CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 10011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1342/2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: errore revocatorio – mancata valutazione di un giudicato esterno Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione sezione tributaria n. 14179/2019 depositata in data 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con un solo motivo di impugnazione per la revocazione della sentenza di questa Corte di cassazione,con la quale si è accolto in parte il ricorso della società contribuente; - resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso; Considerato che: - va premesso che, come è noto, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, c.p.c. la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dal provvedimento e l’ altra dagli atti e documenti di causa e che quindi, deve: 1) consistere in un’errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sìda non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (ex plurimis, Cass. sentt. nn. 3264 del 2007, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 2425 del 2006 e 13915 del 2005, v. anche Cass. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001); - il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede, dunque, come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione, né l’applicabilità di un asserito ius superveniens più favorevole sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata nel giudizio, né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; - venendo al solo motivo di ricorso proposto, esso denuncia la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di intervenuto giudicato esterno formulato dalla società con memoria ex art. 378 c.p.c., con ciò commettendo errore di fatto ex art. 395 c.1 n. 4 c.p.c.; - sostiene parte ricorrente che questa Corte, alla luce della eccezione di intervenuto giudicato esterno ad essa favorevole essendo divenute definitive dopo la presentazione del ricorso per Cassazione delle sentenze di appello emesse in relazione alla contestazione medesima di indebita detrazione iva per gli anni 2003, 2004, 2005, abbia compiuto una lettura degli atti di causa frutto di un errore di percezione, come tale costituente vizio revocatorio; - tale errore consisterebbe nella prospettazione di parte ricorrente per ritenere che la memoria di cui si è detto avesse contenuto meramente illustrativo dei motivi di Cassazione già spesi in ricorso; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - in particolare, ricordando in esordio il contenuto della memoria, questa Corte avrebbe – nel provvedimento del quale si chiede la revocazione - descritto l'atto in parola come meramente illustrativo dei motivi di ricorso affermando così un fatto la cui verità è in contrasto con il tenore della memoria; - osserva parte ricorrente, sul punto, che la memoria in questione dedica invece le prime 17 pagine all'eccezione di intervenuto giudicato esterno favorevole alla società non limitandosi quindi affatto alla sola illustrazione dei motivi di ricorso; - il motivo è privo di fondamento; - nella costante e anche assai recente giurisprudenza di questa Corte si ritiene che (in argomento Cass. Sez.1, Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023) non siano suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali; - ancora, si è precisato in precedenza come (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 321 del 13/01/2015) l' errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche, mentre Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti a giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; - va fatta sul punto, poi, puntuale applicazione anche di quella giurisprudenza in forza della quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4832del 11/03/2015 ) in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale; - nel concreto, si controverteva - nel giudizio di cui alla sentenza revocanda - della legittima detrazione di IVA in relazione a prestazioni di servizi relativi ad attività connesse alla gestione dei rifiuti ex n. 127 quinquies, septies e sexdecies, parte terza, tab. A del d.P.R. n. 633 del 1972 che avrebbero dovuto esser assoggettate ad aliquota agevolata nella misura del 10% in luogo di quella ordinaria applicata; - tale valutazione può avere esiti mutevoli di anno in anno, perché evidentemente possono essere diverse e tra loro autonome le prestazioni in oggetto, anno per anno; ne consegue l’impossibilità di ritenerli elementi di fatto aventi efficacia permanente o pluriennale come quelli suscettibili di costituire elemento di giudicato esterno; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - va quindi confermato il principio giurisprudenziale secondo il quale la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, come già ricordato (in tema anche Cass. n. 6953/2015). Peraltro, può precisarsi come nel processo tributario, "il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, ciò comporti l'estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avente carattere imperativo, compromettendone l'effettività" (Cass. n. 9710/2018); - deve allora anche affermarsi, per conseguenza, che in relazione alle imposte periodiche l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o fattispecie per le quali l'accertamento concerne la "qualificazione" di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass., 4 marzo 2021, n. 5939; 28 novembre 2019, n. 31084); deve cioè trattarsi di elementi costitutivi della fattispecie, capaci di estendersi ad una pluralità di periodi di imposta, assumendo così carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass., 15 settembre 2017, n. 21395; inoltre 7 dicembre 2021, n. 38950; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 3 marzo 2021, n. 5766; 10 ottobre 2019, n. 25516; si veda anche 16 maggio 2019, n. 13152, tutte citate in motivazione dalla recente Cass. 15 marzo 2023, n. 7439); - alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, nessun vizio revocatorio affligge la sentenza qui gravata, difettando in particolare con evidenza sia l’errore compiuto, sia la decisività dello stesso; - per tali ragioni, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 10.000,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r