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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09305/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 12 marzo 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri tEarsj ricompresi tra il 22 aprile 2008 e il 15 dicembre 2009 e tra il 22 gennaio 2014 e il 29 maggio 2017.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe indicato i motivi posti a fondamento della declaratoria di inammissibilità.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto di non accogliere la richiesta solo in forza del fatto che il detenuto era stato oggetto di un rapporto disciplinare, senza offrire sul punto alcuna motivazione (tanto più per il semestre ricompreso tra i 15 novembre 2015 e il 15 maggio 2016).

Il ricorrente, inoltre, ritiene che la condanna per estorsione (del 2007 e non, invece, del 2017) non avrebbe potuto giustificare il mancato accoglimento della richiesta, in quanto commessa dal condannato in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e al di fuori del regime di detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge.

In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società.

Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale.

Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento.

È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato - come nel caso di specie - abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha correttamente evidenziato che Rullo non si era confrontato con il provvedimento oggetto di reclamo, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il condannato aveva riportato gravi sanzioni disciplinari nei semestri di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, il semestre compreso tra il 15 novembre 2015 e il 15 maggio 2016, il giudice di merito - come insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte - ha ritenuto non concedere il beneficio richiesto poiché tale semestre era contiguo a periodi in cui il condannato aveva posto in essere comportamenti sintomatici della mancata sua partecipazione all'opera di rieducazione, elemento invece essenziale per accedere al beneficio.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 12 marzo 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri tEarsj ricompresi tra il 22 aprile 2008 e il 15 dicembre 2009 e tra il 22 gennaio 2014 e il 29 maggio 2017. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe indicato i motivi posti a fondamento della declaratoria di inammissibilità. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe in maniera errata ritenuto di non accogliere la richiesta solo in forza del fatto che il detenuto era stato oggetto di un rapporto disciplinare, senza offrire sul punto alcuna motivazione (tanto più per il semestre ricompreso tra i 15 novembre 2015 e il 15 maggio 2016). Il ricorrente, inoltre, ritiene che la condanna per estorsione (del 2007 e non, invece, del 2017) non avrebbe potuto giustificare il mancato accoglimento della richiesta, in quanto commessa dal condannato in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e al di fuori del regime di detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concreti un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali et cetera) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprie sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato - come nel caso di specie - abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza del senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, ha correttamente evidenziato che Rullo non si era confrontato con il provvedimento oggetto di reclamo, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il condannato aveva riportato gravi sanzioni disciplinari nei semestri di riferimento. Per quanto riguarda, invece, il semestre compreso tra il 15 novembre 2015 e il 15 maggio 2016, il giudice di merito - come insegnato dalla giurisprudenza di questa Corte - ha ritenuto non concedere il beneficio richiesto poiché tale semestre era contiguo a periodi in cui il condannato aveva posto in essere comportamenti sintomatici della mancata sua partecipazione all'opera di rieducazione, elemento invece essenziale per accedere al beneficio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/202
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