CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla revoca della sospensione condizionale della pena. Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza del 3 aprile 2018, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare, nella durata di anni due, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per avere, quale amministratore e legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]" dichiarata fallita dal Tribunale di Cosenza in data 16 novembre 2011, distratto le rimanenze di magazzino per un valore pari ad euro 83.440,40. Il Tribunale lo aveva altresì condannato alle pene accessorie previste dall'art.216 ultimo comma legge fall. per la durata di anni 10 e aveva altresì ai sensi dell'art.168 cod. pen. revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Paola del 7 ottobre 2010, irrevocabile in data 31 gennaio 2013. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.168 comma 1 n. 2 cod. pen. e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in riforma della sentenza del Tribunale di Paola irrevocabile in data 31 gennaio 2013. Lamenta il ricorrente che, il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Paola, riformata dalla sentenza della Corte di Appello con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena poi revocata, è stato "accertato in Paola in data antecedente e prossima al 16.11.2005" come risulta dalla sentenza allegata dal ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso. Il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per cui è intervenuta condanna è da intendersi consumato alla data di dichiarazione del fallimento e dunque in data 11 novembre 2011. In base al dettato normativo la revoca della concessione della pena sospesa presuppone che la seconda condanna deve avvenire per un delitto anteriormente commesso ad una pena che cumulata a quella precedente superi i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. e siffatte condizioni non si erano verificate nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Invero, secondo l'insegnamento di questa Corte: "In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce." (Sez.1, n.35563 del 10/11/2020, Rv.280056). Va altresì precisato che "La revoca della sospensione condizionale è illegittima se la condanna per il delitto anteriormente commesso divenga irrevocabile dopo il termine del periodo di esperimento decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; tale illegittimità va rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo." (Sez.3, n.1871 del 17/01/1986, Rv.17028). Dunque, nel caso di specie la condanna per il delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile in data odierna e dunque dopo che sono decorsi i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (divenuta irrevocabile in data 31/01/2013) con la conseguenza che la sospensione condizionale della pena è stata illegittimamente revocata. La sentenza va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, statuizione che va eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa alla condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 aprile 201