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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 12027/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 25/07/2022 dal G.i.p. del predetto Tribunale, con il quale era stata rigettata una istanza, formulata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di declaratoria di inefficacia della misura custodiale in carcere, applicata al BONANNO in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali egli aveva riportato condanna in primo grado.

2. Ricorre per cassazione il BONANNO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza.

Il ricorrente richiama l'intervento della Corte costituzionale che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche all'ipotesi in cui il procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza risulti definito (come nel caso di specie) con sentenza irrevocabile.

Si evidenzia, in particolare, che il BONANNO era stato tratto in arresto in data 21/07/2017, e condannato irrevocabilmente alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione (interamente espiata), per fatti che, rubricati al capo 395), erano stati oggetto anche della sentenza emessa nel 2022 nell'ambito del secondo procedimento, e posti a carico dei coimputati (laddove invece, in tale secondo giudizio, il BONANNO era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 74 e di altre imputazioni ai sensi dell'art. 73).

Il difensore osserva che i fatti di cui al capo 395) erano indissolubilmente legati a quelli delle altre imputazioni, perché oggetto di una unica indagine captativa all'esito della quale, nel maggio 2021, il BONANNO era stato nuovamente arrestato.

Si sottolinea l'irrilevanza della tardiva contestazione ex art. 74, essendo i fatti a conoscenza del P.M. dal 24/05/2017 (data di inizio delle captazioni), e si deduce pertanto la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avendo il BONANNO sofferto una "complessiva custodia cautelare di oltre 4 anni e 10 mesi"; si evidenzia altresì l'infondatezza del rilievo del Tribunale in ordine ad una pretesa violazione dell'onere di allegazione.

2.2. Violazione degli artt. 50 e 649 cod. proc. pen.

Si lamenta la violazione del ne bis in idem, richiamando precedenti giurisprudenziali.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione degli atti rilevanti da parte del Tribunale, il quale, "per potersi liberare degli anni 3 e mesi 4 di custodia dal ricorrente subiti per l'eadem res, avrebbe dovuto viceversa provare che con quella condanna il ricorrente non era stato viceversa giudicato per un segmento della stessa condotta antigiuridica", laddove il Tribunale del riesame, nella pronuncia resa nel primo provvedimento divenuto irrevocabile, aveva sottolineato che la condotta del BONANNO si era inserita in un "contesto delinquenziale organizzato e rodato". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle indispensabili connotazioni di specificità.2.

Come già ricordato nell'esposizione che precede, il BONANNO era stato tratto in arresto in data 21/07/2017 per il concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con applicazione della misura custodiale in carcere; con sentenza del 16/11/2017, egli era stato condannato alla pena detentiva di anni tre, mesi quattro di reclusione.

All'odierno ricorrente è stata successivamente applicata, in data 04/05/2021, la misura custodiale in carcere nel procedimento (anche) a suo carico per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per ulteriori ipotesi di violazione dell'art. 73: anche per questi reati, il BONANNO ha riportato condanna in primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza n. 153 del 2022, alla pena detentiva di anni diciotto di reclusione.

La richiesta di declaratoria di inefficacia del secondo titolo cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è stata formulata dal BONANNO sulla scorta della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato, per i fatti relativi alla prima ordinanza, sia stato irrevocabilmente giudicato prima dell'emissione del secondo titolo cautelare (Corte cost., sent. n. 233 del 22 luglio 2011): ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo la condanna a carico del BONANNO divenuta irrevocabile nel 2018.

L'istanza è stata peraltro rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Messina, con ordinanza del 25/07/2022, per la ritenuta assenza di elementi idonei a comprovare che, al momento dell'arresto del luglio 2017, gli elementi posti a carico del titolo cautelare emesso nel secondo procedimento fossero già conosciuti.

2.1. Nel rigettare l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso tale provvedimento, il Tribunale di Messina ha evidenziato una serie di circostanze, ritenute ostative all'accoglimento della richiesta di retrodatazione.

In particolare, il Collegio messinese - oltre a prospettare un difetto di adeguata allegazione degli elementi fondanti l'istanza difensiva - ha posto l'accento su un quadruplice ordine di questioni (cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata): a) il difetto di anteriorità, rispetto al primo titolo cautelare, dei fatti oggetto della seconda ordinanza (essendo il reato associativo contestato fino all'agosto 2018); b) il difetto di unicità procedimentale, essendo le misure custodiali state emesse nell'ambito di diversi procedimenti a carico del BONANNO, con la conseguente necessità di verificare che i fatti a sostegno del secondo titolo cautelare fossero desumibili anteriormente al rinvio a giudizio nel primo procedimento, indipendentemente dall'esistenza o meno di una connessione qualificata; c) il difetto, comunque, di elementi idonei a sostenere la sussistenza di tale connessione qualificata, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale che richiede che i reati-fine siano oggetto di una iniziale programmazione sin dalla costituzione del sodalizio; d) il difetto di risultanze idonee a comprovare la sussistenza, nel caso concreto, del predetto requisito della desumibilità, non essendovi "alcun elemento, a fronte di un arresto in flagranza relativamente al primo titolo ormai definitivo, per ritenere la desumibilità della contestazione associativa oggetto della seconda ordinanza" (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

3. Tale articolato percorso argomentativo risulta supportato da plurimi specifici riferimenti giurisprudenziali.

3.1. In particolare, quanto al requisito di cui al punto a) del precedente paragrafo, viene in rilievo l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza» (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01).

3.2. Quanto poi alla necessità di verificare il presupposto della desumibilità, in caso di procedimenti distinti (cfr. supra, § 2.1, sub b), si tratta di un consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 - 01, secondo la quale «in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.

Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero»).

In ordine alla necessità di una corretta individuazione del rapporto di connessione qualificata tra i reati oggetto delle misure cautelari applicate allo stesso soggetto (cfr. supra, § 2.1 sub c), viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso» (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199 - 01, che in applicazione del principio ha escluso la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti, ritenendo conseguentemente inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi).

In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina.

Infine, con riferimento al requisito sub d), occorre far riferimento all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).

4. Come emerge dalla sintesi iniziale dei motivi di ricorso, le linee argomentative tracciate dal Tribunale di Messina sono rimaste prive di adeguato confronto.

4.1. Il ricorrente non ha invero ritenuto di confrontarsi con la prima questione prospettata, eventualmente argomentando sulla possibilità di derogare, per le ragioni individuate dalla giurisprudenza, alla necessità che i fatti del secondo procedimento siano anteriori a quelli del primo (cfr. supra, § 3.1); altrettanto è a dirsi sia quanto alla necessaria ricorrenza del presupposto della desumibilità dagli atti, in caso di procedimenti distinti come nella fattispecie in esame (cfr. supra, § 3.2) In ordine poi alla configurabilità, nel caso di specie, di una connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 74, oggetto del secondo titolo cautelare, ed i fatti ormai irrevocabilmente giudicati nel primo procedimento a carico del BONANNO (cfr. supra, § 3.3), la difesa si è limitata ad affermare - in termini, all'evidenza, del tutto apodittici - che "il ricorrente, per un segmento degli stessi fatti connessi, a norma dell'art. 81 c.p., in concorso formale tra loro, oltre che in precedenza commessi e poco importa se tardivamente contestati e riqualificati il 4 maggio 2021, a norma dell'art. 74 DPR n. 309/90, aveva espiato 3 anni e 4 mesi, è la stessa norma ad escludere ogni e qual si voglia strumentale rilievo alla strumentale nuova contestazione" (pag. 3 del ricorso).

Infine, quanto alla sussistenza in concreto del requisito della desumibilità dell'imputazione associativa dagli atti relativi al primo procedimento, espressamente esclusa dal Tribunale (cfr. supra, § 2, sub d), la difesa ricorrente ha vivacemente contestato l'esistenza di un onere di allegazione, comunque producendo le sentenze ed un'ordinanza di riesame relative al primo procedimento, ed una richiesta di trasmissione atti da parte del P.M.

4.2. A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - la difesa avrebbe dovuto puntualmente contestare le valutazioni del Tribunale, indicando specificamente gli atti processuali (ed i relativi passaggi contenutistici) idonei a comprovare la sussistenza di quanto negato dal Collegio messinese, in ordine alla desumibilità del reato associativo prima del rinvio a giudizio per la detenzione di droga del luglio 2017.

La mera produzione delle sentenze del primo processo appare palesemente idonea allo scopo, così come non può in alcun modo ritenersi sufficiente, ai fini predetti, il sintetico inciso di un'ordinanza (emessa sempre nel primo procedimento) dal Tribunale del Riesame, chiamato ad affrontare la questione delle esigenze cautelari (cfr. all. 1 al ricorso, seconda pagina).

Ancor meno sostenibile appare la tesi, adombrata con il terzo motivo, secondo cui il Tribunale - anche in assenza di adeguate deduzioni nell'istanza originaria ed eventualmente nell'atto di appello - dovrebbe ugualmente avviare un'autonoma ricerca, all'interno del fascicolo, di elementi idonei a sostenere la fondatezza di una richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata sostanzialmente solo in base all'avvenuto passaggio in giudicato della prima condanna, e che invece può trovare accoglimento solo in caso di accertata "desumibilità", che - come già accennato (cfr. supra, § 3) - «consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 2019, cit.).

Del tutto inconsistente appare infine la richiesta di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., formulata con il secondo motivo: essendo pacifico che, nel secondo processo, il BONANNO è stato chiamato a rispondere del reato associativo e di una pluralità di reati-satellite, ad eccezione dell'episodio per cui egli era stato arrestato e condannato nel primo processo: episodio che, nel nuovo giudizio, è stato contestato ai concorrenti del BONANNO, al capo 395).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del BONANNO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 25/07/2022 dal G.i.p. del predetto Tribunale, con il quale era stata rigettata una istanza, formulata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di declaratoria di inefficacia della misura custodiale in carcere, applicata al BONANNO in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per i quali egli aveva riportato condanna in primo grado. 2. Ricorre per cassazione il BONANNO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'istanza. Il ricorrente richiama l'intervento della Corte costituzionale che ha ampliato l'ambito applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. anche all'ipotesi in cui il procedimento in cui era stata emessa la prima ordinanza risulti definito (come nel caso di specie) con sentenza irrevocabile. Si evidenzia, in particolare, che il BONANNO era stato tratto in arresto in data 21/07/2017, e condannato irrevocabilmente alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione (interamente espiata), per fatti che, rubricati al capo 395), erano stati oggetto anche della sentenza emessa nel 2022 nell'ambito del secondo procedimento, e posti a carico dei coimputati (laddove invece, in tale secondo giudizio, il BONANNO era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 74 e di altre imputazioni ai sensi dell'art. 73). Il difensore osserva che i fatti di cui al capo 395) erano indissolubilmente legati a quelli delle altre imputazioni, perché oggetto di una unica indagine captativa all'esito della quale, nel maggio 2021, il BONANNO era stato nuovamente arrestato. Si sottolinea l'irrilevanza della tardiva contestazione ex art. 74, essendo i fatti a conoscenza del P.M. dal 24/05/2017 (data di inizio delle captazioni), e si deduce pertanto la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., avendo il BONANNO sofferto una "complessiva custodia cautelare di oltre 4 anni e 10 mesi"; si evidenzia altresì l'infondatezza del rilievo del Tribunale in ordine ad una pretesa violazione dell'onere di allegazione. 2.2. Violazione degli artt. 50 e 649 cod. proc. pen. Si lamenta la violazione del ne bis in idem, richiamando precedenti giurisprudenziali. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione degli atti rilevanti da parte del Tribunale, il quale, "per potersi liberare degli anni 3 e mesi 4 di custodia dal ricorrente subiti per l'eadem res, avrebbe dovuto viceversa provare che con quella condanna il ricorrente non era stato viceversa giudicato per un segmento della stessa condotta antigiuridica", laddove il Tribunale del riesame, nella pronuncia resa nel primo provvedimento divenuto irrevocabile, aveva sottolineato che la condotta del BONANNO si era inserita in un "contesto delinquenziale organizzato e rodato". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle indispensabili connotazioni di specificità.2. Come già ricordato nell'esposizione che precede, il BONANNO era stato tratto in arresto in data 21/07/2017 per il concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con applicazione della misura custodiale in carcere; con sentenza del 16/11/2017, egli era stato condannato alla pena detentiva di anni tre, mesi quattro di reclusione. All'odierno ricorrente è stata successivamente applicata, in data 04/05/2021, la misura custodiale in carcere nel procedimento (anche) a suo carico per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per ulteriori ipotesi di violazione dell'art. 73: anche per questi reati, il BONANNO ha riportato condanna in primo grado, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Messina con sentenza n. 153 del 2022, alla pena detentiva di anni diciotto di reclusione. La richiesta di declaratoria di inefficacia del secondo titolo cautelare, ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è stata formulata dal BONANNO sulla scorta della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato, per i fatti relativi alla prima ordinanza, sia stato irrevocabilmente giudicato prima dell'emissione del secondo titolo cautelare (Corte cost., sent. n. 233 del 22 luglio 2011): ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo la condanna a carico del BONANNO divenuta irrevocabile nel 2018. L'istanza è stata peraltro rigettata dal G.i.p. del Tribunale di Messina, con ordinanza del 25/07/2022, per la ritenuta assenza di elementi idonei a comprovare che, al momento dell'arresto del luglio 2017, gli elementi posti a carico del titolo cautelare emesso nel secondo procedimento fossero già conosciuti. 2.1. Nel rigettare l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso tale provvedimento, il Tribunale di Messina ha evidenziato una serie di circostanze, ritenute ostative all'accoglimento della richiesta di retrodatazione. In particolare, il Collegio messinese - oltre a prospettare un difetto di adeguata allegazione degli elementi fondanti l'istanza difensiva - ha posto l'accento su un quadruplice ordine di questioni (cfr. pag. 2 segg. dell'ordinanza impugnata): a) il difetto di anteriorità, rispetto al primo titolo cautelare, dei fatti oggetto della seconda ordinanza (essendo il reato associativo contestato fino all'agosto 2018); b) il difetto di unicità procedimentale, essendo le misure custodiali state emesse nell'ambito di diversi procedimenti a carico del BONANNO, con la conseguente necessità di verificare che i fatti a sostegno del secondo titolo cautelare fossero desumibili anteriormente al rinvio a giudizio nel primo procedimento, indipendentemente dall'esistenza o meno di una connessione qualificata; c) il difetto, comunque, di elementi idonei a sostenere la sussistenza di tale connessione qualificata, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale che richiede che i reati-fine siano oggetto di una iniziale programmazione sin dalla costituzione del sodalizio; d) il difetto di risultanze idonee a comprovare la sussistenza, nel caso concreto, del predetto requisito della desumibilità, non essendovi "alcun elemento, a fronte di un arresto in flagranza relativamente al primo titolo ormai definitivo, per ritenere la desumibilità della contestazione associativa oggetto della seconda ordinanza" (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 3. Tale articolato percorso argomentativo risulta supportato da plurimi specifici riferimenti giurisprudenziali. 