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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16145/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PU), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2018 della Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza in verifica o, in subordine, per la rideterminazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Urbino, con sentenza del 07 luglio 2016, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 22 febbraio 2014, in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver concesso in affitto alcuni attrezzi (un trapano, una saldatrice, un carica batteria, una smerigliatrice, un aspiratore, tre piagaferro, una staffatrice, una tettoia), mai ottenuti in restituzione, e in ordine al delitto di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. per aver sottratto alle garanzie dei creditori il saldo di cassa, pari ad euro 1.319,44, risultante alla data del fallimento e ha condannato il medesimo alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione nonché alla pena accessoria prevista ex lege per la durata di anni dieci.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28 giugno 2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Urbino, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216 comma 1, n. 1, legge fall. per aver distratto dal patrimonio della fallita la somma di euro 1.319,44, omettendo di consegnarla agli organi del fallimento, e ha rideterminato la pena nella misura di mesi otto di reclusione.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., lamenta che la Corte territoriale ha desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, senza tener conto dell'entità ridotta del saldo di cassa, pari ad euro euro 1.319,44, espressione dell'assenza di una reale consapevolezza e volontà del ricorrente volta a realizzare un indebito vantaggio economico e, quindi, a cagionare il dissesto dell'azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di un percorso argomentativo logico e coerente in merito alla sussistenza del dolo del delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato.

Le questioni giuridiche sollevate appaiono prive di pregio in quanto non si confrontano con l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale.2.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di appello hanno desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dalle risultanze processuali, dalle quali sono emersi: la situazione patrimoniale della fallita che vantava un saldo di cassa attivo pari a euro 1.319,44; la mancata consegna al curatore, pur dopo ripetuti solleciti, della somma medesima; il comportamento del ricorrente che, dopo aver depositato presso lo studio commercialistico di riferimento la cifra di euro 100,00 a titolo di acconto, aveva richiesto e ottenuto la restituzione della somma prima che il curatore potesse entrarne in possesso; l'assenza di qualsiasi indicazione in merito alla reale destinazione del saldo di cassa.

Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova del dolo del delitto non solo dalla mancata dimostrazione della reale destinazione del denaro, ma anche dalla circostanza che il Duranti, ben consapevole dell'obbligo di consegna agli organi fallimentari della somma iscritta in cassa, si fosse determinato a depositare un acconto, poi ritornando sui suoi passi.

E' questo un comportamento sufficiente a configurare il dolo del delitto, atteso che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa non è richiesto alcun nesso, causale o psichico, ma è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività.

La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo, esterno alla condotta stessa (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

I giudici di appello hanno fatto buon governo del principio di diritto, correttamente evidenziando che l'elemento psicologico del delitto di bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Nella specie, appare priva di pregio la denunciata assenza di prova in merito alla materiale sottrazione da parte del Duranti della somma di euro 1.319,44, poiché il mancato reperimento di beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, in assenza di adeguata giustificazione della loro destinazione, legittima la presunzione della dolosa sottrazione.

Ciò che rileva, invero, non è la materiale sottrazione del bene o del denaro, quanto la consapevolezza del depauperamento delle risorse dell'impresa che, come già detto, nel caso di specie è stata ritenuta in ragione del comportamento contraddittorio assunto dal ricorrente, legale rappresentante della fallita.

Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza in verifica rinviano ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di dare al denaro una destinazione diversa da quella legale.

3. Dalle suesposte considerazioni, consegue l'infondatezza anche del secondo motivo.

La Corte ha dato atto, in maniera coerente, logica e completa, del percorso argomentativo sulla base del quale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., ricostruendo, attraverso le risultanze istruttorie, la vicenda nel suo oggettivo divenire e non lesinando riferimenti al comportamento assunto dal Duranti nei confronti degli organi fallimentari, espressione di una consapevole inerzia ed apatìa rispetto alla necessità di porre rimedio alle conseguenze del suo illecito agire.

Il ricorrente, osserva la Corte territoriale, non si è attivato a restituire alle casse dell'impresa la somma di euro 1.319,44, né, tantomeno, a indicare la destinazione del denaro.

4. La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata con riferimento alla quantificazione della pena accessoria.

Invero, sebbene la difesa non abbia argomentato in merito alla conferma da parte dei giudici di appello della pena accessoria nella misura di anni dieci, rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che è incostituzionale la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta.

Ad avviso del Giudice delle leggi, le pene accessorie temporanee di durata fissa - quali appunto quelle di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -, non sono compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, sicché un'unica e indifferenziata durata delle pene accessorie finirebbe con il dare risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi.

La pronuncia della Corte costituzionale determina, quale diretta conseguenza, l'illegalità delle pene accessorie irrogate sulla base del criterio di commisurazione dichiarato incostituzionale e la rilevabilità di tale illegalità da parte del giudice di legittimità anche d'ufficio, pur in presenza di un ricorso inammissibile (come affermato, in relazione alle pene principali, da Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 e Sez.

LI, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857, in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della cornice edittale prevista per i reati in materia di stupefacenti dalla legge n. 49 del 2016 che aveva innovato il d.P.R. n. 309 del 1990).

In termini più specifici, con la pronuncia n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, le Sezioni unite hanno rimarcato il ruolo sempre più forte esercitato all'interno del meccanismo 32e afflittivo globale dalle pene accessorie nei moderni sistemi penali e, ribadito lo specifico finalismo preventivo cui le stesse sono preordinate, hanno proiettato la piena realizzazione di tale ruolo soprattutto attraverso lo strumento della loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale, precisando che il risultato è conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione (Sez. 5, n. 50201 del 08/10/2019, Barbero, Rv. 277655).

5. La sentenza, dunque, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pena accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per il nuovo esame alla Corte di appello perché, tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato e dei motivi del ricorso, spieghi le ragioni per le quali ha confermato la durata delle pene accessorie, quantificata dal giudice di primo grado in anni dieci.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 10 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PU), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2018 della Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza in verifica o, in subordine, per la rideterminazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Urbino, con sentenza del 07 luglio 2016, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 22 febbraio 2014, in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver concesso in affitto alcuni attrezzi (un trapano, una saldatrice, un carica batteria, una smerigliatrice, un aspiratore, tre piagaferro, una staffatrice, una tettoia), mai ottenuti in restituzione, e in ordine al delitto di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall. per aver sottratto alle garanzie dei creditori il saldo di cassa, pari ad euro 1.319,44, risultante alla data del fallimento e ha condannato il medesimo alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione nonché alla pena accessoria prevista ex lege per la durata di anni dieci. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28 giugno 2018 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Urbino, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. per intervenuta remissione di querela, ha confermato la condanna del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 223 in relazione all'art. 216 comma 1, n. 1, legge fall. per aver distratto dal patrimonio della fallita la somma di euro 1.319,44, omettendo di consegnarla agli organi del fallimento, e ha rideterminato la pena nella misura di mesi otto di reclusione. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per per erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., lamenta che la Corte territoriale ha desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, senza tener conto dell'entità ridotta del saldo di cassa, pari ad euro euro 1.319,44, espressione dell'assenza di una reale consapevolezza e volontà del ricorrente volta a realizzare un indebito vantaggio economico e, quindi, a cagionare il dissesto dell'azienda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di un percorso argomentativo logico e coerente in merito alla sussistenza del dolo del delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, è infondato. Le questioni giuridiche sollevate appaiono prive di pregio in quanto non si confrontano con l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale.2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di appello hanno desunto il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dalle risultanze processuali, dalle quali sono emersi: la situazione patrimoniale della fallita che vantava un saldo di cassa attivo pari a euro 1.319,44; la mancata consegna al curatore, pur dopo ripetuti solleciti, della somma medesima; il comportamento del ricorrente che, dopo aver depositato presso lo studio commercialistico di riferimento la cifra di euro 100,00 a titolo di acconto, aveva richiesto e ottenuto la restituzione della somma prima che il curatore potesse entrarne in possesso; l'assenza di qualsiasi indicazione in merito alla reale destinazione del saldo di cassa. Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova del dolo del delitto non solo dalla mancata dimostrazione della reale destinazione del denaro, ma anche dalla circostanza che il Duranti, ben consapevole dell'obbligo di consegna agli organi fallimentari della somma iscritta in cassa, si fosse determinato a depositare un acconto, poi ritornando sui suoi passi. E' questo un comportamento sufficiente a configurare il dolo del delitto, atteso che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa non è richiesto alcun nesso, causale o psichico, ma è sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. La condotta, in altre parole, si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento, che, ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come evento successivo, esterno alla condotta stessa (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). I giudici di appello hanno fatto buon governo del principio di diritto, correttamente evidenziando che l'elemento psicologico del delitto di bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Nella specie, appare priva di pregio la denunciata assenza di prova in merito alla materiale sottrazione da parte del Duranti della somma di euro 1.319,44, poiché il mancato reperimento di beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, in assenza di adeguata giustificazione della loro destinazione, legittima la presunzione della dolosa sottrazione. Ciò che rileva, invero, non è la materiale sottrazione del bene o del denaro, quanto la consapevolezza del depauperamento delle risorse dell'impresa che, come già detto, nel caso di specie è stata ritenuta in ragione del comportamento contraddittorio assunto dal ricorrente, legale rappresentante della fallita. Tutti gli argomenti sviluppati nella sentenza in verifica rinviano ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di dare al denaro una destinazione diversa da quella legale. 3. Dalle suesposte considerazioni, consegue l'infondatezza anche del secondo motivo. La Corte ha dato atto, in maniera coerente, logica e completa, del percorso argomentativo sulla base del quale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., ricostruendo, attraverso le risultanze istruttorie, la vicenda nel suo oggettivo divenire e non lesinando riferimenti al comportamento assunto dal Duranti nei confronti degli organi fallimentari, espressione di una consapevole inerzia ed apatìa rispetto alla necessità di porre rimedio alle conseguenze del suo illecito agire. Il ricorrente, osserva la Corte territoriale, non si è attivato a restituire alle casse dell'impresa la somma di euro 1.319,44, né, tantomeno, a indicare la destinazione del denaro. 4. La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata con riferimento alla quantificazione della pena accessoria. Invero, sebbene la difesa non abbia argomentato in merito alla conferma da parte dei giudici di appello della pena accessoria nella misura di anni dieci, rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha stabilito che è incostituzionale la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta. Ad avviso del Giudice delle leggi, le pene accessorie temporanee di durata fissa - quali appunto quelle di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -, non sono compatibili con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, sicché un'unica e indifferenziata durata delle pene accessorie finirebbe con il dare risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi. La pronuncia della Corte costituzionale determina, quale diretta conseguenza, l'illegalità delle pene accessorie irrogate sulla base del criterio di commisurazione dichiarato incostituzionale e la rilevabilità di tale illegalità da parte del giudice di legittimità anche d'ufficio, pur in presenza di un ricorso inammissibile (come affermato, in relazione alle pene principali, da Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 e Sez. LI, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857, in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale della cornice edittale prevista per i reati in materia di stupefacenti dalla legge n. 49 del 2016 che aveva innovato il d.P.R. n. 309 del 1990). In termini più specifici, con la pronuncia n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, le Sezioni unite hanno rimarcato il ruolo sempre più forte esercitato all'interno del meccanismo 32e afflittivo globale dalle pene accessorie nei moderni sistemi penali e, ribadito lo specifico finalismo preventivo cui le stesse sono preordinate, hanno proiettato la piena realizzazione di tale ruolo soprattutto attraverso lo strumento della loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale, precisando che il risultato è conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso e dei parametri dell'art. 133 cod. pen., di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione (Sez. 5, n. 50201 del 08/10/2019, Barbero, Rv. 277655). 5. La sentenza, dunque, deve essere annullata limitatamente alla durata delle pena accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., con rinvio per il nuovo esame alla Corte di appello perché, tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato e dei motivi del ricorso, spieghi le ragioni per le quali ha confermato la durata delle pene accessorie, quantificata dal giudice di primo grado in anni dieci. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]