tuteladell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente diguida".Ritenuto, pertanto, che la Corte Cost. ha chiarito che la dichiarazione diincostituzionalità non riguarda l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod.antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando ilprevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendolarichiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione dellaapplicazione della misura di prevenzione. A ben vedere/ il caso in esame, cheriguarda l'ipotesi del sottoposto a misura di prevenzione che si ponga alla guidasenza aver mai conseguito la patente, esula dalla portata applicativa dellasuddetta sentenza.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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