3.1. In particolare, quanto al requisito di cui al punto a) del precedente paragrafo, viene in rilievo l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza» (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 - 01). 3.2. Quanto poi alla necessità di verificare il presupposto della desumibilità, in caso di procedimenti distinti (cfr. supra, § 2.1, sub b), si tratta di un consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 - 01, secondo la quale «in tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero»). In ordine alla necessità di una corretta individuazione del rapporto di connessione qualificata tra i reati oggetto delle misure cautelari applicate allo stesso soggetto (cfr. supra, § 2.1 sub c), viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso» (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199 - 01, che in applicazione del principio ha escluso la continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso e quello di traffico di stupefacenti, ritenendo conseguentemente inapplicabile la disciplina dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. alle distinte ordinanze cautelari emesse in riferimento agli stessi). In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina. Infine, con riferimento al requisito sub d), occorre far riferimento all'indirizzo interpretativo, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02; nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). 4. Come emerge dalla sintesi iniziale dei motivi di ricorso, le linee argomentative tracciate dal Tribunale di Messina sono rimaste prive di adeguato confronto. 4.1. Il ricorrente non ha invero ritenuto di confrontarsi con la prima questione prospettata, eventualmente argomentando sulla possibilità di derogare, per le ragioni individuate dalla giurisprudenza, alla necessità che i fatti del secondo procedimento siano anteriori a quelli del primo (cfr. supra, § 3.1); altrettanto è a dirsi sia quanto alla necessaria ricorrenza del presupposto della desumibilità dagli atti, in caso di procedimenti distinti come nella fattispecie in esame (cfr. supra, § 3.2) In ordine poi alla configurabilità, nel caso di specie, di una connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 74, oggetto del secondo titolo cautelare, ed i fatti ormai irrevocabilmente giudicati nel primo procedimento a carico del BONANNO (cfr. supra, § 3.3), la difesa si è limitata ad affermare - in termini, all'evidenza, del tutto apodittici - che "il ricorrente, per un segmento degli stessi fatti connessi, a norma dell'art. 81 c.p., in concorso formale tra loro, oltre che in precedenza commessi e poco importa se tardivamente contestati e riqualificati il 4 maggio 2021, a norma dell'art. 74 DPR n. 309/90, aveva espiato 3 anni e 4 mesi, è la stessa norma ad escludere ogni e qual si voglia strumentale rilievo alla strumentale nuova contestazione" (pag. 3 del ricorso). Infine, quanto alla sussistenza in concreto del requisito della desumibilità dell'imputazione associativa dagli atti relativi al primo procedimento, espressamente esclusa dal Tribunale (cfr. supra, § 2, sub d), la difesa ricorrente ha vivacemente contestato l'esistenza di un onere di allegazione, comunque producendo le sentenze ed un'ordinanza di riesame relative al primo procedimento, ed una richiesta di trasmissione atti da parte del P.M. 4.2. A tale ultimo riguardo, deve osservarsi che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - la difesa avrebbe dovuto puntualmente contestare le valutazioni del Tribunale, indicando specificamente gli atti processuali (ed i relativi passaggi contenutistici) idonei a comprovare la sussistenza di quanto negato dal Collegio messinese, in ordine alla desumibilità del reato associativo prima del rinvio a giudizio per la detenzione di droga del luglio 2017. La mera produzione delle sentenze del primo processo appare palesemente idonea allo scopo, così come non può in alcun modo ritenersi sufficiente, ai fini predetti, il sintetico inciso di un'ordinanza (emessa sempre nel primo procedimento) dal Tribunale del Riesame, chiamato ad affrontare la questione delle esigenze cautelari (cfr. all. 1 al ricorso, seconda pagina). Ancor meno sostenibile appare la tesi, adombrata con il terzo motivo, secondo cui il Tribunale - anche in assenza di adeguate deduzioni nell'istanza originaria ed eventualmente nell'atto di appello - dovrebbe ugualmente avviare un'autonoma ricerca, all'interno del fascicolo, di elementi idonei a sostenere la fondatezza di una richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata sostanzialmente solo in base all'avvenuto passaggio in giudicato della prima condanna, e che invece può trovare accoglimento solo in caso di accertata "desumibilità", che - come già accennato (cfr. supra, § 3) - «consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 2019, cit.). Del tutto inconsistente appare infine la richiesta di applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., formulata con il secondo motivo: essendo pacifico che, nel secondo processo, il BONANNO è stato chiamato a rispondere del reato associativo e di una pluralità di reati-satellite, ad eccezione dell'episodio per cui egli era stato arrestato e condannato nel primo processo: episodio che, nel nuovo giudizio, è stato contestato ai concorrenti del BONANNO, al capo 395). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del BONANNO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu
Sentenza Cassazione n. 12027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris