CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,dovendosi la questione della intestazione del terzo essere decisa in sede diincidente di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello diRoma ha disposto ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.Lgs. 7 agosto 2015, n.137 ilriconoscimento della confisca disposta con la sentenza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA],condannato per delitti di importazione, detenzione e distribuzione nonautorizzata di notevoli quantità di medicinali, relativamente ad due beniimmobili, e precisamente dell’appartamento ubicato in [OSCURATO:PERSONA] in viaGradara n.1 e dell’appartamento ubicato in Martinsicuro nel Comune di Teramoin località [OSCURATO:PERSONA], nonché delle somme giacenti su due conti correnti bancarial medesimo intestati presso la Banca BNL Paribas di [OSCURATO:PERSONA].2. Con atto a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA], quale soggetto terzo intestatario di uno dei due immobiliconfiscati (ovvero quello sito a Martinsicuro), ha proposto ricorso, articolando iseguenti motivi per violazione di legge, di seguito sintetizzati.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, per difetto dicompetenza della Corte di appello di Roma. Ai sensi dell’art. 4, n.1 del d.lgs 7agosto 2015 n. 137 la competenza doveva essere individuata nella Corte diappello di Ancona, essendo collocati in quel distretto il maggior numero di benida confiscare, ossia due conti correnti ed un immobile.In ogni caso sarebbe stato trascurato che l’immobile di maggiore valoreera quello di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente incompetenza della Corte diappello di Roma, individuata sull’erroneo riferimento al criterio residuale basatosulla impossibilità di stabilire quale dei beni confiscati sia quello di maggiorevalore.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.5, n. 1 del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137 che attribuisce al terzointestatario del bene da confiscare il diritto di partecipare al procedimento diriconoscimento, previa notificazione del decreto di citazione. La Corte di appellodi Roma non ha tenuto conto che l’immobile sito in Martinsicuro, come dedottodal condannato [OSCURATO:PERSONA] all’udienza di rinvio del 3 giugno 2021, era statoalienato a [OSCURATO:PERSONA].In data 12 gennaio 2021 è stata trascritta la vendita del predettoimmobile per rogito del [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data 21 dicembre2020.Ne deriva, quindi, la violazione di legge del provvedimento impugnatoper omessa citazione del terzo che solo in sede di esecuzione forzosa dellavendita del predetto immobile confiscato, in data 9 dicembre 2025, ha avutoconoscenza della disposta confisca.Si adduce, pertanto, la tempestività del ricorso per cassazione a normadell’art. 8, n.1, del cit. d.lgs. n. 137 del 2015 non essendo decorso il termine didieci giorni per l’impugnazione che inizia a decorrere dall’avviso di deposito dellasentenza che è stato omesso.3. Si deve dare atto che è pervenuta in cancelleria una missiva daparte dell’A.G. dello Stato richiedente (il Dipartimento della Pubblica accusa perl’Inghilterra e Galles) con la quale si avvisa che è stata comunicata alla Corte diappello di Roma in data 23 giugno 2026 la rinuncia alla esecuzione della confiscalimitatamente all’immobile sito in Martinsicuro perché ritenuto legittimamenteacquistato da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Preliminarmente va rammentato che correttamente è stato fattoriferimento alla disciplina processuale prevista dal d.lgs. 7 agosto 2015 n. 137,trattandosi della richiesta di riconoscimento della confisca trasmessa dal RegnoUnito il 18 dicembre 2020, quindi, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 7dicembre 2023 n. 203 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativanazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimentoreciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca) che ha introdotto unadiversa disciplina del riconoscimento della confisca in ambito UE, atteso chetrova applicazione anche la disciplina relativa all’accordo di recesso del 24gennaio 2020 intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e Unione Europea (c.d. Brexit),secondo cui la decisione quadro 2006/783/GAI – cui ha fatto seguito la disciplinaintrodotta dal Regolamento UE 2018/1805 - in tema di riconoscimento deiprovvedimenti di confisca continua ad applicarsi nei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] per le richieste ricevute dalla competente autorità dello Stato di esecuzioneprima del 31 dicembre 2020. Il d.lgs. n. 203 del 2003, all'art. 7, comma 1,prevede, infatti, che le disposizioni di cui all’articolo 5 che attengonopropriamente alle modifiche apportate al citato decreto legislativo 7 agosto 2015,n. 137 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore deldecreto n.203 del 2003 coincidente con il 6 gennaio 2024, le autorità nazionali diemissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto ledecisioni e i certificati di sequestro o di confisca.2. Orbene, in base all’abrogato testo dell’art. 5 del citato d.lgs. n.137del 2015, applicabile ratione temporis al procedimento in disamina, l’avviso delladata di udienza andava notificato alla persona nei cui confronti il provvedimentodi confisca è stato emesso, al suo difensore, ma anche a coloro che, sulla basedegli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca.Inoltre, l’art. 8 del medesimo decreto, applicabile nel testo originariopoi modificato dal d.lgs. 203 del 2003, prevedeva checontro la sentenza emessaai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, lapersona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona allaquale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla lororestituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione perviolazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazionedell'avviso di deposito.La Corte di appello di Roma ha effettivamente omesso di citare laricorrente che già alla data del rinvio dell’udienza