Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47529/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];,Th R.G.N. 24858/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, rideterminando la pena per un imputato, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; . che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata dei comma 5 del citato art. 73, alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche (così per il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];,Th R.G.N. 24858/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente, rideterminando la pena per un imputato, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; . che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione rispettivamente in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata dei comma 5 del citato art. 73, alla mancata applicazione degli artt. 131-bis e 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsoi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze in parte generiche (così per il primo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]) e nella restante parte reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che Si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47529/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris