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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 37294/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, là dove, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 186, comrni 2, lett. c), 2-bis, cod. strada, ha disposto la confisca della vettura con cui è stato commesso il reato.

Secondo il ricorrente, trattandosi di autocarro non appartenente all'imputato ma alla omonima ditta individuale, il giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo.

2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Anche ammesso che l'autocarro sia uno strumento di lavoro della impresa individuale dell'imputato, è indubbio che si tratti di veicolo sul quale il medesimo ha un effettivo e concreto dominio, come tale soggetto a confisca ai sensi di legge, sulla scorta del principio per cui, ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (cfr. Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Rv. 279052 01).

Nella specie è pacifico che l'imputato è stato sorpreso alla guida del veicolo in stato di alterazione da sostanze alcoliche„ sicché sostenere che l'autocarro fosse normalmente guidato da un dipendente della ditta, oltre ad essere smentito da quanto accertato, è questione di fatto priva di rilevanza ai presenti fini.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, là dove, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti del medesimo per il reato di cui all'art. 186, comrni 2, lett. c), 2-bis, cod. strada, ha disposto la confisca della vettura con cui è stato commesso il reato. Secondo il ricorrente, trattandosi di autocarro non appartenente all'imputato ma alla omonima ditta individuale, il giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo. 2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato. Anche ammesso che l'autocarro sia uno strumento di lavoro della impresa individuale dell'imputato, è indubbio che si tratti di veicolo sul quale il medesimo ha un effettivo e concreto dominio, come tale soggetto a confisca ai sensi di legge, sulla scorta del principio per cui, ai fini della confisca prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di "appartenenza" del veicolo non va intesa soltanto in senso formale come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma anche in senso sostanziale, come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (cfr. Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020, Rv. 279052 01). Nella specie è pacifico che l'imputato è stato sorpreso alla guida del veicolo in stato di alterazione da sostanze alcoliche„ sicché sostenere che l'autocarro fosse normalmente guidato da un dipendente della ditta, oltre ad essere smentito da quanto accertato, è questione di fatto priva di rilevanza ai presenti fini. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.P P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris