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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1965

ECLI:EU:C:1965:24
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0019 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dottore in scienze naturali, era impiegato presso l'Istituto di radio-chimica di Karlsruhe allorché veniva assunto (1 o ottobre 1961) dallo Stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerche nucleari, in qualità di collaboratore scientifico, e assegnato al servizio di fisico-chimica, sotto la direzione del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Egli rimaneva presso tale servizio fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] costituita a norma dell'articolo 102 dello Statuto emetteva parere sfavorevole all'integrazione (19 febbraio 1963) ; di conseguenza, il 20 marzo 1963 la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. ne decideva il licenziamento.

Prima della notifica di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi a questa Corte il ricorso 19-63, diretto contro talune decisioni dei suoi superiori con cui gli sono stati negati il rimborso delle spese di trasloco e l'indennità di prima sistemazione.

Egli chiede che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. sia condannata a versargli l'importo di 3.472 DM quale rimborso delle spese di trasloco ed una somma pari ad un mese di stipendio quale indennità di prima sistemazione.

Le stesse conclusioni sono riproposte nel ricorso 65-03 nel quale s'impugna in via principale la decisione del 20 marzo 1963 con cui il ricorrente è stato licenziato. [OSCURATO:PERSONA] domanda la riforma o l'annullamento di detta decisione e, in via subordinata, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] — per gli illeciti commessi nello stipulare, applicare e recedere dal contratto d'impiego — al risarcimento del pregiudizio da lui subito, valutato in due milioni di franchi belgi per il danno materiale e sei milioni di franchi belgi per il danno morale.

L'istruttoria è stata lunga e minuziosa; è stato sviscerato ogni argomento del ricorrente, che si esprime con stile ridondante, sovente focoso e talvolta in termini troppo arditi.

Vi è stato qualche incidente di procedura: un'ordinanza del Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione di licenziamento; un'ordinanza della Prima Sezione ha rinviato al merito l'esame di una domanda proposta, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, onde ottenere la produzione di alcuni documenti.

Il 9 dicembre scorso è stato dedicato all'audizione di sei testi.

Infine, le osservazioni orali del patrono del ricorrente e dell'agente della [OSCURATO:PERSONA], nonché una relazione d'udienza veramente esauriente, hanno completato la visione panoramica dei vari aspetti delle due cause, dei mezzi proposti dal ricorrente e degli argomenti dedotti a sostegno.

Penso che a questo punto — e ciò dicasi anche per la causa 68-63 (Luhleich) le cui conclusioni saranno da me presentate tra poco — sia mio compito principale riassumere i punti essenziali, mettendoli a fuoco per quanto possibile con chiarezza, precisione e concisione, sulla scorta di alcune norme tratte dallo Statuto e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Contrariamente all'ordine d'iscrizione a ruolo dei ricorsi, ma seguendo l'ordine delle memorie, esaminerò man mano la legittimità della decisione di licenziamento, la domanda di risarcimento del danno ed infine il diritto al rimborso delle spese di trasloco.

I — Sulla decisione di licenziamento Con decisione 20 marzo 1963, notificata con lettera 25 aprile 1963, la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. ha receduto dal contratto vincolante il [OSCURATO:PERSONA] a questa Comunità.

Il parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione rendeva ineluttabile tale provvedimento.

Il licenziamento, che aveva effetto un mese dopo la notifica, implicava la corresponsione, oltre che dell'indennità di preavviso, di una seconda indennità pari a due mesi dello stipendio base, come previsto dall'articolo 102 dello Statuto.

La decisione impugnata costituisce sia rifiuto d'integrazione che recesso dal contratto.

I mezzi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ora all'uno ora all'altro e sono tre : A — Innanzi tutto egli invoca il diritto alla stabilità del posto in quanto il rapporto — nelle intenzioni delle autorità del Centro di Ispra — doveva avere carattere permanente.

Ciò si desumerebbe dalla sua destinazione ad un impiego permanente, poiché l'esecuzione del suo programma di lavoro avrebbe richiesto almeno un anno dal momento in cui il suo laboratorio fosse stato effettivamente in grado di funzionare.

Contrariamente al disposto dell'articolo 214, n. 3, del Trattato, la lettera d'assunzione non aveva quindi — volutamente — validità limitata; quanto alla clausola risolutiva, contenuta nella lettera, che dava facoltà ad entrambe le parti di recedere dal contratto in ogni momento, con preavviso di un mese, gli sarebbe stata data espressa assicurazione che si trattava di una pura clausola di stile. [OSCURATO:PERSONA] ne concluse di avere una reale aspettativa ad essere nominato in ruolo.

Ciò che viene contestato non è l'aspettativa, ma il diritto al passaggio in ruolo.

L'articolo 214 cui egli fa riferimento dispone che « fino a quando non sia stabilito lo Statuto del personale… ciascuna Istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata ».

Se, in contrasto con questa norma, il contratto del [OSCURATO:PERSONA], come tutti gli altri contratti stipulati durante il cosiddetto «regime Bruxelles», non indicava la durata, ciò non implicava per il ricorrente alcun diritto alla stabilità del posto, diritto spettante esclusivamente ai dipendenti di ruolo (

[OSCURATO:PERSONA]

, cause riunite 43, 45 e 48-59,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

VI, 2, pp. 921-923).

Nulla consente di definire clausola di stile la facoltà di recedere prevista nel contratto.

D'altro canto è assodato che il [OSCURATO:PERSONA] occupava un impiego permanente: tale condizione, necessaria per il passaggio in ruolo, non era però sufficiente.

A norma dell'articolo 102 dello Statuto, era inoltre necessario il parere favorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.

Il parere sfavorevole implicava per contro la denuncia automatica del contratto.

Quest'ultimo provvedimento è stato adottato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha alcun motivo di pretendere che il suo impiego fosse stabile.

B — La seconda doglianza elevata dal ricorrente contro la decisione di licenziamento si fonda sulla violazione di forme sostanziali.

Sotto questa rubrica, il ricorrente raggruppa una serie di censure (che costituiscono il nerbo del ricorso), alcune delle quali riguardano in effetti irregolarità procedurali, mentre altre si fondano in realtà su errori di fatto che sarebbero contenuti nella motivazione del parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.

È assurda la censura secondo cui, in contrasto con l'articolo 110 dello Statuto, né il Comitato del personale né il Comitato dello Statuto sono stati chiamati a prender parte al procedimento.

Voi avete infatti deciso che tale articolo, riguardante le disposizioni generali d'esecuzione dello Statuto, non è applicabile alla procedura d'integrazione, di carattere prevalentemente transitorio (sentenza 26-63,

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

X, p. 692).

Se nella replica poi si afferma che l'articolo 9 dello Statuto implica necessariamente l'intervento del Comitato del personale in caso di denunzia del contratto, è sufficiente rileggere l'articolo in questione per rendersi conto che tale tesi è priva di fondamento.

1. Le censure attinenti ad irregolarità procedurali sono numerose e varie.

L'articolo 102 dello Statuto prevede la creazione di una [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione composta di dipendenti con funzioni direttive nell'ambito dell'istituzione e da designarsi dall'autorità che ha il potere di nomina. [OSCURATO:PERSONA] fornisce a tale autorità un parere circa le attitudini dei dipendenti «integrabili» all'esercizio delle funzioni che essi devono svolgere; il parere è emesso sulla scorta del rapporto sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio compilato dai superiori gerarchici.

È superfluo sottolinearne l'importanza poiché, ove esso sia negativo, non solo il dipendente non può essere nominato in ruolo nel grado corrispondente a quello raggiunto implicitamente o esplicitamente, ma anzi di regola il contratto va denunciato.

Queste sono le uniche disposizioni dello Statuto riguardanti il procedimento d'integrazione.

In effetti, pur senza attribuire valore di norma giuridica a detta prassi, presso l'[OSCURATO:PERSONA] le cose si sono svolte come segue: i membri della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione venivano individualmente informati, man mano ch'essi erano redatti, dei rapporti compilati dai superiori gerarchici e delle osservazioni in proposito presentate dagli interessati.

Solo nel caso in cui uno dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato obiezioni su un punto qualsiasi (conoscenze linguistiche, comportamento generale, infrazioni disciplinari), la procedura veniva sospesa onde provvedere ad istruttoria più esauriente e, eventualmente, alla discussione orale, come avvenne per il [OSCURATO:PERSONA].

La discussione orale però non implica affatto un parere sfavorevole, né un'indicazione in questo senso.

L'essenziale è che, al momento di pronunciarsi, la [OSCURATO:PERSONA] sia esaurientemente informata sul dipendente di cui trattasi e la procedura si svolga nel pieno rispetto dei diritti del dipendente stesso.

Che cosa è avvenuto nella fattispecie? Premetterò che, ai fini della valutazione, mi atterrò esclusivamente agli argomenti contenuti nelle memorie della causa 65-63 o esposti nel corso della fase orale.

Nella replica, il [OSCURATO:PERSONA] si richiama a tutti i mezzi ed argomenti dedotti nella causa 68-63 relativa al suo collega Luhleich, poiché le due controversie, se non sono uguali, presentano analogie sotto molti punti di vista, sia in fatto che in diritto.

Né la comunanza di situazione, né l'identità del procuratore possono tuttavia giustificare giuridicamente tale richiamo.

Per rimanere al ricorso 65-63, le censure si fondano su una duplice serie di fatti: irregolarità varie che viziano il complesso dei documenti costituenti il fascicolo in base al quale è stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] e le condizioni in cui si è svolta la fase orale del procedimento dinanzi a quest'ultima. a) Pur se l'articolo 102 menziona solamente il rapporto d'integrazione, è evidente che questo documento non rappresenta l'unico elemento di giudizio.

Possono anche essere presi in considerazione il fascicolo personale ed il rapporto di fine prova.

Il ricorrente critica queste tre categorie di documenti. [OSCURATO:PERSONA], che ha ripetutamente preso visione del suo fascicolo personale , lamenta innanzitutto che l'ordine dei documenti non rispetti la successione cronologica ed afferma di aver inoltre rinvenuto nuovi documenti ad ogni consultazione.

Ciò si spiega, a quanto pare, con la difficoltà di amministrare un personale che presta servizio a grande distanza dalla sede dell'istituzione; contrariamente però all'interpretazione che il ricorrente intende dare nella replica ad una lettera dell'amministrazione, non vi è stata una pluralità di fascicoli personali ma una sola ed unica raccolta; è incontestato che il fascicolo integrale gli è stato comunicato prima della sua audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; non vedo quindi come l'irregolarità denunciata, anche qualora fosse provata, avrebbe potuto inficiare la procedura.

Essendo egli entrato in servizio il 1 o ottobre 1961, secondo la prassi dell'[OSCURATO:PERSONA] il periodo di prova del ricorrente avrebbe dovuto terminare il 1 o aprile 1962.

In effetti però, il rapporto di fine prova è stato compilato dal suo superiore, dott. [OSCURATO:PERSONA], solo il 31 agosto 1962 e gli è stato comunicato, onde dargli modo di presentare le sue osservazioni, l'11 dicembre 1962; il ritardo suscitò allora le critiche del comitato locale del personale.

Ci si può chiedere per quali ragioni sia necessario un periodo di prova in un rapporto contrattuale di durata illimitata e denunciabile con un mese di preavviso; comunque stiano le cose, però, né la fine del periodo abituale di prova, né la compilazione del relativo rapporto possono modificare l'aspettativa di un dipendente ad essere integrato.

Non vedo come un simile ritardo abbia potuto ledere i diritti del [OSCURATO:PERSONA].

Questi assume che le due procedure di fine prova e d'integrazione sono state «riunite».

È certo che esse si sono svolte quasi simultaneamente, ma non sono state riunite: quindi, come poteva questa simultaneità arrecare nocumento al ricorrente o influire sul parere della [OSCURATO:PERSONA]? Rimane infine un documento ancor più importante, il rapporto d'integrazione , steso dal suo superiore gerarchico diretto il 31 agosto 1962.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espresso il suo parere sui vari aspetti della personalità del ricorrente, formula il seguente giudizio complessivo : «Lo ritengo persona ben preparata, ma, stando alle apparenze, non fa nulla o quasi».

Tale rapporto è stato completato con un allegato di una ventina di righe, datato 5 novembre 1962. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripetuto il suo giudizio sulle cognizioni del [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbero consentito di eseguire il lavoro affidatogli, aggiunge che il suo subordinato si è trovato in difficoltà nel precisare le modalità d'esecuzione del lavoro.

Tutte le sue proposte erano tardive e sproporzionate ai mezzi di cui disponeva il servizio.

Obbligato a ridimensionare i suoi progetti, egli si è limitato ad ordinare apparecchiature senza utilizzare quelle disponibili presso il servizio. [OSCURATO:PERSONA] conclude : «Non sono dunque riuscito a farlo lavorare in alcun modo.

Ciò è sintomo di scarso senso di responsabilità e di mancanza di attaccamento al lavoro affidatogli.

Non mi è dunque possibile esprimere un giudizio su un lavoro che non esiste.

Avevo creduto opportuno rinviare il rapporto di fine prova del [OSCURATO:PERSONA] nella speranza che si applicasse.

Dopo un anno ho ritenuto che non era più possibile mantenerlo nel mio servizio».

Il rapporto veniva controfirmato dal [OSCURATO:PERSONA] generale del Centro, dott. [OSCURATO:PERSONA], il 6 novembre 1962, con la seguente nota : «Non credo che il [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di lavorare con profitto ad Ispra».

Il rapporto è corredato da abbondanti osservazioni del ricorrente in data 8 gennaio 1963.

Contrariamente alle asserzioni iniziali del [OSCURATO:PERSONA], non sussiste contraddizione fra i giudizi espressi nel rapporto d'integrazione e quelli del rapporto di fine prova, vale a dire tra le «ottime relazioni nell'ambito del servizio» che si riferiscono ai rapporti con i colleghi e «l'insufficiente attitudine al lavoro di gruppo».

Nemmeno vi è contrasto tra «difficoltà nel precisare le modalità d'esecuzione del lavoro» e la sua «ottima capacità di esprimersi», giudizi che si riferiscono rispettivamente al modo in cui egli svolgeva un programma ed alla facilità di parola.

Il ricorrente a questo proposito muove però una critica più grave che merita di essere presa in esame in quanto è in gioco la lealtà di un capo servizio.

Senza trarne conclusioni esplicite, ma indubbiamente per sminuire la portata di un documento formulato in termini assai severi, il ricorrente afferma che, in contrasto con le disposizioni interne che stabiliscono che dev'essere il [OSCURATO:PERSONA] generale a firmare per ultimo il rapporto d'integrazione, l'allegato al rapporto è stato redatto dal [OSCURATO:PERSONA] non prima del 12 dicembre 1962 (e non il 5 novembre 1962) quindi dopo che il [OSCURATO:PERSONA], il 6 novembre, aveva apposto la nota.

L'allegato sarebbe stato redatto in risposta alle critiche mosse dal locale Comitato del personale circa il ritardo con cui era stato elaborato il rapporto di fine prova e quindi mancherebbe di obiettività.

A pagina 18 (testo francese) della replica è detto : «La data del 5 novembre 1962 è effetto di una retrodatazione.

Ciò risulta dall'originale del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] aveva apposto la data dell'11 novembre, che in seguito veniva cancellata e corretta in 5 novembre, vale a dire la vigilia della nota del dott. [OSCURATO:PERSONA]».

Voi rileggerete — come ho fatto io — il fascicolo personale del ricorrente.

Col numero 68 è registrata la fotocopia dell'allegato al rapporto d'integrazione vistato dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 1963.

Il documento dattiloscritto è firmato di pugno dal [OSCURATO:PERSONA], datato 5 novembre 1962 e la data non porta tracce di cancellature. b) Non penso sia necessario indugiare oltre sulle critiche mosse ai vari documenti sottoposti alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, ed inizierò ora la rassegna dell'altro aspetto del vizio di procedura denunciato.

Durante la fase orale dell'istruttoria, la [OSCURATO:PERSONA] ha forse violato il principio del contradittorio? [OSCURATO:PERSONA] possedeva tutti gli elementi necessari per emanare il suo parere? I verbali relativi al caso del ricorrente si trovano nel fascicolo.

Dopo l'audizione del [OSCURATO:PERSONA] (12 gennaio), l'11 febbraio la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato il dott. [OSCURATO:PERSONA], il Lindner e il [OSCURATO:PERSONA], poi di nuovo il [OSCURATO:PERSONA]; tre di essi hanno testimoniato dinanzi a voi.

Indi il [OSCURATO:PERSONA], cui il Presidente aveva comunicato le informazioni complementari e i fatti esposti a voce alla [OSCURATO:PERSONA], ha presentato le sue osservazioni che sono riportate nel verbale.

È assodato che il ricorrente è stato ascoltato per un'ora e mezzo, ha risposto alle domande ed ha avuto la parola per ultimo.

Il parere della [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso il 19 febbraio, senza procedere a nuove audizioni.

Il ricorrente si duole di non esser stato messo a confronto col [OSCURATO:PERSONA] né col [OSCURATO:PERSONA] e di non aver ricevuto comunicazione dei verbali della loro audizione.

Voi avete però deciso che tale confronto non è necessario nella procedura d'integrazione e che l'Amministrazione non è obbligata a comunicare all'interessato i verbali della [OSCURATO:PERSONA] prima che sia notificata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (sentenza 87-63, [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. X, p. 938). Il principio del contradittorio implica unicamente che, ove la [OSCURATO:PERSONA] entri in possesso di nuovi elementi di giudizio, il dipendente dev'essere invitato a fornire spiegazioni in merito (causa 80-63, [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

X, p. 789) ; come sapete, il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la parola per ultimo.

Riesponendo in altra forma la censura fondata sul mancato confronto, il ricorrente lamenta nella replica che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere in considerazione le sue offerte di prova, vuoi sull'inadeguatezza del suo laboratorio, vuoi sulla carenza di fondi.

Se è vero che il ricorrente ha affrontato tali argomenti, non risultano dai verbali offerte di prova in merito.

Inoltre, spettava alla [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati' trasmessi i giudizi riguardanti il ricorrente (sui quali questi aveva potuto presentare osservazioni), stabilire se le erano stati forniti sufficienti elementi di giudizio o se si rendesse necessaria un'istruttoria complementare. [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver incluso tra i suoi membri alcuno sperimentatore in grado di valutare con competenza le sue capacità e la qualità del lavoro da lui eseguito, il che l'avrebbe indotta a prestare esclusivamente fede al giudizio del superiore gerarchico, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente dimentica però che la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, composta secondo le norme stabilite dall'articolo 102 dello Statuto, non ha soltanto ascoltato il [OSCURATO:PERSONA], ma anche il [OSCURATO:PERSONA]-direttore generale del Centro, e sia l'uno che l'altro erano indubbiamente qualificati per valutare il lavoro del loro collaboratore.

Nell'atto introduttivo è detto testualmente che «tutta la procedura d'integrazione è permeata d'arbitrio, da mancanza di obiettività e da parzialità».

Quanto ho detto credo basti a dimostrare che la doglianza è del tutto infondata.

Infine, nell'atto introduttivo, dopo aver ricordato che la motivazione di una decisione amministrativa dev'essere esattamente enunciata, si assume che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione «formulate in modo vago ed impreciso», sono talmente sommane da rendere impossibile il controllo giurisdizionale.

Ribatterò a tale critica ricordando semplicemente il testo integrale del parere della [OSCURATO:PERSONA] : «[OSCURATO:PERSONA] d'integrazione… ritiene che, avendo la tendenza ad esagerare nel concepire i programmi e nel valutare i mezzi, la persona di cui trattasi non è stata in grado, malgrado le direttive impartitele, di utilizzare i mezzi messi a sua disposizione nella misura indispensabile per fornire al servizio il contributo scientifico che questo aveva il diritto di aspettarsi da lei».

2. Il ricorrente allega l'insufficienza della motivazione col proposito di scalzare nel merito il parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione.

L'articolo 102 prescrive che la [OSCURATO:PERSONA] emetta un giudizio sul comportamento in servizio dell'interessato al fine di valutarne l'attitudine all'ulteriore svolgimento delle sue funzioni in qualità di titolare.

Non è vostro compito il sostituire la vostra valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], né emettere un altro giudizio complessivo sul comportamento e le attitudini del ricorrente.

Compito della Corte è invece l'accertare se — come assume il ricorrente — il parere della [OSCURATO:PERSONA] si fondi su errori di fatto, il che non rappresenta più un vizio di procedura, ma rientra nel merito.

È inoltre necessario ricordare che nella fattispecie la convenuta non deve fornire la prova dei fatti controversi e che, dato che il parere costituisce un giudizio complessivo sul comportamento dell'interessato, l'inesattezza di una singola circostanza non lo invaliderebbe, salvo che si tratti di un fatto talmente importante da aver potuto determinare il giudizio emesso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Senso e portata del parere sono chiari. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico di aver ecceduto nella concezione dei programmi e nella valutazione dei mezzi, nonché di aver dato un rendimento insufficiente malgrado le direttive ricevute e i mezzi messi a sua disposizione, addebiti che si spiegano a vicenda.

Su questi due punti, nella fase scritta sono stati prodotti vari documenti, avete ascoltato cinque testi, superiori o colleghi del [OSCURATO:PERSONA], e le parti hanno esposto le loro deduzioni orali.

Ciò mi permetterà dunque di essere relativamente breve.

Nessuno mette in dubbio — e men che meno la convenuta — che il ricorrente sia persona di valore; ricorderete che il dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva conosciuto a Karlsruhe, lo considerava piuttosto un teorico, a disagio nel mondo necessariamente limitato del Centro di ricerche.

Il fatto però che — forse proprio per questa sua indole — il ricorrente si sia lasciato andare ad Ispra ad elaborare programmi troppo vasti, costituisce un primo apprezzamento che non è contradetto da alcun documento del fascicolo: è vero anzi il contrario.

Indubbiamente bisogna tener conto del fatto che il compito del Centro di Ispra a quell'epoca non era rigorosamente definito e che inoltre un nuovo arrivato necessita di un certo periodo per adattarsi all'ambiente.

Ciò posto, ricorderò che il [OSCURATO:PERSONA], entrato in servizio il 1 o ottobre 1961, il 15 gennaio 1962 presenta un primo programma che costituisce soprattutto una panoramica delle ricerche nel mondo intero.

Pur ammettendo l'interesse di tale lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] lo invita a ridurlo notevolmente e ad elaborare un programma «alla portata di un uomo»; inoltre, gli impartisce la direttiva di elaborare innanzi tutto un metodo per misurare la quantità di molecole assorbite sulle allumine mediante assorbimento infrarosso, e, onde permettergli di cominciare ad allestire il suo laboratorio, nel febbraio gli assegna 4.000 U.C.

Tale cifra dà un'idea delle disponibilità del Centro (i crediti concessi al servizio fisico-chimica per il 1962 ammontavano a 200.000 U.C.) ; ciononostante, il 5 marzo il [OSCURATO:PERSONA] chiede 55.000 U.C. per apparecchiature, somma che, benché ridotta a 15.000 U.C., non viene concessa dal Comitato locale dei programmi.

Il 17 maggio il ricorrente sottopone al [OSCURATO:PERSONA] un nuovo programma, con questo preambolo : «Allego la relazione da me elaborata dopo diverse discussioni con Lei circa il mio settore di ricerca».

Questa volta il [OSCURATO:PERSONA] reagisce con la nota 4 giugno 1962 in cui distingue il programma a breve scadenza (punto 3), che riprende le indicazioni date in febbraio e per il quale erano stati concessi crediti limitati, dal programma a lunga scadenza (punto 2), la cui realizzazione avrebbe dovuto costituire l'argomento di un bilancio preventivo da presentare al Comitato locale dei programmi.

Tuttavia il [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 1962, chiede 67.320 U.C.; aggiungerò, per finire, che nell'ottobre egli chiede da 70 a 100 metri quadrati di spazio per allestirvi un laboratorio.

Ecco il primo addebito formulato della [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente non ha mai contestato i fatti, limitandosi a dire che non sapeva di quali mezzi disponesse il servizio.

Se ciò è perfettamente ammissibile per quanto riguarda il programma del gennaio 1962, non lo è più in seguito.

Quanto all'altro addebito di rendimento insufficiente o addirittura nullo, dato il carattere tecnico dei giudizi su cui esso si fonda, non posso che richiamarmi alle deposizioni dei testimoni. [OSCURATO:PERSONA] ha parlato chiaro : «[OSCURATO:PERSONA] non è mai stato fatto carico di non aver raggiunto un risultato, ma piuttosto di non aver iniziato il lavoro»; e più oltre : «Non si può considerare lavoro quello eseguito in un anno mentre erano sufficienti 15 giorni». [OSCURATO:PERSONA] si esprime in modo analogo, anche se in termini più sfumati; egli dice che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cercato d'impegnarsi seriamente in un lavoro effettivo e costante con gli apparecchi di cui disponeva.

È dunque lecito affermare che il ricorrente non poteva svolgere il suo lavoro per mancanza di direttive e di fondi? La nota 4 giugno 1962 faceva seguito a conversazioni svoltesi tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], come risulta particolarmente dalla lettera del primo al secondo in data 17 maggio; tale lettera confermava solamente le direttive orali impartite allorché era stato presentato il programma di gennaio.

Fondi ed apparecchi? Intendo sorvolare sulla critica un po' caustica del [OSCURATO:PERSONA] circa «l'albero di Natale», ed è evidente che i fondi di cui disponeva il ricorrente erano insufficienti per attuare il punto b) (programma a lunga scadenza); ma per il punto c) (programma a breve scadenza) per cui egli disponeva dei mezzi del servizio ed in particolare dello spettrografo a raggi infrarossi, nessuno dei testi ha affermato che le apparecchiature disponibili non permettessero di iniziare il lavoro.

In sostanza, l'addebito che si fa al [OSCURATO:PERSONA] è quello di non aver mai iniziato.

Inoltre, benché gli argomenti esposti più sopra non siano che la ripetizione di quanto è stato detto nella fase scritta e in quella orale del procedimento, bisogna riconoscere che essi sfiorano il limite della vostra competenza, nel senso che vertono in sostanza sul merito del giudizio della [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e non si limitano al controllo degli errori di fatto.

Mi pare evidente che non vi è alcuna prova di errori del genere; il che basta a far ritenere la censura infondata.

C — Il ricorrente denunzia in terzo luogo lo sviamento di potere che vizierebbe la decisione impugnata in un duplice senso: l'ostilità del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe manifestata continuamente nei suoi confronti in occasione dei vari incidenti cui ho già fatto cenno, con l'effetto di paralizzare sistematicamente ed intenzionalmente la sua attività scientifica di ricercatore; — d'altro canto la procedura d'integrazione, per quanto lo riguarda, sarebbe stata una pura formalità ed il rifiuto di nominarlo in ruolo sarebbe stato una sanzione per il reclamo presentato al [OSCURATO:PERSONA] generale del Centro nel settembre 1962; nella replica il ricorrente afferma pure che la relazione della [OSCURATO:PERSONA] — di cui riparlerò in occasione di una prossima causa — aveva accertato «la responsabilità dei capi»; la convenuta ha preferito riversare tale responsabilità sul personale subordinato, donde il rifiuto di nomina in ruolo.

Questa tesi è pura fantasia.

Nei ricorsi avverso il rifiuto di nomina in ruolo il rapporto sfavorevole del superiore è sempre frutto di animosità personale: si dovrebbe però dimostrare ch'esso non corrisponde alla realtà; inoltre, la decisione impugnata non è stata adottata dal [OSCURATO:PERSONA], ma dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità su parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione; bisognerebbe dunque ammettere che quest'ultima nutriva animosità personale contro il ricorrente e tale ostilità è stata il motivo determinante del suo atteggiamento.

Nel fascicolo non vi è il minimo indizio a sostegno di tale assunto.

Vi proporrò dunque di disattendere quest'ultimo mezzo e di conseguenza rigettare le conclusioni principali del ricorso 65-63, con cui si chiede l'annullamento della decisione che ha posto fine al rapporto col [OSCURATO:PERSONA].

II — Il risarcimento del danno Le conclusioni per il risarcimento del danno presentate dal [OSCURATO:PERSONA] sono motivate in due modi.

Anche nell'ipotesi di annullamento della decisione impugnata, la sentenza non risarcirebbe il danno arrecato al [OSCURATO:PERSONA] come ricercatore scientifico in quanto, prescindendo dal pregiudizio per la sua reputazione, l'interruzione temporanea del suo lavoro lo avrebbe danneggiato non permettendogli di continuare ad esercitare la sua attività creativa.

Se, accogliendo la mia proposta, la domanda d'annullamento sarà respinta, anche la domanda di risarcimento così motivata avrà la stessa sorte.

Voi avete infatti deciso che un atto del quale non sia stata provata l'illegittimità non può costituire una «faute de service» né arrecare quindi un illecito pregiudizio specie al buon nome ed alla reputazione della persona interessata, a meno che tale atto non contenga critiche superflue nei confronti dell'interessato.

Questo è il tenore della sentenza Leroy, che verte del pari su un rifiuto d'integrazione

([OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

IX, p. 399).

Nella fattispecie, il parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, accolto e riportato integralmente nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], sotto questo aspetto non presta affatto il fianco alla critica.

La soluzione della sentenza Leroy ha portata molto generale: una decisione legittima non può mai costituire un illecito che arrechi un danno ingiusto (sentenza 25-62, [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

IX, p. 195).

Per l'ipotesi di reiezione della domanda d'annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] assume che il termine di preavviso concesso sarebbe stato troppo breve.

È noto che tale termine, in base alla lettera d'assunzione, è di un mese; l'articolo 102 prevede inoltre per il dipendente licenziato a norma di tale articolo, un'indennità supplementare di due mesi di stipendio.

Il ricorrente ritiene che il termine contrattuale non fosse più applicabile con lo stesso rigore dopo la fine del periodo di prova e si appella ancora alla sua qualità di scienziato che non gli consente di risistemarsi in un sì breve lasso di tempo.

La giurisprudenza di questa Corte ammette deroghe all'applicazione del termine contrattuale solo nel caso in cui il dipendente non abbia potuto manifestare liberamente la propria volontà oppure se il termine è «manifestamente ingiusto o vessatorio» ([OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. VIII, p. 60); in caso di licenziamento a norma dell'articolo 102, la Corte è strettamente vincolata dal combinato disposto di tale articolo e del contratto (Baron de Vos,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol.

X, p. 635).

Questi principi vigono tuttora. [OSCURATO:PERSONA] ha liberamente accettato le condizioni del suo contratto.

Egli rileva che il contratto di lavoro da lui stipulato a Karlsruhe stabiliva un preavviso di sei mesi: non risulta però che un vizio di consenso abbia inficiato il suo contratto con l'[OSCURATO:PERSONA], né che il termine allora previsto fosse «manifestamente ingiusto o vessatorio».

L'inconveniente di un termine di preavviso più breve aveva come contropartita altri vantaggi materiali; un contratto è un punto d'incontro e non può presentare solo aspetti positivi.

D'altro canto, prorogando di due mesi il termine contrattuale, l'articolo 102 intende manifestamente disciplinare a fondo le situazioni create dal rifiuto d'integrazione.

Presentando le sue conclusioni nella causa Baron de Vos, l'avvocato generale aveva sottolineato che le disposizioni imperative dello Statuto si oppongono alla valutazione da parte del giudice di ciascun caso di specie.

Non vedo alcun motivo di diritto o di fatto che possa indurre ad adottare altre soluzioni per il personale scientifico; domando che si perseveri nel costante orientamento tenuto finora dalla giurisprudenza e che si respingano quindi le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

III — Spese di trasloco e indennità di prima sistemazione Nel 1962 al [OSCURATO:PERSONA] veniva rifiutata l'autorizzazione a traslocare ad Ispra, autorizzazione che comporta il rimborso delle spese di trasloco e la corresponsione dell'indennità di prima sistemazione.

Col ricorso 19-63 egli ha impugnato varie «decisioni» implicite od esplicite adottate in merito e la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato varie eccezioni d'irricevibilità.

In seguito la convenuta ha respinto espressamente la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e la relativa decisione 18 aprile 1963 è stata debitamente impugnata col ricorso 65-63.

Voi potete quindi statuire nel merito della controversia.

Prima di esanimare le circostanze, invero piuttosto confuse, dalle quali è scaturito il rifiuto, voglio delineare la posizione giuridica del ricorrente sotto questo profilo.

In contrasto con i suoi assunti, egli non è soggetto allo Statuto poiché, salvo espressa disposizione, questo è applicabile ai soli funzionari, qualifica ch'egli non ha mai avuto.

Nemmeno egli può invocare lo Statuto C.E.C.A.

«da applicarsi per analogia», poiché l'applicazione analogica può essere fatta solo nei casi in cui lo stato giuridico dei dipendenti contrattuali non è disciplinato dal contratto o da circolari generali emanate dall'Istituzione per il buon funzionamento dei servizi.

Il contratto di assunzione del [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva alcuna norma in merito.

Per contro la [OSCURATO:PERSONA], il 24 febbraio 1959, aveva emanato la circolare n. 50 che era in vigore nel momento in cui si verificarono i fatti controversi.

La procedura e la seguente: il dipendente in servizio da almeno sei mesi può chiedere l'autorizzazione al trasloco.

La richiesta è inoltrata al [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione tramite il capo divisione dell'interessato; questo superiore deve dare il nulla osta al trasloco e dichiarare di ritenere il richiedente in grado di assolvere i compiti affidatigli e adatto al servizio presso la Comunità.

Si precisa infine che l'autorizzazione è richiesta sia per fruire dell'indennità di prima sistemazione che per ottenere il rimborso delle spese di trasloco.

In altre parole, è necessario un periodo minimo di servizio, ma è anche necessario che il superiore gerarchico esprima un giudizio favorevole sulle attitudini del dipendente, e, pur sussistendo entrambi i presupposti, la facoltà di decisione dell'autorità superiore rimane impregiudicata.

D'altro canto la circolare prevede che il dipendente debba presentare, almeno un mese prima della data prevista per il trasloco, due preventivi particolareggiati; l'amministrazione può approvarne uno oppure chiedere un'offerta a un'altra impresa.

Queste sono le norme da applicarsi.

Cosa è avvenuto in realtà? [OSCURATO:PERSONA], giunto ad Ispra il 1 o ottobre 1961, ha presentato la sua domanda il 30 agosto 1962; il [OSCURATO:PERSONA] ha allora dichiarato di non possedere elementi sufficienti per giudicare le attitudini del dipendente.

Una seconda domanda e stata presentata il 27 settembre sul modulo regolamentare.

È noto che esistono due versioni di tale domanda; una fotocopia presentata dal [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il capo servizio ha apposto la firma in calce alle frasi relative all'approvazione del trasloco e alle attitudini del ricorrente, ma sulla quale però non compare la firma del [OSCURATO:PERSONA] — sull'originale invece le stesse frasi sono cancellate e la firma del [OSCURATO:PERSONA] porta la data del 1 o ottobre 1962.

Sul documento compare l'annotazione «rifiutato» nonché la firma del [OSCURATO:PERSONA], in data 7 novembre.

Si è molto discusso sui motivi e sulle conseguenze della divergenza tra due versioni di uno stesso documento; secondo il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era d'accordo ed aveva restituito il documento al ricorrente; l'accordo era irrevocabile; secondo la [OSCURATO:PERSONA], finché la decisione non fosse stata adottata dall'autorità competente, il capo servizio aveva la facoltà di rettificare il proprio parere e in questa sede sono state esposte le ragioni che avrebbero indotto il [OSCURATO:PERSONA] a mutar parere.

Comunque sia, è certo che se l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole del capo servizio, tale parere non ha carattere di decisione e non può di per sé creare diritti; il parere può anche essere modificato finché non è stata adottata una decisione.

Esso non vincola nemmeno l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, che può sempre essere rifiutata.

Quindi la decisione del 7 novembre 1962 non viola in alcun modo le disposizioni della circolare n. 50. [OSCURATO:PERSONA] obietta che il servizio del personale, il 18 ottobre 1962, ha approvato il preventivo di trasloco elaborato da una ditta di Duisburg e l'approvazione del preventivo equivale all'approvazione della domanda.

Non è affatto vero; l'approvazione riguarda le somme che eventualmente possono essere rimborsate, ma non implica l'autorizzazione al trasloco.

Inoltre, il consenso del 18 ottobre 1962 è stato concesso in condizioni irregolari e il [OSCURATO:PERSONA] non può invocarlo a suo favore.

La circolare n. 50 prevede che i preventivi devono essere presentati almeno un mese prima del previsto trasloco mentre, come lo stesso ricorrente ammette, i suoi sono stati trasmessi al servizio per l'approvazione il 12 aprile 1962, ma il trasloco era stato già effettuato in due riprese, l'8 gennaio e il 19 febbraio 1962.

Il ricorrente era evidentemente libero di cambiar casa quando più lo gradiva, ma il rimborso delle spese relative da parte della Comunità presupponeva un'autorizzazione che gli è stata regolarmente rifiutata il 7 novembre 1962.

Le conclusioni avverso tale decisione nonché contro quella del 18 aprile 1963, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo, vanno dunque disattese.

Concludo proponendo : — che i ricorsi 19 e 65-63 siano respinti, — e che, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporti le spese da essa sostenute. ( 1 ) Traduzione dal francese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0019 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 17 marzo 1965 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dottore in scienze naturali, era impiegato presso l'Istituto di radio-chimica di Karlsruhe allorché veniva assunto (1 o ottobre 1961) dallo Stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerche nucleari, in qualità di collaboratore scientifico, e assegnato al servizio di fisico-chimica, sotto la direzione del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Egli rimaneva presso tale servizio fino a quando la [OSCURATO:PERSONA] costituita a norma dell'articolo 102 dello Statuto emetteva parere sfavorevole all'integrazione (19 febbraio 1963) ; di conseguenza, il 20 marzo 1963 la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. ne decideva il licenziamento. Prima della notifica di tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi a questa Corte il ricorso 19-63, diretto contro talune decisioni dei suoi superiori con cui gli sono stati negati il rimborso delle spese di trasloco e l'indennità di prima sistemazione. Egli chiede che la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. sia condannata a versargli l'importo di 3.472 DM quale rimborso delle spese di trasloco ed una somma pari ad un mese di stipendio quale indennità di prima sistemazione. Le stesse conclusioni sono riproposte nel ricorso 65-03 nel quale s'impugna in via principale la decisione del 20 marzo 1963 con cui il ricorrente è stato licenziato. [OSCURATO:PERSONA] domanda la riforma o l'annullamento di detta decisione e, in via subordinata, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] — per gli illeciti commessi nello stipulare, applicare e recedere dal contratto d'impiego — al risarcimento del pregiudizio da lui subito, valutato in due milioni di franchi belgi per il danno materiale e sei milioni di franchi belgi per il danno morale. L'istruttoria è stata lunga e minuziosa; è stato sviscerato ogni argomento del ricorrente, che si esprime con stile ridondante, sovente focoso e talvolta in termini troppo arditi. Vi è stato qualche incidente di procedura: un'ordinanza del Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione di licenziamento; un'ordinanza della Prima Sezione ha rinviato al merito l'esame di una domanda proposta, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, onde ottenere la produzione di alcuni documenti. Il 9 dicembre scorso è stato dedicato all'audizione di sei testi. Infine, le osservazioni orali del patrono del ricorrente e dell'agente della [OSCURATO:PERSONA], nonché una relazione d'udienza veramente esauriente, hanno completato la visione panoramica dei vari aspetti delle due cause, dei mezzi proposti dal ricorrente e degli argomenti dedotti a sostegno. Penso che a questo punto — e ciò dicasi anche per la causa 68-63 (Luhleich) le cui conclusioni saranno da me presentate tra poco — sia mio compito principale riassumere i punti essenziali, mettendoli a fuoco per quanto possibile con chiarezza, precisione e concisione, sulla scorta di alcune norme tratte dallo Statuto e dalla giurisprudenza di questa Corte. Contrariamente all'ordine d'iscrizione a ruolo dei ricorsi, ma seguendo l'ordine delle memorie, esaminerò man mano la legittimità della decisione di licenziamento, la domanda di risarcimento del danno ed infine il diritto al rimborso delle spese di trasloco. I — Sulla decisione di licenziamento Con decisione 20 marzo 1963, notificata con lettera 25 aprile 1963, la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. ha receduto dal contratto vincolante il [OSCURATO:PERSONA] a questa Comunità. Il parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione rendeva ineluttabile tale provvedimento. Il licenziamento, che aveva effetto un mese dopo la notifica, implicava la corresponsione, oltre che dell'indennità di preavviso, di una seconda indennità pari a due mesi dello stipendio base, come previsto dall'articolo 102 dello Statuto. La decisione impugnata costituisce sia rifiuto d'integrazione che recesso dal contratto. I mezzi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono ora all'uno ora all'altro e sono tre : A — Innanzi tutto egli invoca il diritto alla stabilità del posto in quanto il rapporto — nelle intenzioni delle autorità del Centro di Ispra — doveva avere carattere permanente. Ciò si desumerebbe dalla sua destinazione ad un impiego permanente, poiché l'esecuzione del suo programma di lavoro avrebbe richiesto almeno un anno dal momento in cui il suo laboratorio fosse stato effettivamente in grado di funzionare. Contrariamente al disposto dell'articolo 214, n. 3, del Trattato, la lettera d'assunzione non aveva quindi — volutamente — validità limitata; quanto alla clausola risolutiva, contenuta nella lettera, che dava facoltà ad entrambe le parti di recedere dal contratto in ogni momento, con preavviso di un mese, gli sarebbe stata data espressa assicurazione che si trattava di una pura clausola di stile. [OSCURATO:PERSONA] ne concluse di avere una reale aspettativa ad essere nominato in ruolo. Ciò che viene contestato non è l'aspettativa, ma il diritto al passaggio in ruolo. L'articolo 214 cui egli fa riferimento dispone che « fino a quando non sia stabilito lo Statuto del personale… ciascuna Istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata ». Se, in contrasto con questa norma, il contratto del [OSCURATO:PERSONA], come tutti gli altri contratti stipulati durante il cosiddetto «regime Bruxelles», non indicava la durata, ciò non implicava per il ricorrente alcun diritto alla stabilità del posto, diritto spettante esclusivamente ai dipendenti di ruolo ( [OSCURATO:PERSONA] , cause riunite 43, 45 e 48-59, [OSCURATO:PERSONA] , Vol. VI, 2, pp. 921-923). Nulla consente di definire clausola di stile la facoltà di recedere prevista nel contratto. D'altro canto è assodato che il [OSCURATO:PERSONA] occupava un impiego permanente: tale condizione, necessaria per il passaggio in ruolo, non era però sufficiente. A norma dell'articolo 102 dello Statuto, era inoltre necessario il parere favorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. Il parere sfavorevole implicava per contro la denuncia automatica del contratto. Quest'ultimo provvedimento è stato adottato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha alcun motivo di pretendere che il suo impiego fosse stabile. B — La seconda doglianza elevata dal ricorrente contro la decisione di licenziamento si fonda sulla violazione di forme sostanziali. Sotto questa rubrica, il ricorrente raggruppa una serie di censure (che costituiscono il nerbo del ricorso), alcune delle quali riguardano in effetti irregolarità procedurali, mentre altre si fondano in realtà su errori di fatto che sarebbero contenuti nella motivazione del parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. È assurda la censura secondo cui, in contrasto con l'articolo 110 dello Statuto, né il Comitato del personale né il Comitato dello Statuto sono stati chiamati a prender parte al procedimento. Voi avete infatti deciso che tale articolo, riguardante le disposizioni generali d'esecuzione dello Statuto, non è applicabile alla procedura d'integrazione, di carattere prevalentemente transitorio (sentenza 26-63, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Vol. X, p. 692). Se nella replica poi si afferma che l'articolo 9 dello Statuto implica necessariamente l'intervento del Comitato del personale in caso di denunzia del contratto, è sufficiente rileggere l'articolo in questione per rendersi conto che tale tesi è priva di fondamento. 1. Le censure attinenti ad irregolarità procedurali sono numerose e varie. L'articolo 102 dello Statuto prevede la creazione di una [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione composta di dipendenti con funzioni direttive nell'ambito dell'istituzione e da designarsi dall'autorità che ha il potere di nomina. [OSCURATO:PERSONA] fornisce a tale autorità un parere circa le attitudini dei dipendenti «integrabili» all'esercizio delle funzioni che essi devono svolgere; il parere è emesso sulla scorta del rapporto sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio compilato dai superiori gerarchici. È superfluo sottolinearne l'importanza poiché, ove esso sia negativo, non solo il dipendente non può essere nominato in ruolo nel grado corrispondente a quello raggiunto implicitamente o esplicitamente, ma anzi di regola il contratto va denunciato. Queste sono le uniche disposizioni dello Statuto riguardanti il procedimento d'integrazione. In effetti, pur senza attribuire valore di norma giuridica a detta prassi, presso l'[OSCURATO:PERSONA] le cose si sono svolte come segue: i membri della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione venivano individualmente informati, man mano ch'essi erano redatti, dei rapporti compilati dai superiori gerarchici e delle osservazioni in proposito presentate dagli interessati. Solo nel caso in cui uno dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avesse sollevato obiezioni su un punto qualsiasi (conoscenze linguistiche, comportamento generale, infrazioni disciplinari), la procedura veniva sospesa onde provvedere ad istruttoria più esauriente e, eventualmente, alla discussione orale, come avvenne per il [OSCURATO:PERSONA]. La discussione orale però non implica affatto un parere sfavorevole, né un'indicazione in questo senso. L'essenziale è che, al momento di pronunciarsi, la [OSCURATO:PERSONA] sia esaurientemente informata sul dipendente di cui trattasi e la procedura si svolga nel pieno rispetto dei diritti del dipendente stesso. Che cosa è avvenuto nella fattispecie? Premetterò che, ai fini della valutazione, mi atterrò esclusivamente agli argomenti contenuti nelle memorie della causa 65-63 o esposti nel corso della fase orale. Nella replica, il [OSCURATO:PERSONA] si richiama a tutti i mezzi ed argomenti dedotti nella causa 68-63 relativa al suo collega Luhleich, poiché le due controversie, se non sono uguali, presentano analogie sotto molti punti di vista, sia in fatto che in diritto. Né la comunanza di situazione, né l'identità del procuratore possono tuttavia giustificare giuridicamente tale richiamo. Per rimanere al ricorso 65-63, le censure si fondano su una duplice serie di fatti: irregolarità varie che viziano il complesso dei documenti costituenti il fascicolo in base al quale è stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] e le condizioni in cui si è svolta la fase orale del procedimento dinanzi a quest'ultima. a) Pur se l'articolo 102 menziona solamente il rapporto d'integrazione, è evidente che questo documento non rappresenta l'unico elemento di giudizio. Possono anche essere presi in considerazione il fascicolo personale ed il rapporto di fine prova. Il ricorrente critica queste tre categorie di documenti. [OSCURATO:PERSONA], che ha ripetutamente preso visione del suo fascicolo personale , lamenta innanzitutto che l'ordine dei documenti non rispetti la successione cronologica ed afferma di aver inoltre rinvenuto nuovi documenti ad ogni consultazione. Ciò si spiega, a quanto pare, con la difficoltà di amministrare un personale che presta servizio a grande distanza dalla sede dell'istituzione; contrariamente però all'interpretazione che il ricorrente intende dare nella replica ad una lettera dell'amministrazione, non vi è stata una pluralità di fascicoli personali ma una sola ed unica raccolta; è incontestato che il fascicolo integrale gli è stato comunicato prima della sua audizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]; non vedo quindi come l'irregolarità denunciata, anche qualora fosse provata, avrebbe potuto inficiare la procedura. Essendo egli entrato in servizio il 1 o ottobre 1961, secondo la prassi dell'[OSCURATO:PERSONA] il periodo di prova del ricorrente avrebbe dovuto terminare il 1 o aprile 1962. In effetti però, il rapporto di fine prova è stato compilato dal suo superiore, dott. [OSCURATO:PERSONA], solo il 31 agosto 1962 e gli è stato comunicato, onde dargli modo di presentare le sue osservazioni, l'11 dicembre 1962; il ritardo suscitò allora le critiche del comitato locale del personale. Ci si può chiedere per quali ragioni sia necessario un periodo di prova in un rapporto contrattuale di durata illimitata e denunciabile con un mese di preavviso; comunque stiano le cose, però, né la fine del periodo abituale di prova, né la compilazione del relativo rapporto possono modificare l'aspettativa di un dipendente ad essere integrato. Non vedo come un simile ritardo abbia potuto ledere i diritti del [OSCURATO:PERSONA]. Questi assume che le due procedure di fine prova e d'integrazione sono state «riunite». È certo che esse si sono svolte quasi simultaneamente, ma non sono state riunite: quindi, come poteva questa simultaneità arrecare nocumento al ricorrente o influire sul parere della [OSCURATO:PERSONA]? Rimane infine un documento ancor più importante, il rapporto d'integrazione , steso dal suo superiore gerarchico diretto il 31 agosto 1962. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espresso il suo parere sui vari aspetti della personalità del ricorrente, formula il seguente giudizio complessivo : «Lo ritengo persona ben preparata, ma, stando alle apparenze, non fa nulla o quasi». Tale rapporto è stato completato con un allegato di una ventina di righe, datato 5 novembre 1962. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripetuto il suo giudizio sulle cognizioni del [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbero consentito di eseguire il lavoro affidatogli, aggiunge che il suo subordinato si è trovato in difficoltà nel precisare le modalità d'esecuzione del lavoro. Tutte le sue proposte erano tardive e sproporzionate ai mezzi di cui disponeva il servizio. Obbligato a ridimensionare i suoi progetti, egli si è limitato ad ordinare apparecchiature senza utilizzare quelle disponibili presso il servizio. [OSCURATO:PERSONA] conclude : «Non sono dunque riuscito a farlo lavorare in alcun modo. Ciò è sintomo di scarso senso di responsabilità e di mancanza di attaccamento al lavoro affidatogli. Non mi è dunque possibile esprimere un giudizio su un lavoro che non esiste. Avevo creduto opportuno rinviare il rapporto di fine prova del [OSCURATO:PERSONA] nella speranza che si applicasse. Dopo un anno ho ritenuto che non era più possibile mantenerlo nel mio servizio». Il rapporto veniva controfirmato dal [OSCURATO:PERSONA] generale del Centro, dott. [OSCURATO:PERSONA], il 6 novembre 1962, con la seguente nota : «Non credo che il [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di lavorare con profitto ad Ispra». Il rapporto è corredato da abbondanti osservazioni del ricorrente in data 8 gennaio 1963. Contrariamente alle asserzioni iniziali del [OSCURATO:PERSONA], non sussiste contraddizione fra i giudizi espressi nel rapporto d'integrazione e quelli del rapporto di fine prova, vale a dire tra le «ottime relazioni nell'ambito del servizio» che si riferiscono ai rapporti con i colleghi e «l'insufficiente attitudine al lavoro di gruppo». Nemmeno vi è contrasto tra «difficoltà nel precisare le modalità d'esecuzione del lavoro» e la sua «ottima capacità di esprimersi», giudizi che si riferiscono rispettivamente al modo in cui egli svolgeva un programma ed alla facilità di parola. Il ricorrente a questo proposito muove però una critica più grave che merita di essere presa in esame in quanto è in gioco la lealtà di un capo servizio. Senza trarne conclusioni esplicite, ma indubbiamente per sminuire la portata di un documento formulato in termini assai severi, il ricorrente afferma che, in contrasto con le disposizioni interne che stabiliscono che dev'essere il [OSCURATO:PERSONA] generale a firmare per ultimo il rapporto d'integrazione, l'allegato al rapporto è stato redatto dal [OSCURATO:PERSONA] non prima del 12 dicembre 1962 (e non il 5 novembre 1962) quindi dopo che il [OSCURATO:PERSONA], il 6 novembre, aveva apposto la nota. L'allegato sarebbe stato redatto in risposta alle critiche mosse dal locale Comitato del personale circa il ritardo con cui era stato elaborato il rapporto di fine prova e quindi mancherebbe di obiettività. A pagina 18 (testo francese) della replica è detto : «La data del 5 novembre 1962 è effetto di una retrodatazione. Ciò risulta dall'originale del rapporto. [OSCURATO:PERSONA] aveva apposto la data dell'11 novembre, che in seguito veniva cancellata e corretta in 5 novembre, vale a dire la vigilia della nota del dott. [OSCURATO:PERSONA]». Voi rileggerete — come ho fatto io — il fascicolo personale del ricorrente. Col numero 68 è registrata la fotocopia dell'allegato al rapporto d'integrazione vistato dal [OSCURATO:PERSONA] il 10 gennaio 1963. Il documento dattiloscritto è firmato di pugno dal [OSCURATO:PERSONA], datato 5 novembre 1962 e la data non porta tracce di cancellature. b) Non penso sia necessario indugiare oltre sulle critiche mosse ai vari documenti sottoposti alla [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, ed inizierò ora la rassegna dell'altro aspetto del vizio di procedura denunciato. Durante la fase orale dell'istruttoria, la [OSCURATO:PERSONA] ha forse violato il principio del contradittorio? [OSCURATO:PERSONA] possedeva tutti gli elementi necessari per emanare il suo parere? I verbali relativi al caso del ricorrente si trovano nel fascicolo. Dopo l'audizione del [OSCURATO:PERSONA] (12 gennaio), l'11 febbraio la [OSCURATO:PERSONA] ha interrogato il dott. [OSCURATO:PERSONA], il Lindner e il [OSCURATO:PERSONA], poi di nuovo il [OSCURATO:PERSONA]; tre di essi hanno testimoniato dinanzi a voi. Indi il [OSCURATO:PERSONA], cui il Presidente aveva comunicato le informazioni complementari e i fatti esposti a voce alla [OSCURATO:PERSONA], ha presentato le sue osservazioni che sono riportate nel verbale. È assodato che il ricorrente è stato ascoltato per un'ora e mezzo, ha risposto alle domande ed ha avuto la parola per ultimo. Il parere della [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso il 19 febbraio, senza procedere a nuove audizioni. Il ricorrente si duole di non esser stato messo a confronto col [OSCURATO:PERSONA] né col [OSCURATO:PERSONA] e di non aver ricevuto comunicazione dei verbali della loro audizione. Voi avete però deciso che tale confronto non è necessario nella procedura d'integrazione e che l'Amministrazione non è obbligata a comunicare all'interessato i verbali della [OSCURATO:PERSONA] prima che sia notificata la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (sentenza 87-63, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Vol. X, p. 938). Il principio del contradittorio implica unicamente che, ove la [OSCURATO:PERSONA] entri in possesso di nuovi elementi di giudizio, il dipendente dev'essere invitato a fornire spiegazioni in merito (causa 80-63, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Vol. X, p. 789) ; come sapete, il [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la parola per ultimo. Riesponendo in altra forma la censura fondata sul mancato confronto, il ricorrente lamenta nella replica che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di prendere in considerazione le sue offerte di prova, vuoi sull'inadeguatezza del suo laboratorio, vuoi sulla carenza di fondi. Se è vero che il ricorrente ha affrontato tali argomenti, non risultano dai verbali offerte di prova in merito. Inoltre, spettava alla [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati' trasmessi i giudizi riguardanti il ricorrente (sui quali questi aveva potuto presentare osservazioni), stabilire se le erano stati forniti sufficienti elementi di giudizio o se si rendesse necessaria un'istruttoria complementare. [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver incluso tra i suoi membri alcuno sperimentatore in grado di valutare con competenza le sue capacità e la qualità del lavoro da lui eseguito, il che l'avrebbe indotta a prestare esclusivamente fede al giudizio del superiore gerarchico, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente dimentica però che la [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, composta secondo le norme stabilite dall'articolo 102 dello Statuto, non ha soltanto ascoltato il [OSCURATO:PERSONA], ma anche il [OSCURATO:PERSONA]-direttore generale del Centro, e sia l'uno che l'altro erano indubbiamente qualificati per valutare il lavoro del loro collaboratore. Nell'atto introduttivo è detto testualmente che «tutta la procedura d'integrazione è permeata d'arbitrio, da mancanza di obiettività e da parzialità». Quanto ho detto credo basti a dimostrare che la doglianza è del tutto infondata. Infine, nell'atto introduttivo, dopo aver ricordato che la motivazione di una decisione amministrativa dev'essere esattamente enunciata, si assume che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione «formulate in modo vago ed impreciso», sono talmente sommane da rendere impossibile il controllo giurisdizionale. Ribatterò a tale critica ricordando semplicemente il testo integrale del parere della [OSCURATO:PERSONA] : «[OSCURATO:PERSONA] d'integrazione… ritiene che, avendo la tendenza ad esagerare nel concepire i programmi e nel valutare i mezzi, la persona di cui trattasi non è stata in grado, malgrado le direttive impartitele, di utilizzare i mezzi messi a sua disposizione nella misura indispensabile per fornire al servizio il contributo scientifico che questo aveva il diritto di aspettarsi da lei». 2. Il ricorrente allega l'insufficienza della motivazione col proposito di scalzare nel merito il parere negativo della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione. L'articolo 102 prescrive che la [OSCURATO:PERSONA] emetta un giudizio sul comportamento in servizio dell'interessato al fine di valutarne l'attitudine all'ulteriore svolgimento delle sue funzioni in qualità di titolare. Non è vostro compito il sostituire la vostra valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], né emettere un altro giudizio complessivo sul comportamento e le attitudini del ricorrente. Compito della Corte è invece l'accertare se — come assume il ricorrente — il parere della [OSCURATO:PERSONA] si fondi su errori di fatto, il che non rappresenta più un vizio di procedura, ma rientra nel merito. È inoltre necessario ricordare che nella fattispecie la convenuta non deve fornire la prova dei fatti controversi e che, dato che il parere costituisce un giudizio complessivo sul comportamento dell'interessato, l'inesattezza di una singola circostanza non lo invaliderebbe, salvo che si tratti di un fatto talmente importante da aver potuto determinare il giudizio emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Senso e portata del parere sono chiari. [OSCURATO:PERSONA] si fa carico di aver ecceduto nella concezione dei programmi e nella valutazione dei mezzi, nonché di aver dato un rendimento insufficiente malgrado le direttive ricevute e i mezzi messi a sua disposizione, addebiti che si spiegano a vicenda. Su questi due punti, nella fase scritta sono stati prodotti vari documenti, avete ascoltato cinque testi, superiori o colleghi del [OSCURATO:PERSONA], e le parti hanno esposto le loro deduzioni orali. Ciò mi permetterà dunque di essere relativamente breve. Nessuno mette in dubbio — e men che meno la convenuta — che il ricorrente sia persona di valore; ricorderete che il dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva conosciuto a Karlsruhe, lo considerava piuttosto un teorico, a disagio nel mondo necessariamente limitato del Centro di ricerche. Il fatto però che — forse proprio per questa sua indole — il ricorrente si sia lasciato andare ad Ispra ad elaborare programmi troppo vasti, costituisce un primo apprezzamento che non è contradetto da alcun documento del fascicolo: è vero anzi il contrario. Indubbiamente bisogna tener conto del fatto che il compito del Centro di Ispra a quell'epoca non era rigorosamente definito e che inoltre un nuovo arrivato necessita di un certo periodo per adattarsi all'ambiente. Ciò posto, ricorderò che il [OSCURATO:PERSONA], entrato in servizio il 1 o ottobre 1961, il 15 gennaio 1962 presenta un primo programma che costituisce soprattutto una panoramica delle ricerche nel mondo intero. Pur ammettendo l'interesse di tale lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] lo invita a ridurlo notevolmente e ad elaborare un programma «alla portata di un uomo»; inoltre, gli impartisce la direttiva di elaborare innanzi tutto un metodo per misurare la quantità di molecole assorbite sulle allumine mediante assorbimento infrarosso, e, onde permettergli di cominciare ad allestire il suo laboratorio, nel febbraio gli assegna 4.000 U.C. Tale cifra dà un'idea delle disponibilità del Centro (i crediti concessi al servizio fisico-chimica per il 1962 ammontavano a 200.000 U.C.) ; ciononostante, il 5 marzo il [OSCURATO:PERSONA] chiede 55.000 U.C. per apparecchiature, somma che, benché ridotta a 15.000 U.C., non viene concessa dal Comitato locale dei programmi. Il 17 maggio il ricorrente sottopone al [OSCURATO:PERSONA] un nuovo programma, con questo preambolo : «Allego la relazione da me elaborata dopo diverse discussioni con Lei circa il mio settore di ricerca». Questa volta il [OSCURATO:PERSONA] reagisce con la nota 4 giugno 1962 in cui distingue il programma a breve scadenza (punto 3), che riprende le indicazioni date in febbraio e per il quale erano stati concessi crediti limitati, dal programma a lunga scadenza (punto 2), la cui realizzazione avrebbe dovuto costituire l'argomento di un bilancio preventivo da presentare al Comitato locale dei programmi. Tuttavia il [OSCURATO:PERSONA], nel settembre 1962, chiede 67.320 U.C.; aggiungerò, per finire, che nell'ottobre egli chiede da 70 a 100 metri quadrati di spazio per allestirvi un laboratorio. Ecco il primo addebito formulato della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non ha mai contestato i fatti, limitandosi a dire che non sapeva di quali mezzi disponesse il servizio. Se ciò è perfettamente ammissibile per quanto riguarda il programma del gennaio 1962, non lo è più in seguito. Quanto all'altro addebito di rendimento insufficiente o addirittura nullo, dato il carattere tecnico dei giudizi su cui esso si fonda, non posso che richiamarmi alle deposizioni dei testimoni. [OSCURATO:PERSONA] ha parlato chiaro : «[OSCURATO:PERSONA] non è mai stato fatto carico di non aver raggiunto un risultato, ma piuttosto di non aver iniziato il lavoro»; e più oltre : «Non si può considerare lavoro quello eseguito in un anno mentre erano sufficienti 15 giorni». [OSCURATO:PERSONA] si esprime in modo analogo, anche se in termini più sfumati; egli dice che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai cercato d'impegnarsi seriamente in un lavoro effettivo e costante con gli apparecchi di cui disponeva. È dunque lecito affermare che il ricorrente non poteva svolgere il suo lavoro per mancanza di direttive e di fondi? La nota 4 giugno 1962 faceva seguito a conversazioni svoltesi tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], come risulta particolarmente dalla lettera del primo al secondo in data 17 maggio; tale lettera confermava solamente le direttive orali impartite allorché era stato presentato il programma di gennaio. Fondi ed apparecchi? Intendo sorvolare sulla critica un po' caustica del [OSCURATO:PERSONA] circa «l'albero di Natale», ed è evidente che i fondi di cui disponeva il ricorrente erano insufficienti per attuare il punto b) (programma a lunga scadenza); ma per il punto c) (programma a breve scadenza) per cui egli disponeva dei mezzi del servizio ed in particolare dello spettrografo a raggi infrarossi, nessuno dei testi ha affermato che le apparecchiature disponibili non permettessero di iniziare il lavoro. In sostanza, l'addebito che si fa al [OSCURATO:PERSONA] è quello di non aver mai iniziato. Inoltre, benché gli argomenti esposti più sopra non siano che la ripetizione di quanto è stato detto nella fase scritta e in quella orale del procedimento, bisogna riconoscere che essi sfiorano il limite della vostra competenza, nel senso che vertono in sostanza sul merito del giudizio della [OSCURATO:PERSONA] circa l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e non si limitano al controllo degli errori di fatto. Mi pare evidente che non vi è alcuna prova di errori del genere; il che basta a far ritenere la censura infondata. C — Il ricorrente denunzia in terzo luogo lo sviamento di potere che vizierebbe la decisione impugnata in un duplice senso: l'ostilità del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe manifestata continuamente nei suoi confronti in occasione dei vari incidenti cui ho già fatto cenno, con l'effetto di paralizzare sistematicamente ed intenzionalmente la sua attività scientifica di ricercatore; — d'altro canto la procedura d'integrazione, per quanto lo riguarda, sarebbe stata una pura formalità ed il rifiuto di nominarlo in ruolo sarebbe stato una sanzione per il reclamo presentato al [OSCURATO:PERSONA] generale del Centro nel settembre 1962; nella replica il ricorrente afferma pure che la relazione della [OSCURATO:PERSONA] — di cui riparlerò in occasione di una prossima causa — aveva accertato «la responsabilità dei capi»; la convenuta ha preferito riversare tale responsabilità sul personale subordinato, donde il rifiuto di nomina in ruolo. Questa tesi è pura fantasia. Nei ricorsi avverso il rifiuto di nomina in ruolo il rapporto sfavorevole del superiore è sempre frutto di animosità personale: si dovrebbe però dimostrare ch'esso non corrisponde alla realtà; inoltre, la decisione impugnata non è stata adottata dal [OSCURATO:PERSONA], ma dalla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità su parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione; bisognerebbe dunque ammettere che quest'ultima nutriva animosità personale contro il ricorrente e tale ostilità è stata il motivo determinante del suo atteggiamento. Nel fascicolo non vi è il minimo indizio a sostegno di tale assunto. Vi proporrò dunque di disattendere quest'ultimo mezzo e di conseguenza rigettare le conclusioni principali del ricorso 65-63, con cui si chiede l'annullamento della decisione che ha posto fine al rapporto col [OSCURATO:PERSONA]. II — Il risarcimento del danno Le conclusioni per il risarcimento del danno presentate dal [OSCURATO:PERSONA] sono motivate in due modi. Anche nell'ipotesi di annullamento della decisione impugnata, la sentenza non risarcirebbe il danno arrecato al [OSCURATO:PERSONA] come ricercatore scientifico in quanto, prescindendo dal pregiudizio per la sua reputazione, l'interruzione temporanea del suo lavoro lo avrebbe danneggiato non permettendogli di continuare ad esercitare la sua attività creativa. Se, accogliendo la mia proposta, la domanda d'annullamento sarà respinta, anche la domanda di risarcimento così motivata avrà la stessa sorte. Voi avete infatti deciso che un atto del quale non sia stata provata l'illegittimità non può costituire una «faute de service» né arrecare quindi un illecito pregiudizio specie al buon nome ed alla reputazione della persona interessata, a meno che tale atto non contenga critiche superflue nei confronti dell'interessato. Questo è il tenore della sentenza Leroy, che verte del pari su un rifiuto d'integrazione ([OSCURATO:PERSONA] , Vol. IX, p. 399). Nella fattispecie, il parere della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione, accolto e riportato integralmente nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], sotto questo aspetto non presta affatto il fianco alla critica. La soluzione della sentenza Leroy ha portata molto generale: una decisione legittima non può mai costituire un illecito che arrechi un danno ingiusto (sentenza 25-62, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Vol. IX, p. 195). Per l'ipotesi di reiezione della domanda d'annullamento, il [OSCURATO:PERSONA] assume che il termine di preavviso concesso sarebbe stato troppo breve. È noto che tale termine, in base alla lettera d'assunzione, è di un mese; l'articolo 102 prevede inoltre per il dipendente licenziato a norma di tale articolo, un'indennità supplementare di due mesi di stipendio. Il ricorrente ritiene che il termine contrattuale non fosse più applicabile con lo stesso rigore dopo la fine del periodo di prova e si appella ancora alla sua qualità di scienziato che non gli consente di risistemarsi in un sì breve lasso di tempo. La giurisprudenza di questa Corte ammette deroghe all'applicazione del termine contrattuale solo nel caso in cui il dipendente non abbia potuto manifestare liberamente la propria volontà oppure se il termine è «manifestamente ingiusto o vessatorio» ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Vol. VIII, p. 60); in caso di licenziamento a norma dell'articolo 102, la Corte è strettamente vincolata dal combinato disposto di tale articolo e del contratto (Baron de Vos, [OSCURATO:PERSONA] , Vol. X, p. 635). Questi principi vigono tuttora. [OSCURATO:PERSONA] ha liberamente accettato le condizioni del suo contratto. Egli rileva che il contratto di lavoro da lui stipulato a Karlsruhe stabiliva un preavviso di sei mesi: non risulta però che un vizio di consenso abbia inficiato il suo contratto con l'[OSCURATO:PERSONA], né che il termine allora previsto fosse «manifestamente ingiusto o vessatorio». L'inconveniente di un termine di preavviso più breve aveva come contropartita altri vantaggi materiali; un contratto è un punto d'incontro e non può presentare solo aspetti positivi. D'altro canto, prorogando di due mesi il termine contrattuale, l'articolo 102 intende manifestamente disciplinare a fondo le situazioni create dal rifiuto d'integrazione. Presentando le sue conclusioni nella causa Baron de Vos, l'avvocato generale aveva sottolineato che le disposizioni imperative dello Statuto si oppongono alla valutazione da parte del giudice di ciascun caso di specie. Non vedo alcun motivo di diritto o di fatto che possa indurre ad adottare altre soluzioni per il personale scientifico; domando che si perseveri nel costante orientamento tenuto finora dalla giurisprudenza e che si respingano quindi le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. III — Spese di trasloco e indennità di prima sistemazione Nel 1962 al [OSCURATO:PERSONA] veniva rifiutata l'autorizzazione a traslocare ad Ispra, autorizzazione che comporta il rimborso delle spese di trasloco e la corresponsione dell'indennità di prima sistemazione. Col ricorso 19-63 egli ha impugnato varie «decisioni» implicite od esplicite adottate in merito e la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato varie eccezioni d'irricevibilità. In seguito la convenuta ha respinto espressamente la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e la relativa decisione 18 aprile 1963 è stata debitamente impugnata col ricorso 65-63. Voi potete quindi statuire nel merito della controversia. Prima di esanimare le circostanze, invero piuttosto confuse, dalle quali è scaturito il rifiuto, voglio delineare la posizione giuridica del ricorrente sotto questo profilo. In contrasto con i suoi assunti, egli non è soggetto allo Statuto poiché, salvo espressa disposizione, questo è applicabile ai soli funzionari, qualifica ch'egli non ha mai avuto. Nemmeno egli può invocare lo Statuto C.E.C.A. «da applicarsi per analogia», poiché l'applicazione analogica può essere fatta solo nei casi in cui lo stato giuridico dei dipendenti contrattuali non è disciplinato dal contratto o da circolari generali emanate dall'Istituzione per il buon funzionamento dei servizi. Il contratto di assunzione del [OSCURATO:PERSONA] non prevedeva alcuna norma in merito. Per contro la [OSCURATO:PERSONA], il 24 febbraio 1959, aveva emanato la circolare n. 50 che era in vigore nel momento in cui si verificarono i fatti controversi. La procedura e la seguente: il dipendente in servizio da almeno sei mesi può chiedere l'autorizzazione al trasloco. La richiesta è inoltrata al [OSCURATO:PERSONA] dell'Amministrazione tramite il capo divisione dell'interessato; questo superiore deve dare il nulla osta al trasloco e dichiarare di ritenere il richiedente in grado di assolvere i compiti affidatigli e adatto al servizio presso la Comunità. Si precisa infine che l'autorizzazione è richiesta sia per fruire dell'indennità di prima sistemazione che per ottenere il rimborso delle spese di trasloco. In altre parole, è necessario un periodo minimo di servizio, ma è anche necessario che il superiore gerarchico esprima un giudizio favorevole sulle attitudini del dipendente, e, pur sussistendo entrambi i presupposti, la facoltà di decisione dell'autorità superiore rimane impregiudicata. D'altro canto la circolare prevede che il dipendente debba presentare, almeno un mese prima della data prevista per il trasloco, due preventivi particolareggiati; l'amministrazione può approvarne uno oppure chiedere un'offerta a un'altra impresa. Queste sono le norme da applicarsi. Cosa è avvenuto in realtà? [OSCURATO:PERSONA], giunto ad Ispra il 1 o ottobre 1961, ha presentato la sua domanda il 30 agosto 1962; il [OSCURATO:PERSONA] ha allora dichiarato di non possedere elementi sufficienti per giudicare le attitudini del dipendente. Una seconda domanda e stata presentata il 27 settembre sul modulo regolamentare. È noto che esistono due versioni di tale domanda; una fotocopia presentata dal [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il capo servizio ha apposto la firma in calce alle frasi relative all'approvazione del trasloco e alle attitudini del ricorrente, ma sulla quale però non compare la firma del [OSCURATO:PERSONA] — sull'originale invece le stesse frasi sono cancellate e la firma del [OSCURATO:PERSONA] porta la data del 1 o ottobre 1962. Sul documento compare l'annotazione «rifiutato» nonché la firma del [OSCURATO:PERSONA], in data 7 novembre. Si è molto discusso sui motivi e sulle conseguenze della divergenza tra due versioni di uno stesso documento; secondo il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era d'accordo ed aveva restituito il documento al ricorrente; l'accordo era irrevocabile; secondo la [OSCURATO:PERSONA], finché la decisione non fosse stata adottata dall'autorità competente, il capo servizio aveva la facoltà di rettificare il proprio parere e in questa sede sono state esposte le ragioni che avrebbero indotto il [OSCURATO:PERSONA] a mutar parere. Comunque sia, è certo che se l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole del capo servizio, tale parere non ha carattere di decisione e non può di per sé creare diritti; il parere può anche essere modificato finché non è stata adottata una decisione. Esso non vincola nemmeno l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione, che può sempre essere rifiutata. Quindi la decisione del 7 novembre 1962 non viola in alcun modo le disposizioni della circolare n. 50. [OSCURATO:PERSONA] obietta che il servizio del personale, il 18 ottobre 1962, ha approvato il preventivo di trasloco elaborato da una ditta di Duisburg e l'approvazione del preventivo equivale all'approvazione della domanda. Non è affatto vero; l'approvazione riguarda le somme che eventualmente possono essere rimborsate, ma non implica l'autorizzazione al trasloco. Inoltre, il consenso del 18 ottobre 1962 è stato concesso in condizioni irregolari e il [OSCURATO:PERSONA] non può invocarlo a suo favore. La circolare n. 50 prevede che i preventivi devono essere presentati almeno un mese prima del previsto trasloco mentre, come lo stesso ricorrente ammette, i suoi sono stati trasmessi al servizio per l'approvazione il 12 aprile 1962, ma il trasloco era stato già effettuato in due riprese, l'8 gennaio e il 19 febbraio 1962. Il ricorrente era evidentemente libero di cambiar casa quando più lo gradiva, ma il rimborso delle spese relative da parte della Comunità presupponeva un'autorizzazione che gli è stata regolarmente rifiutata il 7 novembre 1962. Le conclusioni avverso tale decisione nonché contro quella del 18 aprile 1963, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo, vanno dunque disattese. Concludo proponendo : — che i ricorsi 19 e 65-63 siano respinti, — e che, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna delle parti sopporti le spese da essa sostenute. ( 1 ) Traduzione dal francese
Sentenza Corte di giustizia UE/1965 — Fons Iuris — Fons Iuris