CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 24162/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via del Tritone n.102; - ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n.295/2021 della Corte di Appello di Cagliari pubblicata il 23/6/2021; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti;rilevato che, a cura della cancelleria, è stata effettuata alla controparte costituita la comunicazione prevista dall’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, non essendo intervenuta accettazione, i rinunciati vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della controparte costituita, ex art. 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800,00 (oltre euro 200,00 per esborsi). Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22apri