CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38844/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di rapina e lesioni. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che le versioni dei fatti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimone [OSCURATO:PERSONA] presentavano diverse discrasie tra di loro e con il certificato medico attestante le lesioni subite dalla persona offesa: mentre Akhtar aveva riferito di avere chiamato Mumtaz al termine dell'episodio criminoso, quando i rapinatori si erano già allontanati, Mumtaz aveva affermato di avere ricevuto la telefonata mentre la rapina era in corso e di avere visto i rapinatori che uscivano dal negozio ove era avvenuta la rapina; anche relativamente alle lesioni subite da Akhtar, avvenute dopo la consumazione della rapina , Akhnar aveva parlato di tre stecche di metallo possedute dai tre aggressori e di essere stato colpito con calci alle gambe ed al piede destro, mentre Mumtaz aveva detto di avere visto che gli aggressori colpivano al corpo Akhtar con bastoni; il certificato medico attestava solo la lesione al piede, senza alcun riferimento ad ecchimosi, abrasioni o lesioni alle gambe ed al corpo di Akhtar; inoltre, Akhtar aveva dichiarato che era stato [OSCURATO:PERSONA] a colpirlo al piede, quando l'azione dei tre soggetti, all'arrivo di Mumtaz, si era già interrotta, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto svolgere un approfondimento relativamente alla riferibilità a titolo di concorso anche a [OSCURATO:PERSONA] della condotta di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore conclude rilevando che: a) non erano state riscontrate dal personale medico di Carpi lesioni attribuibili causalmente all'azione di [OSCURATO:PERSONA]; b) il susseguirsi dei fatti, pure alla luce della ricostruzione contradittoria dei fatti da parte della persona offesa e del teste, pareva attestare che le lesioni patite da Akhtar fossero da attribuire esclusivamente a Shabaz; c) non emergevano circostanze che potessero determinare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso morale, posto che la capacità criminale di [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta minima, a differenza di quanto ritenuto per i coimputati, tanto che nei suoi confronti era stata applicata la misura dell'obbligo di firma, mentre per i coimputati era stata disposta la custodia cautelare in carcere; d) la difesa aveva prodotto in atti certificazione medica da cui emergeva la fragilità psicologica del ricorrente, che attestava l'impossibilità per lo stesso di rafforzare l'altrui proposito criminoso; pertanto, escluso il reato di lesioni, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] ben avrebbe potuto essere contenuta nel limite dei due anni, con concessione dei benefici di legge.2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello, che ha ritenuto la discrasia temporale del racconto di Akhtar ininfluente sulla ricostruzione dell'evento delittuoso, come irrilevante è stato ritenuto il fatto che il teste Munntaz abbia parlato di bastoni anziché di stecche di metallo, visto che stava cercando di prestare soccorso all'amico e che quindi non si sia concentrato sui mezzi con i quali lo stesso veniva picchiato; irrilevante è stato anche ritenuto il fatto che non siano state rilevati segni di percosse sul corpo di Akhtar, visto che lo stesso aveva evidenziato, al momento dell'ingresso al [OSCURATO:PERSONA], la lesione subita al piede (vedi pag.5 sentenza impugnata) . Analogamente, corretta appare la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che ha gettato il telefono cellulare di Akhtar verso lo stesso con l'avvertimento di non denunciare l'accaduto, ha rafforzato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] che aveva colpito il piede destro di Akhtar con una stecca di metallo, procurandogli la frattura evidenziata nel certificato medico prodotto in atti; sul punto si deve rilevare che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo (contributo che deve essere valutato in termini di utilità e non di indispensabilità) - di ordine materiale o psicologico - a tutte o ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, attuazione, organizzazione o esecuzione o realizzazione dell'altrui proposito criminoso (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43569 del 21/06/2019, P. Rv. 276990 - 01). 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021 Il consiglie