Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:C:2026:34
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0144
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
22 gennaio 2026 (
*1
)
«Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Normativa nazionale che stabilisce, per taluni materiali di base destinati alla costruzione, prezzi di riferimento inferiori ai prezzi di mercato – Obbligo di pagare una «tassa mineraria aggiuntiva» pari al 90% della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita – Misura che incide maggiormente su imprese detenute da società stabilite in altri Stati membri – Assenza di giustificazione – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “altro requisito”»
Nella causa C‑144/24,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 23 febbraio 2024,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da L. Armati, M. Mataija e A. Tokár, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata da M. Z. Fehér, R. [OSCURATO:PERSONA] e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M. L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo adottato
–
le disposizioni relative al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva e al volume minimo di estrazione di talune risorse minerarie contenute, rispettivamente, nel a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet [decreto governativo n. 404/2021 (VII. 8.) relativo alla tassa mineraria aggiuntiva da versare ai fini del rilancio dell’economia, in prosieguo: il «decreto n. 404/2021»] e nel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet [decreto governativo n. 405/2021 (VII. 8.) recante deroga alla legge n. XLVIII del 1993 sulle miniere, in prosieguo: il «decreto n. 405/2021»], nonché
–
gli articoli 27/A, 27/B e 27/C del a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (legge n. XLVIII del 1993 sulle miniere), come modificata dal az egyes Energetikai és Közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról 2021. évi CXXXVI. törvény (legge n. CXXXVI del 2021 recante modifica di alcune leggi relative all’energia, ai trasporti e a materie connesse; in prosieguo: la «legge n. CXXXVI del 2021») (in prosieguo: la «legge sulle miniere»),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (
GU 2015, L 241, pag. 1
).
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
2
Ai sensi dell’articolo 49 TFUE:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».
3
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(…)
d)
“altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
(…)
g)
“progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali».
4
L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».
B.
Diritto ungherese
1.
La legge sulle miniere
5
Ai sensi dell’articolo 27/A della legge sulle miniere:
«(1) Nell’ambito delle sue competenze in materia di gestione delle risorse minerarie, l’autorità di vigilanza mineraria [([OSCURATO:PERSONA])] monitora i processi economici relativi alla ricerca, all’estrazione, al commercio e all’utilizzo a livello dell’economia nazionale delle materie prime minerarie. L’autorità di vigilanza mineraria verifica in tale contesto se sussista una situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato.
(2) Qualora il valore mensile dell’indice dei prezzi del settore dei materiali di base destinati alla costruzione pubblicato dal [[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio centrale di statistica, [OSCURATO:PERSONA])] (…) evidenzi un aumento dei prezzi del settore dei materiali da costruzione di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – almeno due volte nell’arco di dodici mesi –, il [presidente dell’autorità di vigilanza mineraria] può dichiarare con decreto l’esistenza una situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato.
(…)
(4) Il decreto di cui al paragrafo 2 deve precisare la durata della situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato, che non può essere superiore a un anno».
(…)».
6
L’articolo 27/B della legge sulle miniere prevede quanto segue:
«(1) Il [presidente dell’autorità di vigilanza mineraria] specifica con decreto, per i siti minerari stabiliti ai fini dello sfruttamento di materie prime e di materiali di base destinati alla costruzione e dotati di almeno 5000000 m
3
di risorse minerarie estraibili,
a)
i requisiti dettagliati relativi al volume minimo di risorse minerarie da estrarre e al relativo calendario di estrazione,
b)
le norme in materia di quantità e di termini dell’estrazione operativa che differiscono dalle norme sancite dall’articolo 49, punto 49,
c)
le norme in materia di termine di avvio dell’estrazione operativa e di proroga di detto termine che differiscono dalle norme sancite dall’articolo 26/A, paragrafi 4, 6b e 6c,
d)
le norme in materia di interruzione o sospensione dell’estrazione che differiscono dalle norme sancite dall’articolo 30, paragrafo 4,
per la durata della situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato.
(…)
(5) In caso di inosservanza dei requisiti elencati al paragrafo 1, lettere b) e c), definiti nel decreto di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza mineraria revoca all’operatore minerario il titolo minerario».
7
L’articolo 27/C di detta legge così dispone:
«(1) In caso di situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato, l’impresa di cui ai paragrafi 2 e 3 è tenuta al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva ai sensi del presente articolo.
(2) È tenuta al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva l’impresa che
a)
sia tenuta a pagare una tassa mineraria ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), e
b)
che eserciti, a titolo di attività principale,
ba)
nel settore dell’estrazione di materie prime e di materiali di base destinati alla costruzione, nonché
bb)
nel settore della fabbricazione di prodotti utilizzati come materiali di base per la costruzione,
un’attività economica definita dal [presidente dell’autorità di vigilanza mineraria] con decreto, e che
c)
abbia realizzato un fatturato pari o superiore a 3000000000 di fiorini ungheresi (HUF) [(circa EUR 7715000)] – escluse le imprese collegate – nel secondo esercizio fiscale precedente alla situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato instaurata con decreto del [presidente dell’autorità di vigilanza mineraria].
(…)
(5) Il soggetto tenuto al pagamento ai sensi del paragrafo 2 è tenuto a pagare una tassa mineraria aggiuntiva in caso di vendita di prodotti che fungono da materiali di base per la costruzione, da esso estratti o trasformati, se il prezzo di vendita per tonnellata figurante sul documento contabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto [(IVA)], supera il prezzo unitario di riferimento per tonnellata stabilito nel decreto del [presidente dell’autorità di vigilanza mineraria]. L’importo della tassa mineraria aggiuntiva è pari al 90% della quantità venduta moltiplicata per la differenza tra il prezzo di vendita per tonnellata e il prezzo unitario di riferimento per tonnellata. Il prezzo di vendita indicato sul documento contabile non può includere il costo del servizio e il prezzo di vendita non può essere ridotto del costo del servizio.
(…)».
2.
I decreti nn. 404/2021 e 405/2021
8
I decreti nn. 404/2021 e 405/2021 erano stati inizialmente adottati con effetto dal 9 luglio 2021 per la sola durata della pandemia di COVID‑19. Tuttavia, gli effetti di tali decreti sono stati più volte prorogati a causa della guerra in Ucraina ed erano quindi ancora in vigore alla data di proposizione del presente ricorso per inadempimento.
a)
Decreto n. 404/2021
9
L’articolo 1 del decreto n. 404/2021 dispone quanto segue:
«(1) In deroga a[lla a [OSCURATO:PERSONA] gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (legge n. CXCIV del 2011 relativa alla stabilità economica dell’[OSCURATO:PERSONA])], è tenuta al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva l’impresa che
a)
sia tenuta a pagare una tassa mineraria ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), della [legge sulle miniere], e
b)
abbia come attività principale
ba)
l’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia (NACE 0811),
bb)
l’estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino (NACE 0812),
bc)
la produzione di cemento (NACE 2351) o
bd)
la produzione di calce e gesso (NACE 2352),
be)
la fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta (NACE 2332)
bf)
la fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (NACE 2331),
e di cui
c)
il fatturato netto nel 2019 – escludendo le imprese ad essa collegate ai sensi della [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (legge relativa all’imposta sulle società e sui dividendi)] – abbia raggiunto o superato HUF 3000000000.
(2) Il soggetto tenuto al pagamento ai sensi del paragrafo 1, che estragga, trasformi o produca, come materiali di base per la costruzione,
a)
sabbia calibrata da esso venduta a più di 700 HUF [(circa EUR 1,80)]/tonnellata,
b)
ghiaia calibrata da esso venduta a più di 900 HUF [(circa EUR 2,30)]/tonnellata,
c)
ghiaia sabbiosa calibrata da esso venduta a più di 700 HUF/tonnellata,
d)
ghiaia sabbiosa naturale da esso venduta a più di 700 HUF/tonnellata,
e)
cemento da esso venduto a più di 20000 HUF [(circa EUR 51,50)]/tonnellata,
(…)
– IVA esclusa – è tenuto a pagare, a titolo di tassa mineraria aggiuntiva, il 90% della differenza tra il suo fatturato effettivo e il fatturato determinato sulla base del quantitativo venduto e del prezzo fissato nel presente paragrafo.
(…)
(3) Nella vendita dei prodotti di cui al paragrafo 2, il venditore, qualora non sia tenuto al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, deve perseguire un margine di profitto ragionevole, tenendo conto dei valori indicati ai paragrafi 2 e 2a.
(4) Se un venditore che non è tenuto al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva applica una politica dei prezzi volta a ottenere profitti irragionevoli, contraria alle disposizioni di cui al paragrafo 3, il [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]- és Vámigazgatóság [(amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, [OSCURATO:PERSONA])] può avviare un procedimento amministrativo tributario.
(…)
(7) Ai fini del presente decreto, per attività principale ai sensi del paragrafo 1 deve intendersi l’attività che l’impresa ha esercitato come attività principale in un qualsiasi momento nel corso del 2019».
b)
Decreto n. 405/2021
10
L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3a, del decreto n. 405/2021 prevede quanto segue:
«(1) Tenuto conto della situazione eccezionale causata dalla pandemia di COVID-19, l’autorità di vigilanza mineraria adotta, per i siti minerari stabiliti ai fini dello sfruttamento di materie prime e di materiali di base destinati alla costruzione, una decisione che obbliga l’operatore minerario
a)
che abbia ottenuto il piano operativo tecnico per l’avvio dell’estrazione operativa prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ad avviare l’estrazione operativa entro un anno, in misura di almeno il 50% del volume di estrazione massimo autorizzato nel primo piano operativo tecnico per l’estrazione, prima della modifica;
b)
che ottenga il piano operativo tecnico per l’avvio dell’estrazione operativa dopo l’entrata in vigore del presente decreto, ad avviare l’estrazione operativa entro un anno, in misura del 100% del volume di estrazione massimo autorizzato nel primo piano operativo tecnico per l’estrazione, prima della modifica.
(…)
(2) L’operatore minerario che procede all’estrazione operativa di materie prime e di materiali di base destinati alla costruzione può ridurre il volume di estrazione previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza mineraria. L’operatore minerario può presentare domanda di riduzione del volume di estrazione entro il ventesimo giorno del mese successivo all’ultimo giorno del periodo di estrazione di un anno fissato al paragrafo 1.
(2a) La riduzione del volume di estrazione può essere autorizzata se:
a)
l’operatore minerario ha subito un caso di forza maggiore, o
b)
sussiste un motivo imperativo esterno non contemplato dalla lettera a), che non rientra nell’ambito di attività dell’operatore.
(3) In assenza di avvio dell’estrazione ai sensi del paragrafo 1, salvo nei casi previsti al paragrafo 3a, l’autorità di vigilanza mineraria revoca all’operatore minerario il titolo minerario e designa quale nuovo detentore del titolo minerario sul sito minerario in questione la [OSCURATO:PERSONA] Vagyonkezelő Zrt. [(società nazionale ungherese di gestione degli attivi)], affinché eserciti il diritto di proprietà per conto dello Stato ungherese.
(3a) L’autorità di vigilanza mineraria non revoca il titolo minerario all’operatore minerario se esso dimostra l’esistenza di un motivo che esclude l’applicazione di tale regola, conformemente al paragrafo 2a».
II.
Procedimento precontenzioso
11
Il 6 aprile 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida, con la quale metteva in discussione la compatibilità dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 nonché della legge n. CXXXVI del 2021, che ha inserito gli articoli 27/A, 27/B e 27/C nella legge sulle miniere, con, in particolare, l’articolo 49 TFUE e l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.
12
Secondo tale istituzione, il decreto n. 404/2021 aveva, da un lato, fissato prezzi ufficiali inferiori ai prezzi di mercato per taluni materiali di base destinati alla costruzione, quali la sabbia, la ghiaia e il cemento, e, dall’altro, imposto alle maggiori imprese che estraggono o fabbricano tali materiali, che erano quasi tutte detenute da società stabilite in altri Stati membri, il pagamento di una tassa, detta «tassa mineraria aggiuntiva», il cui importo corrispondeva al 90% della differenza tra il prezzo di riferimento fissato da tale decreto e il prezzo di vendita effettivo di tali materiali di base. Allo stesso tempo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le imprese nei confronti delle quali si applicavano detti decreti sarebbero state tenute, in forza del decreto n. 405/2021, a mantenere un livello di estrazione minimo fissato dal governo al fine di non perdere la loro licenza mineraria. La legge n. CXXXVI del 2021, dal canto suo, avrebbe autorizzato il presidente dell’autorità di vigilanza mineraria ad adottare misure analoghe.
13
Nella sua risposta del 13 giugno 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] ha contestato le infrazioni menzionate nella lettera di diffida. In particolare, tale Stato membro ha sostenuto che la tassa mineraria aggiuntiva era un’imposta, che le disposizioni controverse erano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e che esse limitavano la libertà di stabilimento soltanto in modo proporzionato.
14
Il 26 gennaio 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato all’[OSCURATO:PERSONA] un parere motivato, nel quale ribadiva, in sostanza, gli argomenti esposti nella sua lettera di diffida. Detta istituzione ha invitato tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla ricezione di quest’ultimo.
15
Con lettera del 30 marzo 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato, sostenendo l’infondatezza degli inadempimenti addebitati.
16
Non persuasa da detta risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in data 23 febbraio 2024, il presente ricorso per inadempimento.
III.
Sul ricorso
17
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due censure, vertenti rispettivamente sulla violazione dell’articolo 49 TFUE e dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.
A.
Sulla prima censura, vertente sulla violazione dell’articolo 49 TFUE
1.
Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento
a)
Argomenti delle parti
18
Per quanto riguarda, anzitutto, il decreto n. 404/2021, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’articolo 1, paragrafo 2, di detto decreto fissa un prezzo di riferimento per cinque materiali di base destinati alla costruzione, vale a dire la sabbia calibrata, la ghiaia calibrata, la ghiaia sabbiosa calibrata, la ghiaia sabbiosa naturale e il cemento. In caso di vendita al di sopra di tale prezzo, l’impresa in questione dovrebbe pagare la tassa mineraria aggiuntiva istituita da tale decreto, il cui importo corrisponderebbe al 90% della differenza tra il suo fatturato effettivo e il fatturato stabilito sulla base del quantitativo venduto e del suddetto prezzo.
19
Per quanto riguarda, poi, il decreto n. 405/2021, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in forza dell’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 2a, di quest’ultimo, l’autorità di vigilanza mineraria impone agli operatori minerari di avviare effettivamente l’attività di estrazione entro un anno e nella misura o almeno del 50% del volume di estrazione massimo autorizzato nel piano operativo tecnico per l’estrazione, o del 100% di tale volume di estrazione, in funzione della data in cui tale piano è stato ottenuto (in prosieguo: l’«obbligo minimo di estrazione»). Il volume minimo di estrazione applicabile potrebbe essere ridotto solo previa autorizzazione concessa da detta autorità qualora l’operatore minerario abbia subito un caso di forza maggiore o sussista un altro motivo imperativo esterno. In mancanza di tale autorizzazione, all’operatore che non rispetti l’obbligo minimo di estrazione verrebbe revocato il suo titolo minerario.
20
Per quanto riguarda, infine, la legge sulle miniere, gli articoli da 27/A a 27/C di quest’ultima autorizzerebbero il presidente dell’autorità di vigilanza mineraria ad adottare misure analoghe a quelle previste nei decreti nn. 404/2021 e 405/2021. Il fatto che il presidente di tale autorità non abbia adottato siffatte misure, sebbene le condizioni per l’applicazione di queste ultime fossero soddisfatte, potrebbe spiegarsi in ragione della circostanza che il legislatore ungherese ha prorogato, a causa della guerra in Ucraina, la durata di applicazione di tali decreti, inizialmente limitata alla durata della pandemia di COVID-19.
21
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’insieme di tali misure abbia l’effetto di restringere la libertà di stabilimento.
22
A tal riguardo, detta istituzione afferma di aver constatato, nel corso del procedimento precontenzioso, che i prezzi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto n. 404/2021 erano sempre stati inferiori ai prezzi di mercato per tutti i materiali di base ivi menzionati.
23
Essa avrebbe altresì constatato che, delle 340 imprese attive in [OSCURATO:PERSONA] nei settori di attività definiti in tale decreto, solo quattro sarebbero tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva e che queste ultime sarebbero tutte, salvo un’eccezione, detenute da un’impresa stabilita in un altro Stato membro. Benché tali quattro imprese rappresentino solo l’1,2% del totale delle 340 imprese, esse deterrebbero tuttavia nel complesso il 25% delle quote di mercato in tali settori di attività.
24
Le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva si vedrebbero obbligate a vendere i loro prodotti al prezzo fissato nel decreto n. 404/2021 per evitare l’obbligo di pagare, a titolo di detta tassa, il 90% della differenza tra tale prezzo e il prezzo di mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò costringe dette imprese, a differenza di quelle non tenute al pagamento di detta tassa, a operare in perdita. Il decreto n. 405/2021 accentuerebbe tale effetto, in quanto le imprese tenute a versare la medesima tassa dovrebbero, per non vedersi revocare il proprio titolo minerario, sottoporsi all’obbligo minimo di produzione prescritto da tale decreto, anche se operano in perdita.
25
Tale istituzione sostiene che, in tali circostanze, i due decreti di cui trattasi, sia separatamente sia congiuntamente, impediscono o rendono meno attraente per le imprese stabilite in altri Stati membri l’esercizio della loro libertà di stabilimento, per tre ordini di ragioni.
26
In primo luogo, per quanto riguarda le imprese stabilite in altri Stati membri che intendano entrare nel mercato ungherese, dette norme renderebbero più difficile il loro accesso a tale mercato. Inoltre, in forza del decreto n. 405/2021, esse sarebbero tenute a raggiungere in un anno il volume di estrazione corrispondente all’obbligo minimo di estrazione, mentre il decreto n. 404/2021 complicherebbe fortemente, o addirittura escluderebbe, la realizzazione di utili.
27
In secondo luogo, per le imprese stabilite in altri Stati membri già presenti sul mercato ungherese, l’introduzione di nuove condizioni relative all’esercizio di un’attività economica renderebbe meno attraente, se non impossibile, l’esercizio della loro libertà di stabilimento, dal momento che i loro utili verrebbero considerevolmente ridotti. Sarebbe persino possibile che tali imprese debbano operare in perdita.
28
In terzo luogo, dal punto 53 della sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (
C‑201/15
,
EU:C:2016:972
), risulterebbe che l’esercizio della libertà di stabilimento implica, in linea di principio, che gli operatori economici hanno non solo la libertà di determinare la natura e la portata dell’attività economica che sarà svolta nello Stato membro ospitante, ma anche la libertà di ridurre, successivamente, il volume di tale attività. Orbene, l’obbligo minimo di estrazione non consentirebbe l’esercizio di tale aspetto della libertà di stabilimento.
29
Infine, la normativa nazionale in esame condurrebbe a una discriminazione indiretta in quanto si applicherebbe, con una sola eccezione, a imprese controllate da società stabilite in altri Stati membri.
30
L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per concludere nel senso dell’esistenza di un inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] si basi erroneamente su un’applicazione cumulativa delle normative nazionali oggetto del presente ricorso.
31
Infatti, secondo tale Stato membro, gli effetti dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 non sono cumulabili, in quanto questi ultimi non possono essere applicati congiuntamente.
32
Il decreto n. 405/2021 riguarderebbe, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, solo gli operatori minerari che non avevano ancora effettivamente avviato la loro attività di estrazione alla data di entrata in vigore di tale decreto, vale a dire il 9 luglio 2021. Tali operatori, per definizione, non soddisferebbero i criteri relativi alla loro attività principale nel 2019 e al fatturato netto da essi realizzato nel corso dello stesso anno, ai quali fa riferimento il decreto n. 404/2021 per identificare le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva.
33
Pertanto, in pratica, l’obbligo minimo di estrazione previsto dal decreto n. 405/2021 non riguarderebbe le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva istituita dal decreto n. 404/2021.
34
Inoltre, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere prevedono solo un quadro normativo che autorizza il presidente dell’autorità nazionale competente ad adottare determinate norme, in via eccezionale e temporanea. Non solo tali norme non sarebbero ancora state adottate, ma, inoltre, le disposizioni di tali articoli e le disposizioni dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 non sarebbero identiche nella sostanza.
35
Per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare che detti decreti limitano la libertà di stabilimento, l’[OSCURATO:PERSONA] replica, in primo luogo, per quanto riguarda le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendano entrare nel mercato ungherese, che l’obbligo minimo di estrazione si applica a tutti i nuovi arrivati su tale mercato, nazionali o non nazionali, il che esclude qualsiasi violazione della libertà di stabilimento.
36
Inoltre, la legge sulle miniere prevederebbe, come regola generale, l’obbligo di avviare effettivamente l’attività di estrazione entro un dato termine e, per i siti minerari di una certa importanza, di raggiungere un volume minimo di estrazione. Il decreto n. 405/2021 imporrebbe, rispetto a tale regime generale, un obbligo rafforzato di estrazione per un periodo transitorio, tenuto conto di una situazione di emergenza, e l’articolo 27/B di tale legge consentirebbe, sempre in via transitoria, di derogare alle disposizioni normalmente applicabili. La circostanza che, in una situazione temporanea, il volume minimo di estrazione superi il livello normalmente applicabile non sarebbe sproporzionata.
37
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le imprese già presenti sul mercato ungherese, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tassa mineraria aggiuntiva è un’imposta fondata su criteri neutri quali il fatturato netto realizzato nel corso del 2019 e il prezzo di riferimento fissato dal decreto n. 404/2021. Quest’ultimo, al fine di mantenere proporzionato l’onere fiscale, collegherebbe l’obbligo fiscale all’importo del fatturato. A tal riguardo, al punto 50 della sentenza del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
), la Corte avrebbe riconosciuto che il volume d’affari poteva essere considerato un criterio distintivo neutro, in quanto rappresenterebbe un indicatore pertinente della capacità contributiva dei soggetti passivi.
38
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (
C‑201/15
,
EU:C:2016:972
), essa riguarderebbe un contesto diverso da quello della presente causa, cosicché non se ne potrebbe dedurre una conclusione generale secondo cui gli Stati membri non possono, nei limiti delle loro competenze, adottare misure idonee a incidere sul volume dell’attività economica delle imprese.
39
Per quanto concerne, infine, l’esistenza di una discriminazione indiretta, il fatto che le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva siano principalmente detenute da imprese stabilite in altri Stati membri deriverebbe dalle caratteristiche specifiche del mercato ungherese, nel quale le imprese con più potere di mercato nel settore interessato risulterebbero essere imprese straniere. A tal riguardo, la presente causa sarebbe paragonabile a quelle che hanno dato luogo alle sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
) e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑323/18
,
EU:C:2020:140
).
40
Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza della posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli effetti dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 non sono cumulativi, per il motivo che tali decreti non sarebbero applicabili congiuntamente. Infatti, dall’articolo 1, paragrafi 2 e 2a, del decreto n. 405/2021 risulterebbe che le imprese che già esercitano un’attività di estrazione sono soggette all’obbligo minimo di estrazione. Orbene, tali imprese rientrerebbero anche nell’ambito di applicazione del decreto n. 404/2021.
41
A tal riguardo, nella sua controreplica, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che una siffatta interpretazione di detto articolo 1, paragrafi 2 e 2a, è errata, in quanto tale articolo si applica unicamente agli operatori minerari che avviano una nuova attività di estrazione.
42
L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce che, alla luce del tenore letterale dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021, non è escluso, in linea di principio, che un operatore minerario già presente sul mercato ungherese e che avvia un’attività di estrazione in un nuovo sito minerario rientri nell’ambito di applicazione dei due decreti di cui trattasi. Tuttavia, da un lato, in un caso del genere, l’obbligo minimo di estrazione riguarderebbe solo tale nuovo sito. Dall’altro, dato che l’applicazione del decreto n. 405/2021 nei confronti un determinato operatore minerario dipenderebbe da una decisione dell’autorità di vigilanza mineraria, l’applicazione cumulativa dei due decreti nei confronti delle imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva presupporrebbe che queste ultime siano oggetto di una siffatta decisione. Orbene, secondo le informazioni comunicate da tale autorità, nessuna di dette imprese sarebbe stata oggetto di una tale decisione.
43
Inoltre, nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, quand’anche gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere prevedessero meramente un quadro normativo che consente al presidente dell’autorità nazionale competente di adottare norme, cosa che esso finora non avrebbe fatto, dal punto 70 della sentenza del 5 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (
C‑522/04
,
EU:C:2007:405
), risulta che, anche se in pratica le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione, la certezza del diritto impone nondimeno che tale disposizione sia modificata.
44
Per quanto riguarda gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] relativi alle sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑323/18
,
EU:C:2020:140
), la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che le cause che hanno dato luogo a tali sentenze vertevano su imposte progressive sul fatturato. Orbene, la tassa mineraria aggiuntiva non sarebbe un’imposta sul fatturato e non avrebbe carattere progressivo.
45
Infatti, tale tassa non sarebbe un’imposta sul fatturato, in quanto la sua base imponibile non sarebbe fondata sul fatturato delle imprese tenute a versare detta tassa, essendo quest’ultimo pertinente unicamente per determinare la cerchia delle imprese coinvolte. Inoltre, il solo fatturato pertinente sarebbe quello che esse avrebbero realizzato nel corso del 2019, cosicché tale cerchia di imprese, formata in gran parte da imprese detenute da società stabilite in altri Stati membri, sarebbe stata nota alle autorità ungheresi al momento dell’adozione dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 e non cambierebbe in funzione del loro fatturato annuo.
46
Tali modalità di determinazione dell’ambito di applicazione del decreto n. 404/2021 suggerirebbero un intento discriminatorio, consistente nel collocare le imprese rientranti in detto ambito di applicazione in una situazione meno vantaggiosa rispetto alle imprese non tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, principalmente detenute da cittadini ungheresi.
47
Peraltro, la tassa mineraria aggiuntiva non presenterebbe le caratteristiche di un’imposta progressiva, in quanto le imprese ad essa soggette non sarebbero tenute a pagarla fintantoché rispettano il prezzo fissato dal decreto n. 404/2021, ma, qualora superino tale prezzo, dovrebbero pagarla in misura del 90% della differenza tra detto prezzo e il prezzo di vendita.
48
In sintesi, la determinazione dell’ambito di applicazione di tale decreto, sebbene non si fondi, in senso stretto, su una distinzione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento delle imprese coinvolte, presenterebbe manifestamente tratti discriminatori o protezionistici e sarebbe, pertanto, incompatibile con le libertà fondamentali, ai sensi della sentenza del 9 maggio 1985, Humblot (
C‑112/84
,
EU:C:1985:185
, punto
14
).
49
A tal riguardo, nella replica l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tassa mineraria aggiuntiva costituisce un’imposta variabile per scaglioni, dato che, in ragione della soglia di fatturato, alcune imprese sono considerate ad essa assoggettate e altre non lo sono. Essa aggiunge che, sebbene tale tassa non abbia carattere progressivo, alcuni degli insegnamenti tratti dalle sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
), e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑323/18
,
EU:C:2020:140
), sono trasponibili alla presente causa, ad esempio il fatto che il fatturato sia un indicatore rilevante della capacità contributiva del soggetto passivo.
b)
Giudizio della Corte
50
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, devono essere considerate restrizioni alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attrattivo l’esercizio di tale libertà (sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] 2 e S.T.,
C‑276/22
,
EU:C:2024:348
, punto
30
e giurisprudenza citata).
51
A tal riguardo, sono parimenti vietate non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla sede delle società, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato [sentenze del 5 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]- és Divatkereskedelmi,
C‑385/12
,
EU:C:2014:47
, punto
30
e giurisprudenza citata, nonché del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi su un prestito infragruppo),
C‑585/22
,
EU:C:2024:822
, punto
37
e giurisprudenza citata].
52
Al fine di valutare se le disposizioni relative, da un lato, all’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva e, dall’altro, all’obbligo minimo di estrazione, stabilite rispettivamente dai decreti n. 404/2021 e n. 405/2021, nonché le disposizioni analoghe contenute negli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere, quali contemplate dalla presente censura, violino l’articolo 49 TFUE, occorre, in via preliminare, stabilire se gli effetti di dette disposizioni debbano essere esaminati sia congiuntamente che separatamente, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi due tipi di obblighi possano applicarsi congiuntamente, circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] contesta.
53
Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante relativa all’onere della prova nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica da parte di quest’ultima dell’esistenza di detto inadempimento, senza che la [OSCURATO:PERSONA] possa basarsi su alcuna presunzione [sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (Durata massima di parcheggio),
C‑167/22
,
EU:C:2023:1020
, punto
47
e giurisprudenza citata].
54
Tuttavia, l’esistenza di un inadempimento può essere dimostrata, nel caso in cui esso tragga origine dall’adozione di una misura legislativa o regolamentare la cui esistenza e applicazione non siano contestate, mediante un’analisi giuridica delle disposizioni della stessa misura [sentenza del 19 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Eleggibilità e qualità di membro di un partito politico),
C‑814/21
,
EU:C:2024:963
, punto
130
e giurisprudenza citata].
55
Nel caso di specie, l’inadempimento che la [OSCURATO:PERSONA] imputa all’[OSCURATO:PERSONA] trae origine, in particolare, dall’adozione dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021, dei quali lo Stato membro in questione non contesta né l’esistenza né l’applicazione e le cui disposizioni sono oggetto di un’analisi giuridica nell’atto introduttivo del ricorso.
56
Occorre quindi esaminare la fondatezza di tale analisi verificando se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], gli ambiti di applicazione
ratione personae
di detti decreti si sovrappongano, e siano dunque applicabili cumulativamente a una stessa impresa.
57
Dall’articolo 1, paragrafi 1 e 7, del decreto n. 404/2021 risulta che le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva sono quelle che, nel corso del 2019, hanno avuto come attività principale l’estrazione o la fabbricazione di taluni materiali di base destinati alla costruzione e il cui fatturato netto per tale anno ha raggiunto o superato la soglia di 3 miliardi di HUF (circa EUR 7715000).
58
Quanto al decreto n. 405/2021, dall’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo risulta che l’autorità di vigilanza mineraria deve adottare una decisione che imponga agli operatori minerari di avviare, in modo effettivo, le operazioni di estrazione nel sito minerario interessato entro un anno e almeno nella misura del 50% del volume massimo di estrazione autorizzato nel piano operativo tecnico di tale sito qualora l’operatore abbia ottenuto tale piano prima dell’entrata in vigore di detto decreto, o del 100% di tale volume qualora lo abbia ottenuto dopo tale momento.
59
Di conseguenza, l’obbligo minimo di estrazione può riguardare solo gli operatori minerari che non avevano ancora effettivamente avviato l’attività di estrazione in un determinato sito minerario alla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto, ossia il 9 luglio 2021.
60
Orbene, come giustamente sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], tali operatori non sono, in pratica, tenuti al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, in quanto l’ambito di applicazione
ratione personae
del decreto n. 404/2021 ricomprende unicamente le imprese che, nel corso del 2019, avevano già come attività principale l’estrazione o la fabbricazione di taluni materiali di base destinati alla costruzione.
61
Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento, avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale gli operatori minerari che esercitavano già un’attività di estrazione al momento dell’entrata in vigore del decreto n. 405/2021 sarebbero ricompresi nell’articolo 1, paragrafo 2, prima frase, di quest’ultimo decreto. Secondo tale istituzione, dal momento che detta disposizione fissa le condizioni relative alla riduzione del volume di estrazione per l’«operatore minerario che procede all’estrazione operativa di materie prime e di materiali di base destinati alla costruzione», essa avrebbe una portata generale e non circoscritta ai soli operatori che iniziano effettivamente la loro attività di estrazione dopo tale entrata in vigore.
62
Orbene, come giustamente sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], dall’articolo 1, paragrafo 2, seconda frase, del decreto n. 405/2021 risulta che tale disposizione rinvia al termine di un anno fissato all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo decreto, termine che riguarda l’avvio effettivo dell’attività di estrazione in un sito minerario. Di conseguenza, detto articolo 1, paragrafo 2, si applica soltanto agli operatori minerari che iniziano una siffatta estrazione e non ha la portata generale che gli attribuisce la [OSCURATO:PERSONA].
63
Pertanto, occorre constatare che tale istituzione non ha assolto l’onere probatorio su di essa gravante, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 53 della presente sentenza, per quanto riguarda l’applicazione cumulativa dei decreti nn. 404/2021 e 405/2021 alle medesime imprese.
64
Non occorre quindi esaminare se l’applicazione cumulativa di tali decreti nei confronti delle imprese aventi sede in Stati membri diversi dall’[OSCURATO:PERSONA] abbia l’effetto di impedire o scoraggiare l’esercizio della loro libertà di stabilimento in tale Stato membro. Per contro, occorre verificare se, come parimenti affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso, ciascuno dei due decreti di cui trattasi, considerato separatamente, violi la libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 TFUE.
65
In considerazione della motivazione che precede, i decreti nn. 404/2021 e 405/2021 devono, ai fini del presente ricorso, essere esaminati separatamente, prima di valutare, successivamente, se gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere violino la libertà di stabilimento.
1)
Sull’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva previsto dal decreto n. 404/2021
66
Per quanto riguarda la questione se l’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva previsto dal decreto n. 404/2021 costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, occorre rilevare, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza essere contraddetta dall’[OSCURATO:PERSONA], che i prezzi di riferimento fissati all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decreto sono sempre stati, nel corso del procedimento precontenzioso, inferiori ai prezzi di mercato per tutti i materiali ivi menzionati.
67
Nella misura in cui l’importo di tale tassa corrisponde al 90% - ossia quasi alla totalità - della differenza tra il prezzo di vendita dei materiali di cui trattasi e detto prezzo di riferimento, ne consegue che detta tassa rende necessariamente meno attrattivo, se non impossibile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 50 della presente sentenza, l’esercizio della libertà di stabilimento, dato che essa può impedire alle imprese tenute a versarla di far fruttare il loro investimento (v., per analogia, sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑322/16
,
EU:C:2017:985
, punto
36
).
68
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza essere contraddetta neppure in tale occasione dall’[OSCURATO:PERSONA], che, delle 340 imprese attive in [OSCURATO:PERSONA] nel settore di cui trattasi, solo quattro sono tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, tre delle quali sono detenute da una società stabilita in un altro Stato membro.
69
È vero che, in forza del principio dell’autonomia fiscale degli Stati membri, al di fuori dei settori in cui il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, la determinazione delle caratteristiche costitutive di ogni imposta rientra nel potere discrezionale di tali Stati. Tuttavia, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑596/19 P
,
EU:C:2021:202
, punto
44
), e, segnatamente, delle disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento (sentenza del 6 ottobre 2022, Contship Italia,
C‑433/21 e C‑434/21
,
EU:C:2022:760
, punto
42
e giurisprudenza citata).
70
Orbene, un prelievo obbligatorio che preveda un criterio di differenziazione apparentemente obiettivo ma che sfavorisca nella maggior parte dei casi, tenuto conto delle sue caratteristiche, le società aventi sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di imposizione e che si trovino in una situazione comparabile a quella di società aventi sede in quest’ultimo Stato, costituisce una discriminazione indiretta basata sul luogo della sede delle società, vietata dagli articoli 49 e 54 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Interessi su un prestito infragruppo),
C‑585/22
,
EU:C:2024:822
, punto
38
e giurisprudenza citata].
71
Così è nel caso della tassa mineraria aggiuntiva, in quanto essa si applica principalmente, e in modo sistematico, a società stabilite in Stati membri diversi dall’[OSCURATO:PERSONA].
72
In particolare, contrariamente a quanto sostiene l’[OSCURATO:PERSONA], tale situazione non deriva dall’applicazione di un criterio impositivo neutro, quale il fatturato, a differenza della situazione oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 3 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑75/18
,
EU:C:2020:139
, punto
46
) e del 3 marzo 2020, Tesco-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑323/18
,
EU:C:2020:140
, punto
66
).
73
Infatti, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, il fatturato non serve a determinare la base imponibile della tassa mineraria aggiuntiva, bensì soltanto a identificare le imprese tenute a versarla. Inoltre, come riconosciuto dall’[OSCURATO:PERSONA], l’importo di tale tassa corrisponde invariabilmente al 90% della differenza tra il prezzo di riferimento fissato da tale decreto e il prezzo di vendita dei materiali di cui trattasi, cosicché detta tassa non ha carattere progressivo.
74
Per giunta, la tassa mineraria aggiuntiva, istituita nel corso del 2021 per un periodo in linea di principio limitato, ossia per la durata della pandemia di COVID-19, si basa, ai fini dell’identificazione delle imprese tenute a versarla, su un fatturato fisso nel tempo, ossia quello realizzato da queste ultime nel corso del 2019, sebbene esse siano rimaste sottoposte all’obbligo di pagamento di detta tassa almeno fino alla data di proposizione del presente ricorso per inadempimento, il 23 febbraio 2024.
75
Pertanto, fintantoché gli effetti del decreto n. 404/2021 saranno prorogati, la tassa mineraria aggiuntiva riguarderà sempre le stesse quattro imprese, tre delle quali sono detenute da una società stabilita in un altro Stato membro, e ciò quand’anche il loro rispettivo fatturato realizzato successivamente al 2019 non raggiunga più la soglia di 3 miliardi di HUF (circa EUR 7715000).
76
Per contro, le imprese attive nel medesimo settore il cui fatturato abbia raggiunto tale soglia dopo il 2019 non sono tenute a pagare detta tassa. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, senza essere contraddetta dall’[OSCURATO:PERSONA], che le imprese non soggette all’obbligo di pagare tale tassa sono detenute principalmente da persone fisiche o giuridiche stabilite in [OSCURATO:PERSONA].
77
Il regime istituito dal decreto n. 404/2021 è quindi caratterizzato dal fatto che, tenuto conto delle modalità di delimitazione dell’ambito di applicazione
ratione personae
di tale decreto, le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntive saranno sempre le stesse e, inoltre, lo saranno a prescindere dall’evoluzione del loro fatturato. Allo stesso tempo, nessun’altra impresa sarà tenuta a pagare tale tassa, quand’anche il suo fatturato raggiungesse o superasse detta soglia di 3 miliardi di HUF (circa EUR 7715000).
78
In considerazione delle considerazioni che precedono, si deve constatare che l’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva previsto dal decreto n. 404/2021 costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
2)
Sull’obbligo minimo di estrazione previsto dal decreto n. 405/2021
79
Per quanto riguarda la questione se l’obbligo minimo di estrazione costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] afferma a più riprese che tale decreto implica che le imprese cui si applica detto decreto sono tenute a raggiungere o a mantenere un certo volume di estrazione, trovandosi obbligate a operare in perdita per evitare di dover pagare la tassa mineraria aggiuntiva ai sensi del decreto n. 404/2021.
80
Un siffatto argomento presuppone pertanto che le imprese soggette a tale vincolo di volume di estrazione siano anche tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva. Tuttavia, come risulta dal punto 60 della presente sentenza, tali imprese non sono, in pratica, tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva.
81
Per quanto riguarda poi le imprese che intendono avviare un’attività di estrazione mineraria in [OSCURATO:PERSONA] dopo l’entrata in vigore del decreto n. 405/2021, vale a dire le sole imprese che, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, sono sottoposte all’obbligo minimo di estrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare, in generale, che tale obbligo rende più difficile l’accesso al mercato ungherese per le società stabilite in altri Stati membri.
82
Orbene, in assenza di qualsiasi effetto cumulativo con l’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, si deve constatare che tale istituzione, limitandosi a invocare un siffatto argomento generale, non ha dimostrato che l’obbligo minimo di estrazione renda meno attrattivo l’esercizio della libertà di stabilimento, come richiesto dalla giurisprudenza ricordata ai punti 50 e 53 della presente sentenza.
83
Occorre peraltro rilevare che, come giustamente sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA], tale obbligo minimo di estrazione si applica a tutti gli operatori minerari, nazionali o non nazionali, che avviano un’attività di estrazione in un sito minerario in [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, su tale punto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun indizio idoneo a dimostrare che le società cui incombe detto obbligo sarebbero principalmente società stabilite in altri Stati membri.
84
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’obbligo minimo di estrazione impedisce agli operatori minerari di ridurre il volume della loro attività economica, quando invece dalla sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (
C‑201/15
,
EU:C:2016:972
, punto
53
) risulta che la libertà di stabilimento implica che gli operatori economici hanno, in particolare, la libertà di determinare la natura e la portata dell’attività economica che sarà svolta nello Stato membro ospitante, nonché la libertà di ridurre, successivamente, il volume di tale attività.
85
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che da tale sentenza non discende che gli operatori economici che avviano un’attività in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti non possano, per principio, essere sottoposti, nello Stato membro ospitante, a eventuali obblighi in termini, segnatamente, di volume di attività, purché detti obblighi siano compatibili con il diritto dell’Unione. Per valutare una tale compatibilità alla luce della libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, occorre, infatti, tener conto delle specificità della normativa nazionale che istituisce siffatti obblighi, come risulta dalla suddetta sentenza. In tale contesto, dall’articolo 1, paragrafo 1, del decreto n. 405/2021 risulta che l’obbligo minimo di estrazione dipende dal «volume di estrazione massimo autorizzato nel piano operativo tecnico per l’estrazione». Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento preciso al riguardo che consenta alla Corte di verificare l’incidenza concreta che quest’ultimo obbligo può avere, di per sé, sull’esercizio della libertà di stabilimento da parte delle imprese coinvolte.
86
In considerazione delle considerazioni che precedono, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato in modo giuridicamente sufficiente che l’obbligo minimo di estrazione costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
3)
Sugli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere
87
Per quanto riguarda, infine, la questione se gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a sostenere, nel suo ricorso, che tali articoli contengono misure analoghe a quelle contenute nei decreti nn. 404/2021 e 405/2021.
88
A tal riguardo, occorre constatare che l’articolo 27/A della legge sulle miniere prevede, in sostanza, le condizioni alle quali il presidente dell’autorità di vigilanza mineraria può dichiarare con decreto l’esistenza di una «situazione che giustifichi una misura di vigilanza del mercato».
89
Nel periodo in cui si verifica una situazione del genere, il presidente di tale autorità è competente ad adottare, sempre con decreto, misure analoghe a quelle previste dai decreti nn. 404/2021 e 405/2021. Infatti, da un lato, l’articolo 27/B di tale legge consente a detto presidente di fissare, in particolare, un obbligo minimo di estrazione per i siti minerari che soddisfino determinate condizioni. Dall’altro, l’articolo 27/C di detta legge istituisce una tassa particolare, denominata anch’essa «tassa mineraria aggiuntiva», e detto presidente è tenuto a stabilire con decreto, ai fini del pagamento di tale tassa, i prezzi di riferimento di taluni materiali di base destinati alla costruzione.
90
A tale proposito, è giocoforza constatare, da un lato, che gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere prevedono meramente un quadro generale che deve essere attuato mediante più decreti che saranno, se del caso, adottati dal presidente dell’autorità di vigilanza mineraria. Orbene, è pacifico che, alla data di proposizione del presente ricorso, non era stato adottato alcun decreto in tal senso.
91
D’altro lato, le misure previste dall’articolo 27/B e dall’articolo 27/C di tale legge sono certamente paragonabili a quelle previste, rispettivamente, dai decreti nn. 405/2021 e 404/2021, senza tuttavia essere identiche a queste.
92
In particolare, per quanto riguarda il regime relativo alla tassa mineraria aggiuntiva, occorre ricordare che il decreto n. 404/2021 fissa esso stesso i prezzi di riferimento per il calcolo di tale tassa, prezzi che, nel corso del procedimento precontenzioso, sono sempre stati inferiori ai prezzi di mercato, come risulta dal punto 66 della presente sentenza.
93
Per contro, l’articolo 27/C di detta legge non fissa i prezzi di riferimento per il calcolo della tassa da esso prevista, dal momento che tali prezzi devono essere stabiliti con decreto del presidente dell’autorità di vigilanza mineraria. Di conseguenza, non può darsi per scontato che i prezzi eventualmente fissati da quest’ultimo saranno inferiori ai prezzi di mercato.
94
Analogamente, mentre, come risulta dai punti da 74 a 77 della presente sentenza, le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva istituita dal decreto n. 404/2021 saranno sempre le stesse, dal momento che tale tassa è basata su un fatturato fisso nel tempo, le imprese che sarebbero tenute al pagamento della tassa prevista dall’articolo 27/C della legge sulle miniere potrebbero cambiare nel corso del tempo. Infatti, ai fini dell’identificazione di queste ultime imprese, tale articolo fa riferimento al fatturato da esse realizzato «nel secondo esercizio fiscale precedente alla situazione che giustifica una misura di vigilanza del mercato», vale a dire un fatturato che non è fisso nel tempo.
95
Da tali considerazioni risulta che le ragioni per le quali è accertato che l’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva previsto dal decreto n. 404/2021 costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento non sono trasponibili al regime previsto dall’articolo 27/C della legge sulle miniere o potrebbero esserlo, se del caso, solo se gli articoli da 27/A a 27/C di tale legge fossero stati attuati dal presidente dell’autorità di vigilanza mineraria, il che non era avvenuto alla data di proposizione del presente ricorso, né,
a fortiori
, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato.
96
Tale conclusione non è messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], quale risulta in particolare dal punto 102 della sentenza del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (
C‑729/17
,
EU:C:2019:534
), in forza della quale, anche se, in pratica, le autorità di uno Stato membro non applicano una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione, la certezza del diritto esige tuttavia che tale disposizione sia modificata.
97
Infatti, tale giurisprudenza presuppone che sia pacifico che la disposizione controversa sia contraria al diritto dell’Unione, il che non può dirsi, nella presente fase, per gli articoli da 27/A a 27/C.
98
In considerazione della motivazione che precede, si deve constatare che gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere non costituiscono, di per sé e in assenza di attuazione di questi ultimi mediante decreti adottati dal presidente dell’autorità di vigilanza mineraria, una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE.
2.
Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento derivante dall’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva previsto dal decreto n. 404/2021
a)
Argomenti delle parti
99
[OSCURATO:PERSONA] indica che l’[OSCURATO:PERSONA] ha invocato, nella sua risposta al parere motivato, diversi motivi imperativi di interesse generale che giustificherebbero l’adozione e il mantenimento della tassa mineraria aggiuntiva.
100
Anzitutto, detto Stato membro avrebbe invocato il rilancio dell’economia nonché la tutela dell’economia nazionale e dei suoi principali settori. Orbene, si tratterebbe di obiettivi economici che non possono costituire motivi imperativi di interesse generale, anche in una situazione eccezionale quale il rilancio dell’economia dopo la pandemia di COVID-19, come risulterebbe dai punti 23 e 64 della sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
).
101
L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi invocato la lotta contro le disfunzioni del mercato, la salvaguardia del programma di costruzione di alloggi e la repressione delle pratiche tariffarie sleali, che sarebbero nozioni generali e vaghe, difficili da dissociare dagli obiettivi economici di cui al punto precedente, e di cui tale Stato membro non avrebbe precisato il contenuto, non avendo neppure definito la misura in cui il decreto n. 404/2021 contribuirebbe alla realizzazione di tali obiettivi.
102
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe invocato obiettivi che costituiscono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento nonché la tutela dei consumatori e dei destinatari delle prestazioni di servizi.
103
Per quanto riguarda, in primo luogo, la sicurezza dell’approvvigionamento, la Corte avrebbe dichiarato, ai punti 67 e 69 della sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
), che tale obiettivo può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività, precisando che non si può ritenere che l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a favore del settore edile per quanto riguarda talune materie prime rientri tra siffatti interessi fondamentali.
104
Anzitutto, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza dell’approvvigionamento dei materiali oggetto del decreto n. 404/2021. Quand’anche il volume di produzione di tali materiali in tale Stato membro fosse insufficiente, nulla osterebbe a che essi venissero importati. Per di più, il governo ungherese non avrebbe neppure limitato la loro esportazione.
105
Inoltre, la normativa di cui trattasi nel caso di specie sarebbe manifestamente inadeguata a garantire una siffatta sicurezza dell’approvvigionamento, poiché, obbligando le imprese coinvolte a vendere in perdita, essa nuocerebbe alla loro stabilità finanziaria e le indurrebbe a cessare le loro attività sul mercato ungherese. Anche ammettendo che la fissazione di prezzi di riferimento migliori la sicurezza dell’approvvigionamento di materiali di base destinati alla costruzione, il 75% della produzione di tali materiali non sarebbe soggetto a tale requisito.
106
Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato la ragione per cui tale sicurezza dell’approvvigionamento non potrebbe essere garantita da misure meno restrittive per la libertà di stabilimento.
107
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la tutela dei consumatori e dei destinatari delle prestazioni di servizi, la [OSCURATO:PERSONA] indica che l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’importanza delle quote di mercato di cui dispongono le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva era un fattore rilevante per valutare l’adeguatezza e la proporzionalità di tale tassa e che l’applicabilità in funzione del fatturato netto riguarda le imprese che dispongono di quote di mercato sufficienti per essere in grado di limitare la produzione e di mantenere prezzi di vendita artificiosamente elevati.
108
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, se il vero obiettivo della tassa mineraria aggiuntiva era quello di contrastare gli extraprofitti, è lecito chiedersi perché l’imposizione di tale tassa sia limitata a un numero molto ridotto di imprese attive nel settore in questione.
109
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del decreto n. 404/2021, qualora un venditore non tenuto al pagamento di detta tassa applichi una politica di prezzo volta a ottenere un profitto irragionevole, l’amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane può avviare un procedimento tributario amministrativo nei suoi confronti. Tale disposizione prevederebbe quindi, per conseguire l’obiettivo di prevenire profitti irragionevoli, una misura meno restrittiva rispetto all’imposizione di detta tassa.
110
Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che le imprese tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva dispongono di un numero di quote di mercato tale da poter falsare le condizioni del mercato. Gli effetti distorsivi del mercato descritti da tale Stato membro sarebbero paragonabili a una situazione di abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che occorrerebbe, se del caso, contrastare mediante strumenti giuridici di diritto della concorrenza. D’altronde, nei confronti di imprese del settore interessato sarebbero pendenti procedimenti dinanzi all’autorità ungherese garante della concorrenza.
111
L’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i decreti nn. 404/2021 e 405/2021 perseguirebbero un obiettivo puramente economico. Al contrario, tali decreti mirerebbero a tutelare gli interessi dei consumatori e dei destinatari delle prestazioni di servizi garantendo, da un lato, la disponibilità di quantitativi sufficienti di materie prime per il settore edile e, dall’altro, pratiche tariffarie non abusive.
112
Gli effetti economici negativi subìti tra l’anno 2020 e l’anno 2021, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero stati esacerbati dalle politiche commerciali di taluni operatori del mercato relative a prodotti quali la sabbia e la ghiaia. Il prezzo dei prodotti minerari sarebbe aumentato in media del 20% nel corso degli ultimi cinque anni, indipendentemente dall’offerta e dalla domanda nazionali. Nello stesso periodo, i principali operatori del settore dell’estrazione di ghiaia sabbiosa avrebbero aumentato in modo significativo non solo il proprio fatturato, ma anche i loro utili al netto delle imposte. Essi avrebbero quindi realizzato extraprofitti approfittando dell’aumento estremo della domanda di altri operatori del settore edile.
113
Non sarebbe necessario fornire, come richiederebbe la [OSCURATO:PERSONA], prove dell’esistenza di una penuria dei materiali di cui trattasi sul mercato ungherese, poiché la lotta contro la probabilità di una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento di materiali di base destinati alla costruzione potrebbe essere considerata un obiettivo legittimo anche in presenza di indizi secondo cui tale sicurezza potrebbe essere compromessa. Non sarebbe quindi necessario attendere che tale sicurezza sia effettivamente compromessa affinché uno Stato membro sia legittimato a introdurre misure preventive adeguate e proporzionate destinate a ovviare a tale rischio.
114
Per quanto riguarda gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sul carattere manifestamente inadeguato del decreto n. 404/2021 per garantire detta sicurezza dell’approvvigionamento, l’[OSCURATO:PERSONA] obietta che anche le imprese che non sono tenute al pagamento della tassa mineraria aggiuntiva, che contribuiscono in misura del 75% alla produzione totale dei materiali di cui trattasi, devono prendere in considerazione il livello di prezzo fissato nel decreto n. 404/2021 e perseguire un margine di profitto ragionevole. La proporzionalità sarebbe compromessa proprio nel caso in cui l’obbligo di pagare la tassa mineraria aggiuntiva si applicasse a tutti gli operatori e non solo di quelli il cui potere economico consenta loro di sopportare detto obbligo.
115
Infine, per quanto riguarda i procedimenti in materia di concorrenza menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che il diritto della concorrenza possa fornire una soluzione per quanto riguarda le pratiche tariffarie sleali, esso non consentirebbe di garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti dei materiali di base destinati alla costruzione.
b)
Giudizio della Corte
116
Come risulta da giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo [sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Insegnamento superiore),
C‑66/18
,
EU:C:2020:792
, punto
178
e giurisprudenza citata].
117
Inoltre, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che queste condizioni cumulative sono soddisfatte [sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Insegnamento superiore),
C‑66/18
,
EU:C:2020:792
, punto
179
e giurisprudenza citata].
118
In tale contesto, occorre altresì ricordare che le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate da prove adeguate o da un’analisi dell’idoneità e della necessità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché da elementi precisi che consentano di suffragare la sua argomentazione [v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Usufrutti su terreni agricoli),
C‑235/17
,
EU:C:2019:432
, punto
94
e giurisprudenza citata, nonché del 10 luglio 2025, INTERZERO e a.,
C‑254/23
,
EU:C:2025:569
, punto
101
].
119
Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’adozione del decreto n. 404/2021 era necessaria per rilanciare l’economia, tutelare l’economia nazionale e i suoi principali settori, tra l’altro garantendo l’approvvigionamento di materiali di base destinati alla costruzione, salvaguardare e mettere in sicurezza il programma di costruzione di alloggi, contrastare le disfunzioni del mercato, garantire la lealtà delle transazioni commerciali, reprimere le pratiche tariffarie sleali nonché tutelare i destinatari delle prestazioni di servizi.
120
Tale Stato membro sottolinea che non si tratta di obiettivi puramente economici, poiché tale decreto mira in definitiva a tutelare gli interessi dei consumatori e dei destinatari delle prestazioni di servizi, garantendo la disponibilità di materiali di base destinati alla costruzione in quantità sufficienti e a prezzi non abusivi.
121
Dalle memorie dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta che tutte queste ragioni si basano, in sostanza, sui presunti effetti combinati dell’evoluzione sfavorevole del mercato a causa della pandemia di COVID-19 e di una penuria dei suddetti materiali. Gli effetti di tale penuria sarebbero stati esacerbati dal comportamento degli operatori più importanti del settore in questione, i quali avrebbero così ottenuto extra-profitti sfruttando l’aumento estremo della domanda.
122
Secondo una giurisprudenza costante, obiettivi di natura puramente economica non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione a una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a.,
C‑254/23
,
EU:C:2025:569
, punto
123
e giurisprudenza citata).
123
Ciò vale, in particolare, per gli obiettivi connessi alla promozione dell’economia nazionale o al buon funzionamento di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
, punto
64
e giurisprudenza citata), come l’obiettivo di rilancio dell’economia nonché di tutela dell’economia nazionale e dei suoi principali settori, invocato nel caso di specie dall’[OSCURATO:PERSONA].
124
Per contro, la Corte ha ammesso che una normativa nazionale può costituire una restrizione giustificata a una libertà fondamentale qualora sia dettata da motivi di ordine economico che perseguono un obiettivo di interesse generale (sentenza del 10 luglio 2025, INTERZERO e a.,
C‑254/23
,
EU:C:2025:569
, punto
123
e giurisprudenza citata).
125
Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che, qualora motivi imperativi di interesse generale, quali l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza menzionati all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE, consentano di derogare a una libertà fondamentale prevista dal Trattato FUE, essi devono essere intesi in senso restrittivo, ragione per cui la loro portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro, senza il controllo delle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, tali motivi possono essere invocati solo in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività [v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Usufrutti su terreni agricoli),
C‑235/17
,
EU:C:2019:432
, punto
59
; del 18 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Trasparenza associativa),
C‑78/18
,
EU:C:2020:476
, punto
91
e giurisprudenza citata, nonché del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
, punto
66
].
126
Per quanto riguarda, nello specifico, un obiettivo connesso alla sicurezza dell’approvvigionamento, la Corte ha dichiarato che tale obiettivo può essere invocato solamente in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
, punto
67
e giurisprudenza citata).
127
Orbene, la Corte ha già dichiarato, al punto 69 della sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑106/22
,
EU:C:2023:568
), che non si può ritenere che un obiettivo diretto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a favore del settore edile per quanto riguarda talune materie prime di base, vale a dire la ghiaia, la sabbia e l’argilla, risultante da un’attività di estrazione mineraria, rientri tra gli «interessi fondamentali della collettività», ai sensi della giurisprudenza richiamata ai due punti precedenti.
128
Allo stesso modo l’obiettivo, invocato nel caso di specie dall’[OSCURATO:PERSONA], di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento del settore edile con materiali oggetto dalla tassa mineraria aggiuntiva istituita dal decreto n. 404/2021, ossia la sabbia calibrata, la ghiaia calibrata, la ghiaia sabbiosa calibrata, la ghiaia sabbiosa naturale e il cemento, non può essere considerato come rientrante tra tali «interessi fondamentali della collettività» né, di conseguenza, come un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.
129
Per quanto riguarda l’obiettivo di salvaguardia e messa in sicurezza del programma di costruzione di alloggi, è giocoforza constatare che, nelle sue memorie, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la minima indicazione sul contenuto e sulla portata di tale programma, in violazione dell’obbligo ad essa incombente a tale riguardo, come risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 118 della presente sentenza.
130
In ogni caso, tale obiettivo, al pari degli obiettivi di lotta contro le disfunzioni del mercato, repressione delle pratiche tariffarie sleali nonché tutela dei consumatori e dei destinatari delle prestazioni di servizi, si fonda, in sostanza, come risulta dal punto 121 della presente sentenza, sugli asseriti effetti combinati dell’evoluzione sfavorevole del mercato a causa della pandemia di COVID-19 e di una penuria relativa ai materiali oggetto della tassa mineraria aggiuntiva.
131
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta all’[OSCURATO:PERSONA] di non aver fornito alcuna prova dell’esistenza di una siffatta penuria sul mercato ungherese.
132
Orbene, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che non è necessario fornire tali prove, poiché la lotta contro la probabilità di una minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento del settore edile con detti materiali potrebbe anch’essa essere considerata un obiettivo legittimo, dal momento che esistono indizi che tale sicurezza può essere compromessa.
133
Così facendo, da un lato, tale Stato membro viola gli obblighi, richiamati ai punti 117 e 118 della presente sentenza, ad esso incombenti allorché invoca motivi imperativi di interesse generale al fine di giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.
134
Dall’altro lato, deducendo una mera «probabilità» di minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento del settore edile con taluni materiali, l’[OSCURATO:PERSONA] non invoca una minaccia «reale» e «attuale», ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 126 della presente sentenza.
135
Pertanto, l’esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività, che consenta di invocare motivi imperativi di interesse generale, non è dimostrata in relazione agli obiettivi menzionati al punto 130 della presente sentenza.
136
Conseguentemente, la restrizione alla libertà di stabilimento derivante dall’obbligo di pagamento della tassa mineraria aggiuntiva prevista dal decreto n. 404/2021 non è giustificata da alcuno degli obiettivi invocati dall’[OSCURATO:PERSONA].
137
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo adottato le disposizioni relative al pagamento della tassa istituita da tale decreto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.
138
Di conseguenza, occorre accogliere parzialmente la prima censura, nella parte in cui riguarda la tassa mineraria aggiuntiva prevista dal decreto n. 404/2021.
B.
Sulla seconda censura, vertente sulla violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535
1.
Argomenti delle parti
139
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il decreto n. 404/2021 e gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere avrebbero dovuto esserle comunicati in fase di progetto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.
140
Essa ritiene che sia detto decreto sia tali articoli da 27/A a 27/C rientrino nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, poiché si tratta di norme dotate di una «forma giuridica vincolante».
141
Inoltre, il decreto n. 404/2021 e gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere inciderebbero sulla commercializzazione delle materie prime e dei materiali di base destinati alla costruzione oggetto degli stessi, da un lato, fissando prezzi ufficiali per tali prodotti e, dall’altro, imponendo il pagamento della tassa mineraria aggiuntiva.
142
La guida esplicativa della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla direttiva 2015/1535 sarebbe in linea con tale interpretazione, in quanto preciserebbe che la nozione di «altro requisito» comprende condizioni «che hanno un effetto sul ciclo di vita di un prodotto, dal periodo di commercializzazione alla fase di gestione o smaltimento dei rifiuti da esso generati», condizioni che devono poter influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione del prodotto.
143
L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda censura deve essere respinta.
2.
Giudizio della Corte
144
Dall’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535 risulta che gli Stati membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] ogni «progetto di regola tecnica», nozione che comprende in particolare, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, quella di «altro requisito».
145
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva definisce la nozione di «altro requisito» come un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
146
La definizione di quest’ultima nozione presenta, pertanto, una certa complessità e richiede, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 118 delle sue conclusioni, che siano soddisfatte una serie di condizioni cumulative.
147
Orbene, occorre ricordare che, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica da parte di quest’ultima dell’esistenza di detto inadempimento, senza che la [OSCURATO:PERSONA] possa basarsi su alcuna presunzione.
148
È solo quando la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento che spetta allo Stato membro contestare in modo sostanziale e dettagliato gli elementi in tal modo presentati e le conseguenze che ne derivano [sentenza del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Deterioramento dell’area naturale di Doñana),
C‑559/19
,
EU:C:2021:512
, punto
47
e giurisprudenza citata].
149
Nel caso di specie, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi, a sostegno della seconda censura formulata nel suo ricorso, che il decreto n. 404/2021 e gli articoli da 27/A a 27/C della legge sulle miniere rientrano nella nozione di «altro requisito», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/1535, essa non suffraga affatto tale affermazione, limitandosi a rilevare, in sostanza, che si tratta di norme dotate di una «forma giuridica vincolante» e che incidono sulla commercializzazione delle materie prime nonché dei materiali di base destinati all’edilizia. Orbene, tali affermazioni non consentono di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente le ragioni per le quali detti atti di diritto ungherese rientrerebbero in tale nozione.
150
Infatti, in assenza di un’analisi, ancorché succinta, delle diverse condizioni cumulative poste da quest’ultima disposizione in relazione a ciascuno di tali atti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha posto la Corte in grado di verificare l’esistenza dell’asserito inadempimento.
151
In tali circostanze, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che l’[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535.
152
Pertanto, la seconda censura dev’essere respinta.
153
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], avendo adottato le disposizioni relative al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva contenute nel decreto n. 404/2021, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.
154
Il ricorso è respinto quanto al resto.
IV.
Sulle spese
155
In virtù dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
156
Nel caso di specie, dal momento che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è accolto solo parzialmente, occorre dichiarare che ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’[OSCURATO:PERSONA], avendo adottato le disposizioni relative al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva contenute nel a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet [decreto governativo n. 404/2021 (VII. 8.) relativo alla tassa mineraria aggiuntiva da versare ai fini del rilancio dell’economia], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e l’[OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.