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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 36130/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37455-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37455/2019 Cron.

Rep.

Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 551/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 718/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, causato dalla condotta illegittima della società datoriale, [OSCURATO:PERSONA] spa.

2. La Corte territoriale, interpretata la domanda del lavoratore come di risarcimento del danno da demansionamento (anziché da mobbing, come invece affermato dal tribunale), ha ritenuto dimostrato il legittimo esercizio dello ius variandi di parte datoriale, sollecitato dalle criticità del reparto [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, MIAF) di cui il Sambenedetto era a capo (con la qualifica di Quadro, livello B) dal 1995, criticità riconducibili alla sua gestione; ha accertato l’equivalenza delle mansioni al medesimo assegnate nel marzo 2003, con affidamento di un compito di supervisione e controllo della qualità della rete sulla quasi totalità degli impianti dell’Abruzzo; ha rilevato che nel contesto appena descritto si era “innestato il successivo rifiuto preconcetto da parte del lavoratore di cogliere qualsiasi opportunità lavorativa –equivalente, se non di maggior prestigio - che gli è stata ripetutamente prospettata dalla società fino al 2014” (sentenza, pag. 10, penultimo cpv.).

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l'introduzione dal 2003, dopo la rimozione del Sambenedetto dal ruolo di capo reparto MIAF, di un regime di retribuzione forfettizzata delle trasferte, con esenzione dall'obbligo di timbratura del badge, che ha consentito ai dipendenti di percepire rimborsi per trasferte mai eseguite; fatto decisivo ai fini dell'accertamento del carattere ritorsivo del demansionamento subito dal Sambenedetto, che si era opposto all'introduzione di questa pratica, nonché ai fini della valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai dipendenti della società, signori Palmieri e Fares, unica prova su cui i giudici d'appello hanno fondato il rigetto della domanda; la Corte d’appello ha errato nel giudicare irrilevanti i fatti appena citati, invece indispensabili a dimostrare le ragioni o cause remote del demansionamento posto in essere ai suoi danni.

È denunciata, inoltre, la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 2103 e 2087 c.c., per avere la Corte di merito giudicato irrilevanti le censure oggetto del secondo e del quarto motivo di appello.

La richiesta di risarcimento danni si fondava espressamente sul dedotto demansionamento subito dal dipendente con la rimozione dal ruolo di caporeparto MIAF; in nessun atto difensivo il ricorrente ha dichiarato di aver subito una condotta di mobbing ed ha impugnato la sentenza di primo grado per aver introdotto nel processo un titolo (il mobbing aziendale) diverso da quello enunciato come causa petendidella domanda.

6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 246 e 132 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Andreatta, Palmieri e Fares, unica prova posta a fondamento del ritenuto legittimo esercizio dello ius variandi.7.

Con il terzo motivo si critica la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame delle dichiarazioni rese dai testi Andreatta, Palmieri e Fares, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] spa, in base alle quali sono state considerate provate le criticità nella gestione del Sambenedetto, nonché omesso esame dei documenti da quest’ultimo prodotti sulla pretestuosità delle accuse di incapacità formulate nei suoi confronti.

8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore non avrebbe indicato un solo elemento concreto idoneo ad accreditare la tesi della inattendibilità dei citati testimoni, avendo la Corte omesso di esaminare la copiosa documentazione dal medesimo prodotta a sostegno delle argomentazioni esposte.

9. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore non avrebbe indicato il contenuto delle mansioni dequalificanti, assegnategli con comunicazione del 24 marzo 2003.

Si assume che il ricorrente, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, ha allegato il carattere marginale delle nuove mansioni affidategli, sottolineando che il nuovo incarico non trovava corrispondenza in nessuna altra zona d'Italia ed era sconosciuto al sistema di gestione [OSCURATO:PERSONA].

10. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello omesso di effettuare il doveroso giudizio di equivalenza tra le mansioni svolte dal lavoratore a partire dal 1995, quale capo reparto MIAF, e quelle cui è stato adibito con la comunicazione del 24 marzo 2003; si denuncia inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4, nella parte in cui afferma che è stata “fornita idonea prova anche dell'equivalenza delle mansioni assegnate in data 20 marzo 2003 che aveva portato la società appellata a riconoscergli un considerevole riconoscimento economico”, assumendosi che la società non ha fornito alcuna prova liberatoria, posta a suo carico, in ordine al legittimo esercizio dello ius variandi.

11. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore avrebbe manifestato “un rifiuto preconcetto nel cogliere qualsiasi opportunità lavorativa equivalente, se non di maggior prestigio, che gli è stata ripetutamente prospettata dalla società fino al 2014”; inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4, nella parte in cui qualifica come “di maggior prestigio” le opportunità lavorative che sarebbero state “ripetutamente prospettate dalla società fino al 2014”.