per la decisione 3 giugno 2021,era risultata legittimata a partecipare al procedimento di riconoscimento dellaconfisca estera, essendosi dato atto in quella udienza che l’immobile ubicato inMartinsicuro, oggetto della richiesta di riconoscimento della confisca, era statotrasferito a [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2021.Tale omissione ha di fatto precluso al terzo di far valere le proprie ragioninel corso del procedimento di riconoscimento, oramai definitosi con sentenzadivenuta irrevocabile, dovendosi escludere il potere di impugnazione da parte delterzo che per qualsiasi ragione non abbia preso parte al procedimento.Va considerato che il terzo non è parte necessaria del procedimento e lasua legittimazione a prendervi parte non comporta che la sua eventualeesclusione gli riconosca la possibilità di impugnare la decisione sulla confisca, cheresta valida nei confronti del condannato.Tale principio è stato già affermato in tema di confisca allargata ex art.240-bis cod.pen. in relazione all’art. 104-bis disp att. cod. proc. pen. chelegittima il terzo a partecipare al procedimento di cognizione e a proporreimpugnazione avverso la sentenza che abbia disposto la confisca qualora abbiapreso parte al procedimento (Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] perl'indipendenza della Padania, Rv. 274242).È stato, infatti, affermato (Sez. 1, n. 22899 del 06/03/2018, Soc. Ta.ci.S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273137) che l’omessa partecipazione delterzo intestatario trova adeguata tutela nell’incidente di esecuzione, essendo lalegittimazione ad impugnare riservata solo alle parti processuali che abbianopartecipato al giudizio, e quindi anche del terzo intestatario, ma solo seeffettivamente citato a comparire e messoin grado di partecipare al giudizio.La tutela in sede esecutiva è considerata del tutto adeguata perchél’ambito di interlocuzione del terzo è limitato alla sola affermazionedell’estraneità del bene al patrimonio del condannato e non si estende agli altripresupposti della confisca che restano riservati alla difesa del condannato, e chesono coperti dal giudicato.In definitiva il terzo che resti fuori del processo, prima del passaggio ingiudicato può utilizzare il rimedio cautelare ex art. 324 cod.proc.pen. e dopol’irrevocabilità della confisca può solo avvalersi dello strumento processualedell’incidente di esecuzione.In altri termini, la mancata partecipazione del terzo, anche se frutto diuna violazione di legge, non travolge la decisione sulla confisca e la suairrevocabilità, ma consente al terzo di chiedere al giudice dell’esecuzione larestituzione del bene ove provi la propria buona fede rispetto alla intestazionedel bene a proprio nome.Si tratta di applicare le stesse regole che sono state elaborate nelprocedimento di cognizione per la confisca allargata e nel procedimento diprevenzione.In conclusione, il terzo può fare ricorso per cassazione nel procedimentodi riconoscimento della confisca estera a norma dell’art. 8 (ora abrogato) deld.l.gs n.137 del 2015 se ha partecipato al procedimento, ricevendo la notificadella fissazione dell’udienza, che pure gli spetta ove dagli atti risulti che il beneconfiscato è intestato a persona diversa dal condannato.Nel caso in esame, pur dovendosi dare atto della fondatezza dellarichiesta di partecipazione al giudizio da parte del terzo, deve ritenersi che latutela delle proprie pretese sul bene confiscato potranno essere adeguatamentesoddisfatte attraverso la richiesta di restituzione del bene da avanzare alla Cortedi appello, in qualità di giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 676 e 676,comma 4, cod. proc. pen., salva la possibilità di proporre all’occorrenza ricorsoper cassazione avverso la decisione contraria emessa in sede di opposizione anorma dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.3. Infine, con riguardo alla pervenuta comunicazione dell’A.G. delloStato richiedente, con cui è stato dato avviso alla Corte di appello di Roma dellarinuncia alla esecuzione della confisca con riferimento all’immobile intestato anome della ricorrente, sul presupposto che tale immobile non è di proprietà delcondannato, si deve osservare che compete sempre alla Corte di appello di Romaquale giudice dell’esecuzione verificare se la confisca non sia stata già eseguitacon vendita dell’immobile e incasso del prezzo, dovendosi in tale caso adottare ledisposizioni necessarie a salvaguardia dei diritti del terzo.Per effetto della rinuncia al riconoscimento della confisca sull’immobileubicato in Martinsicuro intestato a [OSCURATO:PERSONA] deve trovare applicazionel’art. 27 del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti dicongelamento e di confisca, norma di immediata applicazione nel nostroordinamento trattandosi di normativa europea self-executing che non richiede unconfisca non possa essere eseguito o non sia più valido, l'autorità di emissioneritira senza indugio il provvedimento di confisca e l'autorità di esecuzione ponefine all'esecuzione del provvedimento di confisca non appena sia stata informatadall'autorità di emissione, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stataconclusa e trasmette allo Stato di emissione, senza indebito ritardo e conqualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, una confermadella cessazione.Conseguentemente, non è possibile in questa sede dare seguito allarestituzione del bene confiscato nei confronti del terzo, essendo la confisca già incorso di esecuzione, e competendo alla Corte di appello, in funzione di giudicedell’esecuzione, adottare tutti i provvedimenti necessari e più opportuni persalvaguardare i diritti del proprietario dell’immobile, procedendo a sospenderel’esecuzione della confisca ove ancora possibile.In considerazione della fondatezza delle pretese di partecipazione delterzo al procedimento di riconoscimento della confisca estera e della novità dellaquestione processuale dedotta con il ricorso, nonostante la sua inammissibilità,non si giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]