CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione e vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo con particolare riferimento alla mancata conoscenza della qualità di pubblico ufficiale del soggetto richiedente, è manifestamente infondato in quanto muove da una prospettazione del fatto diversa da quella ricostruita dal giudice di merito (pag. 2 sentenza impugnata) e inoltre postula tesi giuridiche contrastanti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. per tutte Sez. 6, n. 361 del 1/12/1971, dep. 1972, Monticone, Rv. 119917, secondo cui l'ignoranza della qualificazione giuridica di pubblico ufficiale della persona offesa non vale ad escludere l'elemento psicologico del reato quando l'agente, pur ignorandone le precise attribuzioni, sappia tuttavia - o debba necessariamente sapere - che essa esercita in atto una determinata funzione pubblica. La definizione di pubblico ufficiale di cui all'art. 357 cod. pen. ha natura di norma penale, non soltanto perché inserita nel codice penale, ma soprattutto perché deve ritenersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura del pubblico ufficiale quale soggetto attivo o passivo di reato. Pertanto, l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale dell'offeso, che derivi da ignoranza o da falsa interpretazione della suddetta norma, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale); Ritenuto, inoltre, che l'asserita inoffensività della condotta fa leva su assunti apodittici, quasi irridenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co