12. I motivi presentano plurimi profili di inammissibilità.

13. Sul primo motivo (pur prescindendo dalla previsione di cui all’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c. atteso che le decisioni di primo e secondo grado non sono fondate sulle stesse identiche ragioni), non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto l’omesso esame, per come dedotto, è riferito alle presunte ragioni della condotta ritorsiva addebitata alla società; queste ragioni, non solo non costituiscono un fatto in senso storico ma, inoltre, non hanno carattere decisivo, come richiesto dalla disposizione citata (v.

Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014), rispetto alla domanda risarcitoria la cui causa petendi, precisata dallo stesso ricorrente nel giudizio di appello (v. sentenza d’appello, pag. 9, secondo cpv.) e nel ricorso per cassazione (v. ricorso, pag. 7), è rappresentata dalla condotta datoriale di demansionamento, e non da una condotta vessatoria, qualificabile come mobbing, rispetto alla quale rileverebbe l’elemento soggettivo datoriale e, specificamente, l’intento persecutorio (v.

Cass. n. 10992 del 2020; n. 12437 del 2018).

La censura investe, nella sostanza, la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha considerato irrilevante, in difetto di prova del demansionamento, ogni indagine volta a ricostruire le ipotetiche ragioni (ritorsive) alla base della condotta datoriale; una simile critica, tuttavia, non assume rilievo ai fini della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per come definita dalle S.U. nelle citate sentenze.

14. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., poiché il motivo in esame non denuncia e non individua affermazioni della sentenza d’appello in contrasto con le citate disposizioni ma critica, unicamente, la motivazione e la valutazione di irrilevanza delle ipotizzate ragioni della condotta datoriale di demansionamento.

15. I motivi di ricorso dal secondo al quarto sono inammissibili perché censurano la selezione e valutazione delle prove, orali e documentali, eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., quindi a prescindere dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico determinato e decisivo, idoneo cioè, ove considerato, a condurre ad un esito diverso della lite.

Infondato è l’assunto di omessa valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali, atteso che la sentenza ha espressamente motivato sul punto (v. pag. 11, penultimo cpv.) e non è dedotto né è configurabile il carattere apparente o logicamente inconciliabile delle argomentazioni utilizzate.

16. I motivi dal quinto al settimo sono inammissibili perché includono censure riconducibili ai diversi vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c. al n. 3 e al n. 5 c.p.c., censure logicamente incompatibili atteso che la prima presuppone un accertamento fattuale incontestato mentre la seconda critica proprio l’accertamento fattuale (v.

Cass.n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).

17. Comunque, non ricorre la violazione dell’art. 2103 c.c. poiché la sentenza impugnata ha effettuato il giudizio di equivalenza delle mansioni assegnate al dipendente nel marzo del 2003 rispetto a quelle precedentemente svolte ed ha escluso che fosse rinvenibile qualsiasi profilo di dequalificazione (v. sentenza, p. 11, ultimo cpv. e p. 12, primo cpv.).

Neppure è configurabile la violazione dell’art.2697 c.c. poiché la Corte di merito ha correttamente addossato al lavoratore l’onere di allegare circostanze di fatto significative dell'illegittimo esercizio del potere datoriale (v.

Cass. n. 15527 del 2014; n. 4211 del 2016; n. 26477 del 2018) ed ha rilevato come il dipendente non avesse dedotto “specifici indici sintomatici dell’allegato demansionamento, avendo omesso finanche di prendere posizione in maniera specifica sul contenuto degli incarichi propostigli e, segnatamente, su quello affidatogli il 20 marzo 2003” (sentenza, p. 12, secondo cpv.); ha, infine, considerato raggiunta la prova in ordine alla equivalenza delle mansioni al medesimo assegnate nel marzo 2003, dando atto dello “sforzo della società di reperire altri incarichi che potessero risultare di maggior gradimento dell'appellante, a fronte della graduale elusione dell'incarico affidatogli il 20 marzo 2003” (sentenza, p. 12, secondo cpv.).

18. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt.115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove.19.

Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., atteso che non ricorre alcuna delle ipotesi di "anomalia motivazionale" denunciabile in cassazione (v.

Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma si è in presenza di una motivazione certamente esistente e priva di intrinseche illogicità e che solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione.

20. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37455-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.37455/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 551/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 718/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando, sia pure con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, causato dalla condotta illegittima della società datoriale, [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. La Corte territoriale, interpretata la domanda del lavoratore come di risarcimento del danno da demansionamento (anziché da mobbing, come invece affermato dal tribunale), ha ritenuto dimostrato il legittimo esercizio dello ius variandi di parte datoriale, sollecitato dalle criticità del reparto [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, MIAF) di cui il Sambenedetto era a capo (con la qualifica di Quadro, livello B) dal 1995, criticità riconducibili alla sua gestione; ha accertato l’equivalenza delle mansioni al medesimo assegnate nel marzo 2003, con affidamento di un compito di supervisione e controllo della qualità della rete sulla quasi totalità degli impianti dell’Abruzzo; ha rilevato che nel contesto appena descritto si era “innestato il successivo rifiuto preconcetto da parte del lavoratore di cogliere qualsiasi opportunità lavorativa –equivalente, se non di maggior prestigio - che gli è stata ripetutamente prospettata dalla società fino al 2014” (sentenza, pag. 10, penultimo cpv.). 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia l'introduzione dal 2003, dopo la rimozione del Sambenedetto dal ruolo di capo reparto MIAF, di un regime di retribuzione forfettizzata delle trasferte, con esenzione dall'obbligo di timbratura del badge, che ha consentito ai dipendenti di percepire rimborsi per trasferte mai eseguite; fatto decisivo ai fini dell'accertamento del carattere ritorsivo del demansionamento subito dal Sambenedetto, che si era opposto all'introduzione di questa pratica, nonché ai fini della valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai dipendenti della società, signori Palmieri e Fares, unica prova su cui i giudici d'appello hanno fondato il rigetto della domanda; la Corte d’appello ha errato nel giudicare irrilevanti i fatti appena citati, invece indispensabili a dimostrare le ragioni o cause remote del demansionamento posto in essere ai suoi danni. È denunciata, inoltre, la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 2103 e 2087 c.c., per avere la Corte di merito giudicato irrilevanti le censure oggetto del secondo e del quarto motivo di appello. La richiesta di risarcimento danni si fondava espressamente sul dedotto demansionamento subito dal dipendente con la rimozione dal ruolo di caporeparto MIAF; in nessun atto difensivo il ricorrente ha dichiarato di aver subito una condotta di mobbing ed ha impugnato la sentenza di primo grado per aver introdotto nel processo un titolo (il mobbing aziendale) diverso da quello enunciato come causa petendidella domanda. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 246 e 132 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di motivare sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Andreatta, Palmieri e Fares, unica prova posta a fondamento del ritenuto legittimo esercizio dello ius variandi.7. Con il terzo motivo si critica la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame delle dichiarazioni rese dai testi Andreatta, Palmieri e Fares, dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] spa, in base alle quali sono state considerate provate le criticità nella gestione del Sambenedetto, nonché omesso esame dei documenti da quest’ultimo prodotti sulla pretestuosità delle accuse di incapacità formulate nei suoi confronti. 8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore non avrebbe indicato un solo elemento concreto idoneo ad accreditare la tesi della inattendibilità dei citati testimoni, avendo la Corte omesso di esaminare la copiosa documentazione dal medesimo prodotta a sostegno delle argomentazioni esposte. 9. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore non avrebbe indicato il contenuto delle mansioni dequalificanti, assegnategli con comunicazione del 24 marzo 2003. Si assume che il ricorrente, fin dal ricorso introduttivo di primo grado, ha allegato il carattere marginale delle nuove mansioni affidategli, sottolineando che il nuovo incarico non trovava corrispondenza in nessuna altra zona d'Italia ed era sconosciuto al sistema di gestione [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello omesso di effettuare il doveroso giudizio di equivalenza tra le mansioni svolte dal lavoratore a partire dal 1995, quale capo reparto MIAF, e quelle cui è stato adibito con la comunicazione del 24 marzo 2003; si denuncia inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4, nella parte in cui afferma che è stata “fornita idonea prova anche dell'equivalenza delle mansioni assegnate in data 20 marzo 2003 che aveva portato la società appellata a riconoscergli un considerevole riconoscimento economico”, assumendosi che la società non ha fornito alcuna prova liberatoria, posta a suo carico, in ordine al legittimo esercizio dello ius variandi. 11. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'affermazione secondo cui il lavoratore avrebbe manifestato “un rifiuto preconcetto nel cogliere qualsiasi opportunità lavorativa equivalente, se non di maggior prestigio, che gli è stata ripetutamente prospettata dalla società fino al 2014”; inoltre, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 132, primo comma, n. 4, nella parte in cui qualifica come “di maggior prestigio” le opportunità lavorative che sarebbero state “ripetutamente prospettate dalla società fino al 2014”. 12. I motivi presentano plurimi profili di inammissibilità. 13. Sul primo motivo (pur prescindendo dalla previsione di cui all’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c. atteso che le decisioni di primo e secondo grado non sono fondate sulle stesse identiche ragioni), non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto l’omesso esame, per come dedotto, è riferito alle presunte ragioni della condotta ritorsiva addebitata alla società; queste ragioni, non solo non costituiscono un fatto in senso storico ma, inoltre, non hanno carattere decisivo, come richiesto dalla disposizione citata (v. Cass., S.U. n. 8053 e 8054 del 2014), rispetto alla domanda risarcitoria la cui causa petendi, precisata dallo stesso ricorrente nel giudizio di appello (v. sentenza d’appello, pag. 9, secondo cpv.) e nel ricorso per cassazione (v. ricorso, pag. 7), è rappresentata dalla condotta datoriale di demansionamento, e non da una condotta vessatoria, qualificabile come mobbing, rispetto alla quale rileverebbe l’elemento soggettivo datoriale e, specificamente, l’intento persecutorio (v. Cass. n. 10992 del 2020; n. 12437 del 2018). La censura investe, nella sostanza, la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha considerato irrilevante, in difetto di prova del demansionamento, ogni indagine volta a ricostruire le ipotetiche ragioni (ritorsive) alla base della condotta datoriale; una simile critica, tuttavia, non assume rilievo ai fini della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per come definita dalle S.U. nelle citate sentenze. 14. Neppure vi è spazio per ritenere integrata la violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., poiché il motivo in esame non denuncia e non individua affermazioni della sentenza d’appello in contrasto con le citate disposizioni ma critica, unicamente, la motivazione e la valutazione di irrilevanza delle ipotizzate ragioni della condotta datoriale di demansionamento. 15. I motivi di ricorso dal secondo al quarto sono inammissibili perché censurano la selezione e valutazione delle prove, orali e documentali, eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., quindi a prescindere dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico determinato e decisivo, idoneo cioè, ove considerato, a condurre ad un esito diverso della lite. Infondato è l’assunto di omessa valutazione di attendibilità delle deposizioni testimoniali, atteso che la sentenza ha espressamente motivato sul punto (v. pag. 11, penultimo cpv.) e non è dedotto né è configurabile il carattere apparente o logicamente inconciliabile delle argomentazioni utilizzate. 16. I motivi dal quinto al settimo sono inammissibili perché includono censure riconducibili ai diversi vizi contemplati dall’art. 360 c.p.c. al n. 3 e al n. 5 c.p.c., censure logicamente incompatibili atteso che la prima presuppone un accertamento fattuale incontestato mentre la seconda critica proprio l’accertamento fattuale (v. Cass.n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 17. Comunque, non ricorre la violazione dell’art. 2103 c.c. poiché la sentenza impugnata ha effettuato il giudizio di equivalenza delle mansioni assegnate al dipendente nel marzo del 2003 rispetto a quelle precedentemente svolte ed ha escluso che fosse rinvenibile qualsiasi profilo di dequalificazione (v. sentenza, p. 11, ultimo cpv. e p. 12, primo cpv.). Neppure è configurabile la violazione dell’art.2697 c.c. poiché la Corte di merito ha correttamente addossato al lavoratore l’onere di allegare circostanze di fatto significative dell'illegittimo esercizio del potere datoriale (v. Cass. n. 15527 del 2014; n. 4211 del 2016; n. 26477 del 2018) ed ha rilevato come il dipendente non avesse dedotto “specifici indici sintomatici dell’allegato demansionamento, avendo omesso finanche di prendere posizione in maniera specifica sul contenuto degli incarichi propostigli e, segnatamente, su quello affidatogli il 20 marzo 2003” (sentenza, p. 12, secondo cpv.); ha, infine, considerato raggiunta la prova in ordine alla equivalenza delle mansioni al medesimo assegnate nel marzo 2003, dando atto dello “sforzo della società di reperire altri incarichi che potessero risultare di maggior gradimento dell'appellante, a fronte della graduale elusione dell'incarico affidatogli il 20 marzo 2003” (sentenza, p. 12, secondo cpv.). 18. Neppure è fondata la censura di violazione degli artt.115, 116 c.p.c., che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove.19. Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c., atteso che non ricorre alcuna delle ipotesi di "anomalia motivazionale" denunciabile in cassazione (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma si è in presenza di una motivazione certamente esistente e priva di intrinseche illogicità e che solo attraverso un riesame fattuale, inammissibile in questa sede, potrebbe essere rimessa in discussione. 20. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 36130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris