CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t. OSSERVA Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] che tali motivi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limitano, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Rilevato che i ricorrenti, con il secondo motivo, lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e al carattere eccessivo della pena inflitta, e il Raviola, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che anche tali motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono in una sollecitazione di un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il